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Sentenza

Sentenza del 29/02/2016 n. 1130 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Costituzione di due procuratori nel giudizio di primo grado - Termine per l'impugnazione - Decorrenza dalla prima notifica

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La decisione stabilisce che il termine per proporre impugnazione decorre dalla prima notificazione validamente eseguita a uno dei procuratori costituiti. Pertanto, un'impugnazione proposta facendo decorrere il termine dalla successiva notificazione all'altro procuratore può risultare tardiva e quindi inammissibile. Il testo fornito non indica gli esiti concreti del giudizio, né identifica nominativamente le parti.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la decorrenza del termine per impugnare una sentenza tributaria quando, nel giudizio di primo grado, una stessa parte aveva costituito due procuratori. Il principio affermato è che la notificazione della sentenza effettuata a uno solo dei due procuratori è sufficiente a far decorrere il termine breve per l'impugnazione: non occorre attendere una seconda notificazione all'altro difensore.

Norme richiamate

  • Principio sul termine breve per l'impugnazione nel processo tributario

    Qualora la parte abbia due procuratori costituiti in primo grado, il termine per impugnare la sentenza decorre dalla prima notifica effettuata a uno dei due.

    La prima notificazione validamente effettuata a uno dei procuratori costituiti è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione; la successiva notificazione all'altro procuratore non riapre né sposta il termine.

  • Cassazione civile, sentenza n. 17461/2013

    Richiamata a sostegno del principio secondo cui, in presenza di più procuratori costituiti, la notificazione a uno solo di essi è sufficiente per la decorrenza del termine di impugnazione.

  • Cassazione civile, sentenza n. 15594/2012

    Richiamata come precedente conforme sulla decorrenza del termine breve dalla prima notificazione effettuata a uno dei difensori costituiti.

Massime di principio

  • Quando una parte ha nominato più procuratori nel medesimo grado di giudizio, la notifica della sentenza a uno solo di essi può essere sufficiente a far decorrere il termine breve per impugnare.
  • Per evitare decadenze, il termine deve essere calcolato dalla prima notificazione validamente ricevuta da uno dei procuratori, non dall'ultima notificazione eventualmente eseguita.
  • La presenza di più difensori non comporta, di regola, una duplicazione o proroga dei termini processuali.
  • È opportuno verificare immediatamente la data e la regolarità della prima notifica della sentenza, perché un'impugnazione successiva alla scadenza del termine può essere dichiarata tardiva o inammissibile.

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