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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1376/2022 del 14/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso articolato in tre motivi: 1) violazione di norme processuali per avere la Corte territoriale ritenuto tardiva l'eccezione di espunzione della Comunicazione di Notizia di Reato (CNR) inserita nel fascicolo del dibattimento, contestando altresì che il mutamento del collegio avrebbe resettato il termine per proporre l'eccezione e che non vi sarebbe stato consenso alla conservazione degli atti; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte d'appello riconosciuto l'associazione per delinquere (art. 416 c.p.) anziché un mero concorso di persone nei reati, sostenendo che le risultanze istruttorie non dimostrerebbero la stabile organizzazione e il programma criminoso indeterminato richiesti dall'art. 416 c.p.; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), mentre ad altri coimputati erano state concesse, essendo lo Stojanovic parso ugualmente collaborativo e avendo aderito alla conservazione degli atti.

La decisione

Il ricorso è stato respinto nella sua totalità. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto legittima la valutazione della Corte d'appello: l'eccezione di espunzione non è stata proposta tempestivamente (non appena compiuto l'accertamento della costituzione delle parti) ma solo alla quarta udienza, dopo che le parti avevano già prestato consenso alla conservazione degli atti; il mutamento del collegio non determina la regressione alla fase di costituzione delle parti e non riapre il termine per proporre l'eccezione. Sul secondo motivo la Corte ha confermato che le acquisizioni (intercettazioni, pedinamenti, riprese video, strumenti di scasso rinvenuti, divisione di compiti fra i soggetti) dimostrano un vincolo stabile, un programma criminoso indeterminato e una struttura organizzativa minima idonea, elementi necessari per la configurazione dell'associazione per delinquere ex art. 416 c.p.; pertanto la qualificazione contestata è corretta e ben motivata. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito che ha escluso le attenuanti generiche per lo Stojanovic, richiamando precedenti penali dello stesso tipo, la recente esecuzione di pena e la successiva latitanza (16.10.2018 - 04.07.2019) che precludono una prognosi favorevole di ravvedimento; la valutazione discrezionale del giudice di merito è stata considerata adeguatamente motivata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416 c.p.

    L'articolo è stato interpretato nel senso che per configurare l'associazione per delinquere occorrono un vincolo associativo stabile, un programma criminoso indeterminato e una struttura organizzativa anche minima; tali elementi sono stati ritenuti dimostrati dalle modalità operative, dalla ripartizione dei ruoli e dalla ripetitività dei fatti.

  • artt. 110, 624, 625, 61 n.7 c.p.

    artt. 110, 624, 625, 61, n.7 c.p.

    Norme sostanziali riferite ai reati di furto pluriaggravato e concorso; la sentenza impugnata ha applicato queste norme in relazione ai fatti contestati.

  • art. 491 c.p.p.

    I commi 1 e 2 sono stati richiamati per affermare che l'eccezione relativa al contenuto del fascicolo per il dibattimento deve essere proposta tempestivamente dopo l'accertamento della costituzione delle parti, salvo che la questione sorga nel corso del dibattimento.

  • art. 431 c.p.p.

    art. 431, comma 1, c.p.p.

    Rilevato come criterio-tipo sugli atti che devono comporre il fascicolo del dibattimento; la normativa non impedisce, per accordo delle parti, l'acquisizione di atti ulteriori rispetto a quelli elencati.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche richiedono elementi positivi di meritevolezza; la loro esclusione è fondata su valutazioni di fatto (precedenti penali, comportamento post-reato come la latitanza) regolarmente motivate.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato come elenco di elementi utili alla valutazione delle attenuanti generiche: la sentenza di merito deve indicare gli elementi preponderanti che giustificano la concessione o l'esclusione.

  • art. 606 c.p.p.

    art. 606, comma 1, lett. c) ed e)

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto infondati i motivi prospettati sotto tali profili.

  • art. 23 d.l. n. 137/2020 conv. L. 176/2020

    comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. L. 176/2020

    Riferimento procedurale relativo alle richieste scritte del Procuratore Generale in sede di decisione del ricorso; qui utilizzato per riportare le conclusioni del rappresentante del P.M.

Massime di principio

  • L'eccezione di inutilizzabilità o di espunzione di atti dal fascicolo del dibattimento va proposta tempestivamente, cioè subito dopo l'accertamento della costituzione delle parti: il mancato tempestivo rilievo comporta la preclusione, anche in caso di successivo mutamento del collegio.
  • Il mutamento del collegio giudicante non determina di per sé la riapertura del termine per le eccezioni relative al contenuto del fascicolo: non si ritorna automaticamente alla fase iniziale di costituzione delle parti.
  • Per distinguere l'associazione per delinquere dal concorso di persone nel reato occorre verificare la presenza di tre elementi: vincolo associativo stabile, programma criminoso indeterminato e una struttura organizzativa (anche minima). Prove come intercettazioni, incontri ripetuti, ripartizione dei compiti, strumenti specifici e modalità operative comuni sono idonee a dimostrare tali elementi.
  • La valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche è rimessa al giudice di merito e richiede elementi di segno positivo; la presenza di precedenti specifici e comportamenti successivi negativi (es. latitanza) può legittimamente motivare l'esclusione delle attenuanti.
  • L'accordo delle parti sulla conservazione di atti ulteriori rispetto a quelli elencati dall'art. 431 c.p.p. rende idonea l'acquisizione di tali atti nel fascicolo del dibattimento; la mancata formale ripetizione del consenso dopo un cambio di collegio non è sufficiente, di per sé, a invalidare quell'acquisizione.

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