Cassazione Civile, Ordinanza n. 10464/2024 del 17/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Un avvocato aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per compensi relativi ad attività giudiziale e stragiudiziale svolta in favore di due clienti. I clienti avevano proposto opposizione e il Tribunale aveva mutato il rito in quello speciale previsto per le controversie sui compensi degli avvocati, revocando in parte il decreto ingiuntivo. In particolare, il giudice di merito aveva ritenuto che, per due promesse di pagamento sottoscritte da entrambi i clienti o da uno di essi, il creditore non avesse dimostrato di avere svolto personalmente le prestazioni cui quelle promesse si riferivano, poiché nelle promesse era indicato che l'attività era stata svolta da due difensori. Aveva quindi escluso il diritto dell'avvocato ricorrente agli importi richiesti sulla base delle promesse A) e B), riconoscendogli solo quanto previsto dalla promessa C) riferita a prestazioni che lo riguardavano esclusivamente. Con il ricorso per cassazione l'avvocato ha contestato: 1) l'ammissibilità dell'opposizione, sostenendo che, essendo stata introdotta con citazione e non con ricorso, essa fosse tardiva; 2) la violazione dell'art. 1988 c.c. e dell'onere della prova, deducendo che, trattandosi di promessa di pagamento, spettasse ai debitori provare che le prestazioni erano state eseguite dall'altro difensore o che il credito non era dovuto; 3) la violazione delle regole sui compensi quando la difesa è affidata a più avvocati, poiché la difesa congiunta non esclude di per sé il diritto del singolo difensore al compenso nei confronti del cliente; 4) l'omessa pronuncia sulla questione della solidarietà attiva tra i due professionisti risultante, a suo dire, dalle promesse di pagamento.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta la declaratoria di ammissibilità dell'opposizione proposta con citazione nel giudizio soggetto al d.lgs. 150/2011, poiché la notificazione era avvenuta tempestivamente e il successivo mutamento del rito non produceva effetti retroattivi sfavorevoli. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, osservando che il giudice di merito aveva applicato il principio secondo cui ciascun difensore deve provare l'attività effettivamente svolta, ma aveva trascurato che il credito era stato azionato sulla base di promesse di pagamento, con conseguente operatività della relevatio ab onere probandi ex art. 1988 c.c.; spettava quindi ai debitori provare fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito, come il fatto che le prestazioni fossero state rese dall'altro professionista o non fossero dovute. La Corte ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, perché non denunciava un vero vizio di omessa pronuncia ma una diversa lettura del contenuto delle promesse. L'ordinanza impugnata è stata cassata nei capi relativi al rigetto delle domande fondate sulle promesse A) e B), con rinvio al Tribunale di Milano in diversa composizione per nuovo esame di tali domande e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. 150/2011
Si applica alle controversie sui compensi degli avvocati per prestazioni giudiziali e stragiudiziali connesse; l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta con citazione non è inammissibile se l'atto è notificato tempestivamente e poi il rito viene mutato.
art. 4 d.lgs. 150/2011
Il mutamento del rito sanatoria il vizio della forma introduttiva senza effetti retroattivi pregiudizievoli; restano fermi gli effetti sostanziali e processuali dell'atto notificato.
art. 1988 c.c.
La promessa di pagamento comporta astrazione processuale della causa e dispensa il creditore dalla prova del rapporto fondamentale; la prova contraria incombe al debitore, che deve dimostrare fatti costitutivi, modificativi o estintivi dell'obbligazione.
art. 115 c.p.c.
Il ricorrente lo invoca per il principio di non contestazione; la Corte non lo ritiene decisivo ai fini dell'accoglimento, poiché la censura viene assorbita dal corretto riparto dell'onere probatorio ex art. 1988 c.c.
art. 81 c.p.c.
Richiamato nel motivo, ma non costituisce il fondamento della decisione di accoglimento.
art. 99 c.p.c.
Richiamato nel quarto motivo; la Corte esclude la denunciata omissione di pronuncia.
art. 112 c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo se manca una decisione su un capo di domanda; non basta contestare l'interpretazione della promessa di pagamento.
art. 1292 c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di solidarietà; la Corte non esamina nel merito la pretesa solidarietà attiva perché la censura è dichiarata inammissibile.
art. 2697 c.c.
Il tema è quello del riparto dell'onere della prova, che nella specie viene ritenuto mal applicato dal giudice di merito rispetto alla promessa di pagamento.
art. 6 l. 13 giugno 1942, n. 794
Esprime il principio secondo cui, quando più avvocati sono incaricati della difesa, ciascuno ha diritto all'onorario in base all'opera effettivamente prestata.
art. 7 D.M. 5 ottobre 1994, n. 585
Norma richiamata come trasfusa del principio secondo cui il compenso spetta al singolo difensore per l'opera effettivamente svolta.
art. 8, comma 1, D.M. 10 marzo 2014, n. 55
Conferma il principio per cui, in presenza di più difensori, il compenso va correlato all'attività concretamente prestata da ciascuno.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360 n. 5 c.p.c.
Richiamato per censurare la motivazione del giudice di merito, ma la Corte affronta principalmente profili di violazione di legge.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma che disciplina la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.
art. 86 c.p.c.
Indicato nel ricorso in proprio dell'avvocato.
Massime di principio
- Nei procedimenti disciplinati dal d.lgs. 150/2011, quando l'atto introduttivo è richiesto in forma di ricorso ma la parte propone la domanda con citazione, la tempestiva notificazione dell'atto impedisce la declaratoria di inammissibilità; il successivo mutamento del rito non fa perdere gli effetti sostanziali e processuali già prodotti.
- La promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. opera come relevatio ab onere probandi sul rapporto fondamentale: il creditore non deve provare la causa del credito, mentre il debitore deve allegare e dimostrare fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell'obbligazione.
- Quando una promessa di pagamento è indirizzata a più professionisti, la contestazione del debitore non può limitarsi a negare in astratto la legittimazione del singolo creditore: occorre provare che la prestazione sia stata resa da altro soggetto o che il credito non sia dovuto in tutto o in parte.
- In tema di compensi professionali con pluralità di difensori, il diritto al compenso del singolo avvocato va commisurato all'opera effettivamente prestata; tuttavia, se il professionista agisce in base a una promessa di pagamento, resta fermo il diverso riparto dell'onere probatorio derivante da tale promessa.
- Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice omette qualsiasi decisione su un capo autonomo della domanda o dell'eccezione; non è configurabile quando la doglianza investe in realtà la lettura o l'interpretazione del contenuto dell'atto negoziale.
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