Cassazione Civile, Ordinanza n. 16203/2025 del 16/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (promissario acquirente)
La controversia
La controversia nasce da una scrittura privata del 30 maggio 2012 con cui due soggetti si impegnavano ad acquistare complessivamente sessantamila azioni di una società, per un corrispettivo di euro 90.000 da pagarsi in tre rate. La prima rata era collegata alla girata delle azioni e comunque a una certa data, la seconda a una data successiva, la terza alla non sopravvenienza di una situazione di sofferenza economica della società emittente. In primo grado la domanda di adempimento, poi qualificata sostanzialmente come esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre, veniva accolta; la corte d'appello confermava, escludendo che i termini fossero essenziali e negando che la lettera della società del 7 agosto 2012 valesse come diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. Il ricorrente per cassazione ha dedotto tre censure: (1) nullità del contratto per asserita natura aleatoria unilaterale e violazione degli artt. 1322, 1343, 1418 e 1323 c.c.; (2) nullità per difetto di causa, sostenendo che il rischio contrattuale sarebbe stato inesistente, poiché la controparte versava già in stato di insolvenza, e che la nullità avrebbe potuto essere rilevata d'ufficio anche in appello e in cassazione; (3) violazione degli artt. 2932, 2023 e 2355 c.c., assumendo che la sentenza di merito fosse carente della statuizione costitutiva di trasferimento delle azioni e che, comunque, dopo il fallimento della società emittente dichiarato nel 2015, il trasferimento non fosse più concretamente possibile. La Corte ha dichiarato inammissibili i primi due motivi perché introducevano per la prima volta in cassazione una questione di nullità/assenza di causa mai sottoposta ai giudici di merito, ribadendo che in sede di legittimità non sono proponibili questioni nuove, neppure se rilevabili d'ufficio, quando richiedano accertamenti di fatto non compiuti. Ha invece accolto il terzo motivo: ha affermato che le sentenze ex art. 2932 c.c. producono gli effetti del contratto definitivo solo dal passaggio in giudicato e che, pertanto, per verificare se il trasferimento del bene sia ancora possibile occorre guardare al momento della pronuncia e non a quello della domanda; di conseguenza, la corte d'appello avrebbe dovuto verificare se, dopo il fallimento della società emittente, il trasferimento delle azioni fosse ancora eseguibile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione anche per le spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo di ricorso perché inammissibili, ha accolto il terzo motivo per erronea applicazione dell'art. 2932 c.c. e per omesso esame della possibilità concreta di trasferire le azioni alla data della pronuncia, ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1322 c.c.
È stato invocato dal ricorrente per sostenere la pretesa nullità del contratto per asserita natura aleatoria, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché nuova in cassazione.
art. 1323 c.c.
Richiamato quale norma sul regime dei contratti per sostenere la nullità dedotta; la Corte non entra nel merito per novità della questione.
art. 1343 c.c.
Invocato dal ricorrente in tema di causa illecita/inesistenza della causa; censura ritenuta nuova e quindi inammissibile.
art. 1418 c.c.
Richiamato per dedurre la nullità del contratto; la Corte afferma che la questione non poteva essere prospettata per la prima volta in cassazione.
art. 1454 c.c.
Cito dalla corte d'appello, che aveva escluso che la lettera della società integrasse una diffida ad adempiere, ritenendola solo un'intimazione ad adempiere.
art. 2932 c.c.
Le sentenze emesse ai sensi di questa norma producono gli effetti del contratto definitivo solo dal passaggio in giudicato; perciò la possibilità di trasferimento del bene va valutata al momento della pronuncia.
art. 2023 c.c.
Richiamato dal ricorrente insieme all'art. 2355 c.c. per contestare la statuizione sul trasferimento delle azioni.
art. 2355 c.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione al trasferimento delle azioni oggetto del preliminare.
art. 360 n. 3 c.p.c.
È stata la norma processuale invocata per censurare, in diritto, le violazioni di legge dedotte con i tre motivi.
art. 380 bis c.p.c.
Citato nel riepilogo del procedimento per il deposito di memorie in prossimità dell'adunanza camerale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni nuove di diritto o di fatto che modifichino il thema decidendum, anche quando si tratti di nullità rilevabili d'ufficio, se la loro trattazione richiede accertamenti non svolti nei gradi di merito.
- Il divieto di nuove questioni in cassazione opera anche rispetto a diritti assoluti o questioni che il ricorrente qualifichi come rilevabili d'ufficio, quando la loro esame presupponga un diverso accertamento fattuale.
- Nelle sentenze costitutive ex art. 2932 c.c., gli effetti traslativi si producono solo dal passaggio in giudicato della decisione; pertanto, la sussistenza delle condizioni per l'esecuzione in forma specifica va verificata con riferimento al momento della pronuncia e non a quello della domanda.
- Se nel periodo intercorrente tra domanda e decisione sopravviene una circostanza che renda impossibile o non più eseguibile il trasferimento del bene, il giudice deve considerarla ai fini dell'accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c.
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