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Sentenza

Sentenza n. 2679/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell'Ordinanza dirigenziale di demolizione del Comune di Santa Maria Capua Vetere n. 145 del 19/10/2022, nonché degli atti preordinati e connessi. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 14/11/2024: - del Provvedimento prot. n. 0050934 del 30/09/2024, adottato dal Dirigente del Settore Tecnico del Comune di S. Maria C.V., con il quale è stato negato il rilascio del Permesso di costruire per accertamento di conformità di cui alla richiesta prot. n. 0055420 del 25/11/2022, nonché degli atti preordinati e connessi, ivi compreso il Preavviso di diniego prot. n. 0033819 del 27/06/2024.

Giustizia amministrativa202205998

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione di opere edilizie realizzate in difformità dal permesso di costruire e successivo diniego del permesso di costruire in accertamento di conformità

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorso principale contestava l'ordinanza di demolizione di opere realizzate in difformità dal permesso di costruire n. 65 del 2007, consistenti nell'ampliamento del corpo di fabbrica, nella diversa distribuzione interna, nella realizzazione di soppalchi e di due tettoie e nella mancata realizzazione del cancello carrabile. I ricorrenti deducevano che il Comune avrebbe dovuto motivare la scelta della demolizione anziché della sanzione pecuniaria e lamentavano la mancata comunicazione di avvio del procedimento. Con motivi aggiunti veniva impugnato il diniego del permesso di costruire in accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001. I ricorrenti sostenevano che, alla data della domanda, il nuovo P.U.C. non fosse ancora vigente e che, pertanto, la verifica della doppia conformità dovesse essere compiuta con riferimento al previgente P.R.G., rispetto al quale l'amministrazione aveva riconosciuto la conformità dell'ampliamento. Contestavano inoltre il richiamo alla disciplina vigente al momento del rilascio del titolo e deducevano che il Comune non avrebbe potuto respingere l'istanza il 30 settembre 2024, dopo avere appreso il 27 settembre della presentazione della domanda di autorizzazione sismica in sanatoria, poi rilasciata il 10 ottobre 2024, in violazione dei doveri di buona fede e correttezza.

La decisione

Il ricorso principale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio ha ritenuto che la presentazione dell'istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 d.P.R. n. 380/2001 comporti sostanziale acquiescenza all'ordinanza di demolizione e ammissione della natura abusiva dell'intervento, facendo venir meno l'interesse a coltivare l'impugnazione dell'ordine demolitorio. I motivi aggiunti sono stati respinti. Il diniego impugnato era plurimotivato e, secondo il principio applicabile agli atti plurimotivati, sarebbe stato sufficiente che una sola autonoma ragione resistesse alle censure. In particolare, era pacificamente necessaria l'autorizzazione sismica in sanatoria e tale autorizzazione non era stata ottenuta al momento dell'adozione del diniego: risultava presentata soltanto la relativa istanza, poi accolta il 10 ottobre 2024. La normativa antisismica rientra tra le norme edilizie rilevanti ai fini della doppia conformità richiesta dall'art. 36, sicché il richiedente deve dimostrarne il rispetto sia al momento della realizzazione dell'abuso sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria. La successiva autorizzazione non incide sulla legittimità del diniego, poiché l'amministrazione doveva decidere sulla base della documentazione disponibile al momento dell'adozione e non era tenuta ad attendere la conclusione del procedimento sismico. È stata disposta la compensazione di fatto delle spese, con nulla spese, poiché il Comune non si era costituito.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. n. 380/2001

    interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali

    Costituisce la base normativa dell'ordinanza di demolizione per le opere eseguite in difformità dal titolo edilizio.

  • art. 36 d.P.R. n. 380/2001

    Subordina il rilascio dell'accertamento di conformità alla doppia conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione della domanda.

  • art. 67 d.P.R. n. 380/2001

    Richiamato quale fondamento della necessità del provvedimento sismico in sanatoria per le opere realizzate in zona sismica.

  • art. 94 d.P.R. n. 380/2001

    Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione.

    La preventiva autorizzazione sismica è requisito autonomo e necessario per l'esecuzione degli interventi nelle località sismiche; il relativo rispetto rileva anche ai fini dell'accertamento della doppia conformità.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il Collegio ne ha applicato il contraddittorio d'ufficio, dando avviso alle parti dei possibili profili di improcedibilità del ricorso principale.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della controversia nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • La presentazione di un'istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 comporta sostanziale acquiescenza all'ordinanza di demolizione e determina, di regola, la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare l'impugnazione dell'ordine demolitorio.
  • Ai fini dell'accertamento di conformità, la doppia conformità deve riguardare anche il rispetto della normativa antisismica, da verificare con riferimento sia al momento della realizzazione dell'abuso sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria.
  • La sola presentazione della domanda di autorizzazione sismica in sanatoria non equivale all'ottenimento del provvedimento richiesto e non dimostra, al momento della decisione sull'istanza edilizia, la sussistenza della doppia conformità.
  • Quando il provvedimento amministrativo è fondato su più motivazioni autonome, l'annullamento è possibile soltanto se risultano illegittime tutte le ragioni poste a fondamento dell'atto; la resistenza di una sola motivazione è sufficiente a sorreggerne la legittimità.
  • La legittimità del diniego di accertamento di conformità va valutata alla data della sua adozione; il successivo rilascio dell'autorizzazione sismica non rende illegittimo il diniego già adottato né impone all'amministrazione di sospendere o differire la decisione in attesa della conclusione del procedimento sismico.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioInvalidità del provvedimentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseEfficacia ed esecutorietàPrincipio di legalità e tipicitàBuona fede e correttezza della PA

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