Sentenza n. 1721/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento quanto al ricorso n. 3520 del 2025: - del provvedimento del 22 ottobre 2025, emesso dalla Divisione P.A.S. della Questura di Prato (Prot. n. 0080723 del 22 ottobre 2025 - Cat. 13/B - 2025 - Div. P.A.S. 25), notificato in pari data con cui è stata respinta l'istanza presentata il 1° luglio 2025 dal signor Francesco Barani, quale legale rappresentante della società Millions Prato S.r.l., diretta a ottenere la voltura con il subentro nella licenza di pubblica sicurezza ex art. 88 T.U.L.P.S. per l'attività di raccolta del gioco lecito mediante apparecchi da intrattenimento tipo VLT (Video Lottery Terminal) rilasciata, in data 6 novembre 2010, al sig. Fabio Ciofi, legale rappresentante della Extragiochi Slot & Service S.r.l., con sede secondaria - unità locale aperta in Viale Galilei n. 25, relativa alla sala con i locali siti in Prato, all'angolo tra il civico n. 25 di Viale Galileo Galilei e i civici 1 e 2 di Piazza del Mercato Nuovo, licenza individuata al cronologico Cat. 13/B - 2011 - Div., P.A.S. 10, 6 novembre 2010; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche non conosciuto, comunque lesivo della posizione giuridica delle ricorrenti; quanto al ricorso n. 3602 del 2025: - del provvedimento del 21 novembre 2025, Divisione P.A.S., Questura di Prato (Prot. n. 0089739 - Cat. 13/B - 2025 - Div. P.A.S. 25) notificato in pari data; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche non conosciuto, comunque lesivo della posizione giuridica delle ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di voltura della licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. e successiva revoca della licenza per abuso del titolo
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società ricorrenti hanno impugnato due distinti provvedimenti della Questura di Prato, fondati sulla modifica degli accessi a una sala VLT. Con il primo ricorso hanno contestato il diniego di voltura della licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. dalla società titolare alla società subentrante. Hanno sostenuto che l’accesso da Piazza del Mercato Nuovo fosse preesistente, che la chiusura dell’accesso da Viale Galilei fosse rappresentata nel progetto allegato all’istanza, che non fosse necessaria una previa autorizzazione ma soltanto una comunicazione immediata delle variazioni, che il diniego fosse sproporzionato e che l’Amministrazione non avesse valutato le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto. Con il secondo ricorso hanno impugnato la revoca della licenza già rilasciata alla società originaria, deducendo l’insussistenza dei presupposti dell’abuso ai sensi dell’art. 10 T.U.L.P.S., l’eccessiva gravità della misura rispetto alla condotta, la possibilità di una mera sospensione, il travisamento dei fatti circa l’esistenza dell’accesso da Piazza del Mercato Nuovo, l’inesistenza di un obbligo di previa autorizzazione o comunicazione preventiva e l’omessa considerazione delle informazioni prodotte nel procedimento di voltura.
La decisione
Il TAR ha riunito i due ricorsi per connessione oggettiva. Ha respinto il ricorso contro la revoca della licenza. Ha ritenuto provato che l’accesso autorizzato fosse esclusivamente quello di Viale Galilei n. 25 e che la sua chiusura, con utilizzazione dell’accesso di Piazza del Mercato Nuovo, non fosse stata comunicata all’Amministrazione in modo esplicito e immediato: la mera trasmissione di un elaborato grafico non chiaramente interpretabile non costituiva comunicazione idonea. La condotta violava inoltre la prescrizione della licenza che imponeva di comunicare immediatamente ogni variazione dei dati autorizzativi e incideva sulla sorvegliabilità dei locali, requisito soggetto a previo accertamento dell’autorità di pubblica sicurezza. Il Collegio ha affermato che l’abuso ex art. 10 T.U.L.P.S. può consistere anche nella violazione di prescrizioni della licenza o di regole comportamentali non espressamente sanzionate con la revoca, ma richiede una motivazione puntuale sia sull’abusività della condotta sia sulla sua gravità, reiterazione o capacità di evidenziare l’inaffidabilità del gestore. Nel caso concreto la Questura aveva adeguatamente motivato la gravità della condotta, in quanto aveva impedito il previo controllo della sorvegliabilità e compromesso il rapporto fiduciario con l’autorità, sicché la revoca, anziché la mera sospensione, è stata ritenuta proporzionata e legittima. Il ricorso contro il diniego di voltura è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: la voltura presuppone un titolo efficace e in corso di validità, mentre la licenza da volturare era stata legittimamente revocata e non produceva più effetti. Le spese sono state compensate per entrambi i giudizi.
Norme richiamate
art. 10 R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata.
L’abuso del titolo è una fattispecie residuale e discrezionale che consente revoca o sospensione anche per violazioni di prescrizioni della licenza o di regole comportamentali non espressamente sanzionate con la revoca, purché l’Amministrazione motivi puntualmente sull’abusività e sulla gravità, reiterazione o attitudine della condotta a dimostrare l’inaffidabilità del gestore.
art. 9 R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
Oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.
Le prescrizioni contenute nella licenza costituiscono regole vincolanti dell’esercizio dell’attività autorizzata e la loro violazione può integrare abuso del titolo.
art. 153 R.D. 635/1940
La licenza può essere rifiutata o revocata per ragioni di igiene o quando la località o la casa non si prestino ad essere convenientemente sorvegliate.
La sorvegliabilità dei locali è requisito oggetto di previo e specifico accertamento dell’autorità; una modifica dell’accesso che incida su tale requisito deve essere comunicata e previamente sottoposta alla valutazione dell’Amministrazione.
art. 9 D.M. 22 gennaio 2010
Gli apparecchi videoterminali possono essere installati esclusivamente in ... esercizi dediti esclusivamente al gioco ... Ai fini dell’esercizio della raccolta del gioco ... costituisce requisito indispensabile il possesso ... della licenza di cui all’articolo 88 del T.U.L.P.S.
La previa autorizzazione dei locali destinati al gioco VLT comprende anche l’ubicazione degli accessi, poiché essa rileva direttamente ai fini della verifica della sorvegliabilità.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
I rapporti tra privato e pubblica amministrazione devono essere improntati a correttezza e buona fede; una comunicazione su una variazione rilevante deve essere esplicita e idonea a rendere l’Amministrazione effettivamente consapevole della modifica.
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento di revoca deve motivare sia l’individuazione della condotta come abuso sia la gravità della stessa e la scelta della revoca in luogo della sospensione.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, a causa della sopravvenuta revoca del titolo, l’eventuale annullamento dell’atto impugnato non potrebbe procurare alcuna utilità concreta al ricorrente.
Massime di principio
- L’abuso della licenza di pubblica sicurezza previsto dall’art. 10 T.U.L.P.S. è una fattispecie residuale e atipica: può derivare non soltanto dalla violazione di norme espressamente sanzionate con la revoca, ma anche dalla violazione di prescrizioni contenute nel titolo autorizzativo o di regole comportamentali rilevanti per la sicurezza pubblica.
- L’esercizio della discrezionalità amministrativa nella revoca o sospensione di una licenza di pubblica sicurezza richiede una motivazione puntuale sull’esistenza dell’abuso e sulla sua gravità, reiterazione o capacità di evidenziare l’inaffidabilità del titolare; la scelta tra revoca e sospensione deve essere graduata in rapporto alla condotta accertata.
- La modifica dell’accesso a locali destinati alla raccolta del gioco mediante apparecchi VLT, incidendo sulla sorvegliabilità dei locali, deve essere comunicata in modo esplicito all’autorità di pubblica sicurezza e previamente sottoposta alla sua valutazione autorizzatoria; la mera rappresentazione grafica non chiara o non accompagnata da un’indicazione testuale non è sufficiente.
- La violazione dell’obbligo di comunicare immediatamente le variazioni dei dati indicati in una licenza di pubblica sicurezza integra abuso del titolo quando la variazione riguarda un elemento autorizzato essenziale, quale l’accesso ai locali, anche se l’accesso alternativo era materialmente preesistente.
- La domanda di voltura di una licenza presuppone l’esistenza di un titolo efficace e in corso di validità; se il titolo è stato legittimamente revocato, l’eventuale annullamento del diniego di voltura non può procurare alcuna utilità concreta e il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
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