Cassazione Penale, Sentenza n. 20233/2023 del 11/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Musella, condannato in primo grado per il reato di tentata estorsione aggravata, aveva proposto impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale collegiale di Napoli che aveva respinto la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari. In cassazione il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza del riesame.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della rinuncia formale del ricorrente (atto del 22 marzo 2023) dovuta alla revoca della misura cautelare da parte della Corte d'appello il 27 febbraio 2023. Ha applicato l'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p. e, richiamando pronunce delle Sezioni Unite, ha precisato che, essendo venuto meno l'interesse successivamente alla presentazione del ricorso, la dichiarazione di inammissibilità non comporta condanna alle spese né applicazione della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. d), codice di procedura penale
La perdita di interesse sopravvenuta rende inammissibile il ricorso per cassazione
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. con mod.)
Consentita la trattazione scritta del procedimento in Cassazione in assenza di richiesta di discussione orale nei termini previsti
art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199)
Richiamata per la disciplina dell'applicazione temporanea delle regole procedurali connesse al rito scritto
Giurisprudenza Sezioni Unite (es. Vitale, Chiappetta, Litteri, Celso)
Principio consolidato secondo cui la sopravvenuta mancanza d'interesse occorsa dopo la presentazione del ricorso esclude l'obbligo di condanna alle spese e l'applicazione della sanzione pecuniaria
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso in cassazione per sopravvenuta perdita di interesse determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
- Se la perdita di interesse sopravviene dopo la proposizione del ricorso, il ricorrente non è di norma condannato alle spese processuali né soggetto alla sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende
- È determinante il momento in cui viene meno l'interesse: la revoca della misura cautelare prima della decisione rende spesso superflua la prosecuzione del gravame e può giustificare la rinuncia
- In caso di misure cautelari revocate durante il procedimento di impugnazione, è opportuno notificare tempestivamente la sopravvenuta cessazione dell'interesse per evitare inutili oneri processuali
- La procedura scritta in Cassazione può essere applicata quando non venga chiesta discussione orale nei termini normativi, riducendo i tempi e consentendo decisioni basate sugli atti scritti
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