Sentenza n. 34/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione staccata di Catania, Sezione II, n. 3239/2025, resa inter partes nel ricorso n. 1662/2025 R.G. per l’ottemperanza della sentenza dello stesso Tar Catania n. 1573 del 14 maggio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sezione II, n. 3239/2025, che aveva accolto il ricorso per ottemperanza della sentenza n. 1573/2025 e ordinato al Comune di eseguire l'obbligo di ostensione, anche mediante ricostruzione e trasmissione della documentazione relativa al contenzioso pendente nell'anno 2013.
Esito
Favorevole al ricorrente (comune appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune di Catania ha appellato la sentenza resa nel giudizio di ottemperanza alla precedente pronuncia del TAR n. 1573/2025, con cui era stato ordinato di ostendere le note e l'elenco completo del contenzioso pendente nell'anno 2013 trasmessi dalla Direzione Affari Legali alla Direzione Ragioneria Generale. L'amministrazione ha dedotto, in primo luogo, la violazione degli artt. 22 e 24, comma 3, l. 241/1990, dell'art. 2, comma 2, d.P.R. 184/2006 e dell'art. 117 c.p.a., sostenendo che i documenti richiesti non fossero mai stati formati né fossero detenuti dall'ente e che, pertanto, l'azione di ottemperanza fosse inammissibile, non potendosi imporre all'amministrazione un adempimento materialmente impossibile. In secondo luogo ha dedotto l'erronea e contraddittoria valutazione delle risultanze documentali, contestando che gli atti esistessero o fossero ricostruibili e sostenendo che il TAR avesse illegittimamente imposto la formazione ex novo dei documenti, oltre ad avere ampliato l'oggetto dell'originaria istanza di accesso, che riguardava specificamente le note e l'elenco trasmessi alla Ragioneria e non una ricognizione generale dei procedimenti assegnati al professionista.
La decisione
Il CGARS ha accolto l'appello e riformato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che la materiale inesistenza, tra gli atti posseduti dall'amministrazione, dei documenti oggetto dell'accesso renda inammissibile l'azione, poiché un ordine giudiziale di ostensione sarebbe inutiliter dato e non suscettibile di esecuzione. Il diritto di accesso documentale riguarda documenti già formati, esistenti e detenuti dall'amministrazione al momento della richiesta; l'amministrazione non è tenuta a reperire gli atti presso altri soggetti o amministrazioni né a svolgere attività istruttorie complesse o a elaborare e formare nuovi documenti. Alla luce delle dichiarazioni della Direzione Affari Legali e della Ragioneria Generale, il Collegio ha ritenuto dimostrato che la documentazione non fosse mai stata costituita e che il Comune non potesse materialmente reperirla. Ha quindi applicato il principio secondo cui nessuno può essere tenuto a un adempimento impossibile, dichiarando inammissibile il ricorso per ottemperanza proposto in primo grado. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate per la peculiarità delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 22 l. 241/1990
Il diritto di accesso documentale ha per oggetto documenti amministrativi già formati, esistenti e detenuti dall'amministrazione destinataria della richiesta.
art. 24, comma 3, l. 241/1990
Richiamato dal Comune tra le disposizioni ritenute violate in relazione ai limiti dell'accesso; la decisione non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della disposizione.
art. 2, comma 2, d.P.R. 184/2006
Richiamato tra le disposizioni disciplinanti l'accesso; la decisione lo considera coerente con la necessità che l'accesso riguardi documenti esistenti e detenuti dall'amministrazione.
art. 117 c.p.a.
La decisione considera inammissibile il giudizio di ottemperanza quando l'ordine di esibizione abbia ad oggetto documenti inesistenti o non detenuti dall'amministrazione e sia quindi materialmente ineseguibile.
Massime di principio
- Il diritto di accesso documentale riguarda esclusivamente documenti amministrativi già formati, esistenti e detenuti dall'amministrazione destinataria dell'istanza al momento della richiesta.
- L'amministrazione non è tenuta, in sede di accesso, a formare ex novo documenti, a elaborare dati per creare un documento non esistente, a svolgere complesse attività istruttorie o a reperire la documentazione presso altre amministrazioni o soggetti.
- Quando i documenti richiesti non esistono, sono distrutti, irreperibili o comunque non sono nella disponibilità dell'amministrazione, l'ordine giudiziale di ostensione è materialmente ineseguibile e il ricorso per l'accesso o per l'ottemperanza non può utilmente essere accolto.
- Nel giudizio di ottemperanza non può sorgere un obbligo materiale di ostensione quando l'amministrazione dimostri, mediante dichiarazioni dei propri uffici, che i documenti oggetto del comando giudiziale non sono mai stati formati e non possono essere reperiti: vale il principio secondo cui ad impossibilia nemo tenetur.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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