Sentenza del 23/01/2020 n. 1488 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Controversia relativa all'avviso di accertamento per il conguaglio TIA degli anni 2006-2009. Questioni principali: errata applicazione delle tariffe (in particolare l'applicazione esclusiva della tariffa n.22 per ristoranti), legittimità della delibera comunale n.44/06 di passaggio dalla TARSU alla TIA, effetto del giudicato (sentenza CTP n.416/04/2010) con riferimento alle diverse annualità e corretto esito (annullamento totale vs rideterminazione del dovuto).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da L. s.p.a. Confermata la linea interpretativa secondo cui, dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n.152/2006 (29 aprile 2006), la TIA istituita dal D.Lgs. n.22/1997 era soppressa e i comuni non potevano validamente adottare una nuova delibera di passaggio dalla TARSU alla TIA (delib. n.44/06) salvo l'applicazione delle discipline regolamentari "vigenti" antecedenti. Poiché il ricorso presupponeva la validità della delibera impugnata, esso è stato respinto. Le spese di giudizio sono compensate tra le parti; la Corte prende atto degli adempimenti sul contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
Istituiva la TIA (tariffa di igiene ambientale - TIA 1) e prevedeva la soppressione della TARSU secondo un regime transitorio; la successiva soppressione e le sue conseguenze vanno interpretate alla luce delle modifiche legislative successive.
D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158
Ha previsto un regime transitorio per la copertura dei costi e la durata massima della fase di transizione; utile per determinare i termini minimi in cui la TARSU rimaneva applicabile.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'Ambiente)
art. 238, comma 1 e comma 11; art. 264, comma 1 lett. i
Ha soppresso la tariffa prevista dal D.Lgs. n.22/1997 con efficacia dall'entrata in vigore del decreto (29/4/2006) e ha stabilito che, fino ai nuovi regolamenti attuativi, continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti; conseguentemente non poteva residuare un regime transitorio riferibile alla TIA 1 oltre tale data e non era legittimo adottare nuove delibere di passaggio alla TIA quando la TIA era già soppressa.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
art. 58 e ss.; art. 68 menzionato
Normativa originaria sulla TARSU richiamata come disciplina previgente cui i regolamenti potevano fare riferimento durante la fase di transizione; utile per valutare le discipline regolamentari "vigenti".
D.P.R. 16 marzo 2002, n. 115
art. 13, comma 1 quater (introdotto dalla L. n.228/2012)
Norma processuale relativa al contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento dell'ulteriore importo da parte del ricorrente.
Massime di principio
- Dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n.152/2006 (29/4/2006) la TIA prevista dal D.Lgs. n.22/1997 è soppressa: i comuni non possono validamente adottare nuove delibere di passaggio dalla TARSU alla TIA1 se basate su una tariffa già soppressa; possono solo continuare ad applicare le discipline regolamentari già vigenti fino all'adozione dei nuovi atti attuativi.
- Una delibera comunale adottata dopo la soppressione normativa della TIA 1 è ancorabile alla illegittimità se presuppone l'operatività di una tariffa abrogata; la sua validità va verificata alla luce delle date di entrata in vigore delle norme statali rilevanti.
- Se l'atto impositivo è fondato su una regolamentazione o su un'applicazione tariffaria errata (es. errata classificazione di superfici in categorie tariffarie), il giudice può annullare l'avviso di accertamento; occorre verificare se il problema sia sanabile con una rideterminazione del dovuto o se sia necessaria l'annullamento per invalida base normativa.
- Il giudicato (anche esterno) formatosi con riguardo a specifiche annualità impedisce la riapertura delle stesse questioni per quegli anni; in giudizi successivi va accertata la identità dell'oggetto e delle parti per valutare l'efficacia preclusiva.
- In presenza di incertezze normative e contrastanti orientamenti giurisprudenziali, il giudice può compensare le spese tra le parti; chi impugna deve comunque controllare attentamente le conseguenze normative temporali (date di entrata in vigore/abrogazione) prima di fondare ricorsi su delibere comunali.
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