Ordinanza n. 1878/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del rifiuto del visto per turismo prot. N. 6066, emesso il 05/09/2025 e notificato il 17/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha ritenuto che le censure dedotte e le esigenze prospettate richiedessero l'approfondimento proprio della fase di merito. Ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., non ha quindi definito la domanda cautelare nel merito, fissando la pubblica udienza del 17 novembre 2026 per la trattazione della causa. Le spese della fase cautelare sono state riservate al definitivo.
Atto impugnato: rifiuto del visto per turismo notificato al richiedente
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rifiuto del visto per turismo, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia. Il testo non specifica le singole censure di legittimità dedotte, limitandosi a rilevare che le censure e le esigenze prospettate necessitano di un approfondimento nella sede di merito.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.
La disposizione è richiamata quale base normativa della domanda cautelare e, in particolare, del differimento della trattazione alla sede di merito.
art. 55, comma 10, c.p.a.
ritenuto, pertanto, ex art. 55 c. 10 c.p.a., di fissare udienza pubblica per la trattazione del merito
Quando le esigenze cautelari e le questioni dedotte richiedono un approfondimento incompatibile con una decisione immediata nella fase cautelare, il giudice può fissare direttamente l'udienza pubblica per la trattazione del merito.
Massime di principio
- Quando le censure proposte e le esigenze rappresentate nella domanda cautelare richiedono un approfondimento proprio della cognizione di merito, il giudice amministrativo può, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., fissare direttamente l'udienza pubblica per la trattazione del merito senza definire la domanda cautelare nella fase interinale.
- L'ordinanza che dispone la fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. ha natura interlocutoria e non anticipa la valutazione definitiva sulla fondatezza delle censure o sulla legittimità dell'atto impugnato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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