Sentenza del 03/11/2016 n. 22202 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva confermato il rigetto della sua opposizione a una cartella di pagamento relativa all'IRAP, alle sanzioni e agli interessi per l'anno d'imposta 2004. I tre motivi riguardavano: la violazione della normativa IRAP in relazione al presupposto dell'autonoma organizzazione; l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sulla sussistenza di tale organizzazione; e l'omessa o contraddittoria motivazione sull'idoneità dell'organizzazione a produrre valore aggiunto autonomamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La sentenza impugnata si fondava su due autonome ragioni: da un lato, il contribuente aveva presentato la dichiarazione IRAP e non aveva dimostrato la non debenza dell'imposta; dall'altro, la cartella poteva essere contestata esclusivamente per vizi propri, non per vizi dell'atto presupposto. Poiché il ricorrente non aveva censurato quest'ultima autonoma ratio decidendi, l'eventuale accoglimento degli altri motivi non avrebbe comunque eliminato il fondamento della decisione. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 1.200 euro, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Normativa istitutiva dell'IRAP
L'IRAP presuppone, per il lavoratore autonomo o professionista, lo svolgimento di un'attività autonomamente organizzata. Nel caso concreto, tuttavia, la Corte non ha esaminato nel merito la sussistenza di tale requisito, poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Art. 360 c.p.c., n. 3
Prevede il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile insieme agli altri.
Art. 360 c.p.c., n. 5
Consente di censurare l'omesso esame o la carenza della motivazione su fatti decisivi. Anche i motivi fondati su tale disposizione non sono stati esaminati nel merito.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19
La cartella di pagamento "poteva essere impugnata solo ed esclusivamente per vizi propri".
La cartella di pagamento deve essere contestata, in linea generale, per vizi propri dell'atto. Non è possibile utilizzarla per dedurre vizi riferibili all'atto presupposto, quando quest'ultimo avrebbe dovuto essere impugnato autonomamente.
Principio delle autonome rationes decidendi
Quando una sentenza è fondata su più ragioni autonome, ciascuna sufficiente a sostenerla, il ricorso per cassazione deve contestarle tutte. L'omessa impugnazione anche di una sola ragione determina l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.
Cass. civ., sez. trib., 16 aprile 2014, n. 8847
La pronuncia è richiamata quale conferma del principio secondo cui la mancata censura di una ratio decidendi autonoma rende inutile e quindi inammissibile l'impugnazione delle altre.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione occorre individuare e contestare tutte le autonome ragioni sulle quali si fonda la decisione impugnata; lasciare intatta anche una sola ratio sufficiente comporta normalmente l'inammissibilità del ricorso.
- Quando si impugna una cartella di pagamento, bisogna distinguere tra vizi propri della cartella e vizi dell'atto presupposto. I secondi devono essere contestati nei termini e con gli strumenti previsti per l'atto presupposto.
- Se il contribuente ha presentato una dichiarazione fiscale indicando l'imposta dovuta, in caso di successiva contestazione della debenza può gravare su di lui l'onere di dimostrare gli elementi che giustificano l'esclusione o il rimborso dell'imposta.
- La questione sostanziale dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP può non essere esaminata se il ricorso è inammissibile per ragioni processuali preliminari.
- Prima di proporre un'impugnazione è necessario verificare sia i requisiti formali sia l'interesse concreto a ricorrere: se la decisione resterebbe comunque valida per una ragione non contestata, l'impugnazione rischia di essere dichiarata inammissibile.
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