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Sentenza

Sentenza del 29/07/2016 n. 15843 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

D.S.P. aveva percepito nel 2001 un'indennità supplementare per incentivo all'esodo, assoggettata all'aliquota IRPEF ordinaria invece che a quella ridotta del 50% prevista per determinate lavoratrici di età superiore a 50 anni. Dopo la sentenza della Corte di giustizia UE del 21 luglio 2005, causa C-207/04, che aveva dichiarato contrario al principio di parità tra uomini e donne il trattamento fiscale differenziato, il contribuente aveva chiesto il rimborso del 50% della ritenuta. L'Agenzia delle Entrate aveva respinto l'istanza perché presentata oltre il termine decadenziale di 48 mesi previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973. La controversia riguardava quindi la decorrenza del termine: dalla data della ritenuta oppure dalla pubblicazione della sentenza europea.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e deciso direttamente nel merito, rigettando il ricorso originario del contribuente per tardività dell'istanza di rimborso. Ha stabilito che il termine di 48 mesi decorre dalla data del versamento dell'imposta o dell'effettuazione della ritenuta, anche quando la norma applicata sia stata successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione europea. L'efficacia retroattiva della sentenza della Corte di giustizia incontra infatti il limite dei rapporti ormai esauriti per intervenuta decadenza. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate in ragione dei precedenti giurisprudenziali contrastanti.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 17, comma 4-bis

    Prevedeva un'aliquota IRPEF ridotta del 50% sull'indennità di incentivo all'esodo per lavoratrici di età superiore a 50 anni.

    La disposizione è stata ritenuta incompatibile con il principio europeo di parità di trattamento tra uomini e donne, poiché introduceva un trattamento fiscale differenziato basato sul sesso.

  • Direttiva 9 febbraio 1976, n. 76/207/CEE, art. 1

    Principio della parità di trattamento tra uomini e donne nelle condizioni di lavoro.

    La Corte di giustizia ha interpretato la direttiva nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riconosca il beneficio fiscale soltanto alle lavoratrici e non anche ai lavoratori in situazione analoga.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38

    Il rimborso deve essere richiesto entro 48 mesi dalla data del versamento o da quella in cui la ritenuta è stata operata.

    Il termine di decadenza decorre dal pagamento o dalla ritenuta originaria e non dalla successiva sentenza della Corte di giustizia che abbia dichiarato incompatibile con il diritto UE la norma nazionale applicata.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 13

    È stato indicato come parametro processuale del ricorso dell'Agenzia delle Entrate per denunciare la violazione dell'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973.

  • Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 13676 del 16 giugno 2014

    Ha affermato che l'efficacia retroattiva delle pronunce della Corte di giustizia, analogamente a quelle di illegittimità costituzionale, non incide sui rapporti esauriti per intervenuta prescrizione o decadenza, istituti posti a tutela della certezza del diritto.

Massime di principio

  • Quando si chiede il rimborso di un'imposta o di una ritenuta, il termine decadenziale previsto dalla legge decorre normalmente dal pagamento o dalla ritenuta, non dalla successiva pronuncia giudiziaria che riconosca l'illegittimità della norma applicata.
  • Una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea può avere efficacia retroattiva, ma non riapre automaticamente rapporti già esauriti per prescrizione o decadenza.
  • La scoperta successiva dell'incompatibilità della normativa nazionale con il diritto UE non esonera il contribuente dal rispetto dei termini per presentare l'istanza di rimborso.
  • In presenza di una possibile discriminazione fiscale o di una norma potenzialmente incompatibile con il diritto europeo, è prudente presentare tempestivamente l'istanza di rimborso entro il termine decorrente dal pagamento, anche prima della definizione del contenzioso europeo.
  • L'esito può essere diverso solo se una specifica norma o una particolare pronuncia stabilisce una diversa decorrenza del termine oppure se il rapporto non era ancora giuridicamente esaurito.

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