Cassazione Penale, Sentenza n. 13796/2024 del 04/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello censurandone la valutazione della prova per il capo A (concorso in associazione mafiosa, art. 416-bis), deducendo travisamento delle intercettazioni e insufficiente considerazione di elementi favorevoli (fittizia assunzione, appellativo "numero uno", vicenda del gommone/estorsione, partecipazione a spedizione punitiva). Ha poi dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sul capo C27 (spaccio continuato di cocaina), sostenendo che le intercettazioni indicherebbero droga leggera e che la Corte avrebbe ipotizzato senza prova la presenza di sostanza da taglio. Infine ha impugnato il rigetto dell'istanza di rito abbreviato condizionato per non aver ammesso testimonianze ritenute decisive (in particolare la deposizione di Riezzo).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i motivi inammissibili. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero in realtà richieste di rivalutazione del fatto e delle prove, vietate in sede di legittimità salvo manifestissima illogicità della motivazione, non dimostrata dal ricorrente; i motivi sono stati inoltre qualificati come generici e reiterativi delle doglianze già proposte in appello. Anche il terzo motivo sul rifiuto del rito abbreviato condizionato è stato considerato privo di interesse e generico, la cui ammissibilità non è stata spiegata. Conseguentemente il ricorso è stato respinto come inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento della somma prevista dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
riferimento al capo A: la Corte territoriale ha valutato la responsabilità per l'associazione mafiosa sulla base di un insieme di indici sintomatici; la Cassazione ha limitato il sindacato alla verifica della logicità della motivazione e non alla rinnovata valutazione dei fatti
artt. 81, comma secondo cod. pen. e art. 73 d.P.R. n. 309/1990
norme utilizzate per l'imputazione relativa ai reati in materia di stupefacenti; la Corte territoriale ha ricostruito la natura della condotta e la sua rilevanza come reato-fine dell'associazione
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
richiamato in relazione ad alcune contestazioni per le aggravanti inerenti il traffico di stupefacenti
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
limita la materia dei motivi di ricorso per cassazione ai termini stabiliti: il ricorso deve rispettare i vincoli formali e sostanziali imposti dalla disposizione
art. 616 cod. proc. pen.
consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e al versamento di una somma in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La Corte di Cassazione esercita un controllo di legittimità limitato: non rivede i fatti né rifa' la valutazione probatoria del giudice di merito se non in presenza di manifesta illogicità della motivazione
- I ricorsi che chiedono una diversa valutazione delle intercettazioni o del materiale probatorio sono spesso inammissibili se non indicano e dimostrano un evidente travisamento del significante o una manifesta illogicità decisiva ai fini della sentenza
- Le censure generiche o reiterative di argomentazioni già svolte in appello e non confrontate puntualmente con il percorso argomentativo della sentenza impugnata sono dichiarate inammissibili
- Per impugnare il rigetto di richieste istruttorie (es. ammissione di testi o rito abbreviato condizionato) è necessario dimostrare il concreto interesse e la rilevanza decisiva delle prove richieste e che la mancata ammissione abbia effettivamente inciso sul giudizio di merito
- Quando la Corte territoriale valorizza indici indiziari concatenati, il ricorrente deve evidenziare con precisione quale dato sia stato manifestamente travisato e in che modo ciò avrebbe modificato il giudizio complessivo, non limitandosi a chiedere una diversa lettura delle emergenze probatorie
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