Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1878/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del rifiuto del visto per turismo prot. N. 6066, emesso il 05/09/2025 e notificato il 17/09/2025

Giustizia amministrativa202515960

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha ritenuto che le censure dedotte e le esigenze prospettate richiedessero l'approfondimento proprio della fase di merito. Ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., non ha quindi definito la domanda cautelare nel merito, fissando la pubblica udienza del 17 novembre 2026 per la trattazione della causa. Le spese della fase cautelare sono state riservate al definitivo.

TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: rifiuto del visto per turismo notificato al richiedente

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il rifiuto del visto per turismo, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia. Il testo non specifica le singole censure di legittimità dedotte, limitandosi a rilevare che le censure e le esigenze prospettate necessitano di un approfondimento nella sede di merito.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l'art. 55 cod. proc. amm.

    La disposizione è richiamata quale base normativa della domanda cautelare e, in particolare, del differimento della trattazione alla sede di merito.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    ritenuto, pertanto, ex art. 55 c. 10 c.p.a., di fissare udienza pubblica per la trattazione del merito

    Quando le esigenze cautelari e le questioni dedotte richiedono un approfondimento incompatibile con una decisione immediata nella fase cautelare, il giudice può fissare direttamente l'udienza pubblica per la trattazione del merito.

Massime di principio

  • Quando le censure proposte e le esigenze rappresentate nella domanda cautelare richiedono un approfondimento proprio della cognizione di merito, il giudice amministrativo può, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., fissare direttamente l'udienza pubblica per la trattazione del merito senza definire la domanda cautelare nella fase interinale.
  • L'ordinanza che dispone la fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. ha natura interlocutoria e non anticipa la valutazione definitiva sulla fondatezza delle censure o sulla legittimità dell'atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.