Cassazione Civile, Ordinanza n. 28875/2022 del 05/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
La società ricorrente ha riferito di avere appreso dell'esistenza di un pignoramento presso terzi notificato dall'agente della riscossione al Comune indicato come terzo debitore. Ha proposto opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., deducendo l'inesistenza del credito azionato e l'inesistenza della notifica del pignoramento nei suoi confronti. Nel merito, ha censurato la decisione della Corte d'appello che aveva ritenuto inappellabile l'opposizione agli atti esecutivi e infondata l'opposizione all'esecuzione, sul presupposto che si trattasse di crediti tributari IVA e IRAP. In Cassazione ha denunciato violazione degli artt. 100, 615, 617 e 618 c.p.c., sostenendo che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 114 del 2018, la cognizione delle opposizioni esecutive spetterebbe al giudice ordinario dell'esecuzione; ha inoltre insistito sulla mancata notificazione del pignoramento, sull'asserita insanabilità di tale vizio e sulla mancata prova, per difetto di produzione delle cartelle, della natura tributaria e della notifica dei crediti posti a base dell'esecuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile per mancata produzione della relata di notificazione della sentenza impugnata, nonostante la parte ricorrente avesse allegato che la sentenza le era stata notificata. La Corte ha aggiunto che, comunque, il ricorso sarebbe stato inammissibile per tardività, poiché la sentenza risultava notificata il 14 luglio 2021 e il ricorso era stato notificato l'8 ottobre 2021; inoltre, trattandosi di opposizione esecutiva, non operava la sospensione feriale dei termini neppure in cassazione. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con condanna alla rifusione di euro 2.000,00 oltre spese prenotate a debito, e con attestazione dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
mancata produzione della relata di notifica della sentenza gravata
La mancata produzione della relata di notificazione della sentenza impugnata determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione.
art. 380-bis c.p.c.
proposta formulata dal relatore
La decisione è stata assunta all'esito della procedura camerale semplificata prevista dalla norma.
art. 615 c.p.c.
Richiamato come base dell'opposizione all'esecuzione proposta contro il pignoramento presso terzi.
art. 617 c.p.c.
Richiamato come base dell'opposizione agli atti esecutivi proposta contro il pignoramento presso terzi.
art. 618 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina delle opposizioni esecutive.
art. 100 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di declaratoria di improcedibilità/inammissibilità è dovuto, se ne ricorrono i presupposti, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la mancata produzione della relata di notificazione della sentenza impugnata, quando la notificazione sia dedotta dalla stessa parte ricorrente, comporta l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
- In materia di opposizioni esecutive, la Corte può rilevare d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per tardività quando la notificazione della sentenza e la data di proposizione del ricorso rendano superato il termine breve, senza che operi la sospensione feriale dei termini.
- Quando la lite riguarda opposizioni proposte nell'ambito di un'esecuzione forzata, la disciplina dei termini processuali va applicata tenendo conto della natura esecutiva del procedimento, con esclusione della sospensione feriale anche in sede di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28843/2022 del 05/10/2022
- ordinanza_civile · 5 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28844/2022 del 05/10/2022
- ordinanza_civile · 5 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28845/2022 del 05/10/2022
- ordinanza_civile · 5 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28846/2022 del 05/10/2022
- ordinanza_civile · 5 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28847/2022 del 05/10/2022
- ordinanza_civile · 5 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28848/2022 del 05/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →