Cassazione Penale, Sentenza n. 41797/2022 del 04/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale relativa a distrazioni di somme dalla Tranceria SL dichiarata fallita: il ricorrente contestava l'importo e la qualificazione della condotta (sosteneva che le somme fossero state utilizzate per estinguere debiti della società o fossero donazioni recuperabili dal curatore), chiedeva in subordine la riformulazione in bancarotta preferenziale o semplice, e lamentava il diniego della sospensione condizionale della pena per un precedente ormai estinto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi e terzo motivo inammissibili perché consistono in una diversa valutazione del fatto e delle prove, che non può essere sindacata in sede di legittimità; il secondo motivo è generico e infondato, con la precisazione che il recupero successivo da parte della curatela non esclude la consumazione del reato di bancarotta fraudolenta; il quarto motivo è manifestamente infondato poiché il precedente penale con sanzione detentiva, sebbene estinto ai sensi dell'art. 445 c.2 c.p.p., va comunque considerato ai fini della valutazione per la concessione della sospensione condizionale della pena. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 216 r.d. n. 267/1942
Norma richiamata in relazione alla fattispecie di bancarotta; la Corte accetta la qualificazione operata dai giudici di merito e rigetta le censure che mirano a una diversa valutazione degli elementi di fatto
art. 64 r.d. n. 267/1942
Riferita al potere del curatore di recuperare somme: la Corte afferma che il recupero successivo non esclude la consumazione del reato di bancarotta, essendo irrilevante ai fini dell'elemento materiale del reato
art. 163 cod. pen.
Richiamato in ordine ai limiti per la concessione della sospensione condizionale della pena (cumulo di pene)
art. 164 cod. pen.
Richiamato quale criterio per la valutazione prognostica sulla concedibilità del beneficio
art. 445, comma 2, cod. proc. pen.
Norma sulla estinzione del reato per decorso dei termini dopo patteggiamento: la Corte precisa che l'estinzione non esclude sempre l'effetto ostativo alla sospensione condizionale quando la sanzione applicata è detentiva
Sez. U, n. 31 del 22/11/2000 (Sormani) - giurisprudenza
Precedente delle Sezioni Unite che stabilisce che, dopo patteggiamento, l'estinzione ai sensi dell'art. 445 c.2 incide sulla sospensione condizionale solo se la pena applicata è pecuniaria o sostitutiva; se è detentiva resta rilevante ai fini dell'ostatività
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma applicata per la quantificazione della somma dovuta alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per rinnovare la valutazione delle prove: i motivi che si limitano a proporre una diversa ricostruzione fattuale sono inammissibili
- Il recupero successivo di somme da parte della curatela non annulla l'elemento materiale del reato di bancarotta fraudolenta, che si perfeziona al momento della sottrazione dal patrimonio
- Le censure generiche (non specificamente fondate su errori di diritto) sono destinate a fallire: è necessario dedurre profili di illegittimità chiari e delimitati rispetto alla motivazione o alla applicazione della legge
- Quanto alla sospensione condizionale della pena, un precedente con sanzione detentiva, anche se formalmente estinto per effetto del decorso dei termini dopo patteggiamento, può comunque essere valutato come ostativo alla concessione del beneficio secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite
- In ipotesi di utilizzo di somme societarie per operazioni apparentemente finalizzate all'attività d'impresa, la prova della finalità reale e documentata è cruciale: l'onere di dimostrare l'assenza di dolo distrattivo grava sulla difesa e non può risolversi in meri rilievi di natura ricostruttiva
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