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Sentenza

Sentenza n. 16604/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento -della Determinazione Dirigenziale prot. CA/249073/2025 del 23/12/2025 di Attuazione del Piano Municipale del Commercio su Area Pubblica, approvato con deliberazione del Consiglio municipale n. 34 del 18 dicembre 2025.

Giustizia amministrativa202602651

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione dirigenziale di attuazione del Piano Municipale del Commercio su Area Pubblica, nella parte in cui sopprimeva o delocalizzava posteggi a rotazione della categoria Battitore piazzista

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Un esercente della categoria Battitore piazzista e un’associazione di operatori ambulanti hanno impugnato la determinazione dirigenziale del 23 dicembre 2025 che attuava il Piano Municipale del Commercio su Area Pubblica, approvato il 18 dicembre 2025, limitatamente alla soppressione o delocalizzazione di posteggi di loro interesse. Hanno dedotto: 1) omissione di un adeguato contraddittorio procedimentale preventivo; 2) assenza di un criterio logico-sistematico e conseguente incomprensibilità delle scelte per gli operatori; 3) genericità e insufficienza dell’istruttoria e della motivazione con cui diversi posteggi sarebbero stati considerati inattivi; 4) insufficienza della presenza di una pista ciclabile e di un percorso per ipovedenti quale ragione per sopprimere posteggi in via Andrea Doria e via Amendola, in quanto l’amministrazione avrebbe dovuto valutare l’installazione di elementi di separazione e misure di vigilanza. Roma Capitale ha eccepito l’inammissibilità, sostenendo che la scadenza delle concessioni al 31 dicembre 2025 era automatica per legge e che gli atti impugnati avevano prorogato i titoli sino al 31 dicembre 2026; nel merito ha contestato le censure.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendolo infondato, e ha quindi dichiarato assorbito l’esame delle eccezioni di rito di Roma Capitale. Ha rilevato, separatamente, che l’associazione ricorrente non aveva dimostrato un adeguato grado di rappresentatività e difettava pertanto di legittimazione attiva. La censura sul contraddittorio è stata respinta: le note municipali del 2024 e del 2025 avevano comunicato agli esercenti gli esiti delle conferenze di servizi e invitato le associazioni a formulare proposte di ottimizzazione e localizzazione alternativa dei posteggi; considerati l’ampia discrezionalità pianificatoria e l’esigenza di assegnare mediante procedure competitive la risorsa limitata costituita dal suolo pubblico, il contraddittorio non doveva avere un’estensione maggiore. Le doglianze di difetto di motivazione e istruttoria, sia generali sia riferite alle singole postazioni, sono state respinte perché la deliberazione municipale dava conto di un’istruttoria tecnica basata su sopralluoghi della Polizia Locale, compatibilità con i vincoli, sicurezza stradale, decoro e distanze minime; inoltre, la scelta sulla permanenza delle singole postazioni doveva essere valutata nel quadro della pianificazione complessiva del territorio e non secondo criteri isolati di mantenimento o soppressione. Il TAR ha considerato applicabile la disciplina che fissava al 31 dicembre 2025 la scadenza delle concessioni non interessate da procedimenti di rinnovo ancora pendenti: il procedimento di rinnovo era stato annullato nel 2021 e la legittimità di tali annullamenti era stata riconosciuta dal Consiglio di Stato. Spese compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 11, commi 5 e 6, l. 214/2023

    Nella fattispecie che ci occupa è quest’ultima di cui al comma 6 la norma che deve essere applicata, di guisa che le concessioni hanno trovato la loro scadenza ex lege il 31 dicembre 2025.

    Il comma 6 si applica alle concessioni non interessate da procedimenti di rinnovo ancora pendenti e ne ha conservato la validità sino al 31 dicembre 2025. Il comma 5 non opera quando il procedimento di rinnovo era già stato concluso, mediante annullamento degli atti che lo avevano avviato.

  • art. 181, comma 6-bis, d.l. 41/2020, convertito dalla l. 69/2020

    Ciò in quanto l’attuazione della norma di rinnovo delle concessioni è risultata impedita dopo che -come già esposto dal Tribunale nei citati precedenti- a seguito di conforme parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Roma Capitale, ai sensi dell’art. 181 c. 6-bis del D.L. 41/2020, convertito con L. 69/2020, con Determinazione Dirigenziale rep. QH/112 (prot. QH/13550) aveva provveduto ad annullare il provvedimento (D.D. rep. QH/1328/2020 del 30.12.2020) con il quale, in precedenza, la medesima Amministrazione aveva dato avvio alla procedura di rinnovo, per i posteggi “a rotazione”, delle concessioni scadute il 31.12.2020.

    La disposizione è richiamata quale fondamento dell’annullamento degli atti che avevano avviato il rinnovo automatico delle concessioni; tale annullamento ha comportato che, alla successiva entrata in vigore della disciplina del 2023, non fosse più pendente un procedimento di rinnovo.

  • direttiva 2006/123/CE, art. 12

    E, considerato che la direttiva 2006/123/CE “Bolkestein” è “self executing” e che comunque, il settore del commercio in aree pubbliche rientra nell’ambito di applicazione della stessa, si impone l’indizione di gare pubbliche a tutela della concorrenza per il mercato, materia “trasversale” che è suscettibile di trovare applicazione in vari settori dell’ordinamento nazionale, tra cui deve senz’altro farsi rientrare quello delle concessioni di parcheggi a rotazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche per altro caratterizzati anch’essi, come già detto, dalla scarsità delle concessioni assentibili

    La direttiva si applica alle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche quando la risorsa disponibile è limitata; ne consegue la necessità di procedure di gara a tutela della concorrenza.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Qualora l'amministrazione non concluda il procedimento nel termine predetto, le concessioni si intendono comunque rinnovate salva rinuncia dell’avente titolo e salvo il potere di adottare determinazioni in autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di successivo accertamento dell’originaria mancanza dei requisiti di onorabilità e professionalità e degli altri requisiti prescritti

    La disposizione è richiamata nel testo della disciplina sul rinnovo per precisare che l’eventuale rinnovo tacito resta soggetto al potere di autotutela, nei casi e alle condizioni indicati dalla norma. La sentenza non applica autonomamente tale potere al caso concreto.

  • art. 4 D.A.C. n. 101/2023

    Al riguardo va evidenziato che, come eccepito dalle difese comunali, la Deliberazione del Consiglio Municipale n. 34 del 18.12.2025 evidenzia che "per ciascuna postazione oggetto di valutazione il Municipio ha svolto un’istruttoria tecnica completa, basata sulle risultanze dei sopralluoghi della Polizia Locale, sulle verifiche di compatibilità con la normativa vincolistica (incluso il Decreto Galloni), sui profili di sicurezza stradale, sulla tutela del decoro, sul rispetto delle distanze minime previste dall’art. 4 della D.A.C. n. 101/2023".

    Il rispetto delle distanze minime previste dalla disciplina comunale era uno degli elementi inclusi nell’istruttoria tecnica sulle singole postazioni, insieme ai sopralluoghi, ai vincoli, alla sicurezza stradale e al decoro.

Massime di principio

  • Quando la pianificazione del commercio su area pubblica riguarda una risorsa di suolo limitata e deve conformarsi alle esigenze di sicurezza, mobilità e qualità della vita, l’amministrazione dispone di ampi margini di discrezionalità pianificatoria; il contraddittorio preventivo può essere circoscritto alla comunicazione degli esiti istruttori e alla possibilità per le categorie interessate di proporre soluzioni di ottimizzazione o localizzazione alternativa.
  • La scelta di mantenere, sopprimere o delocalizzare singoli posteggi va valutata nel quadro della pianificazione complessiva del territorio e della distribuzione della risorsa limitata, non isolatamente secondo criteri riferiti alla sola singola postazione.
  • Le concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche, in quanto occasioni di guadagno su una risorsa pubblica limitata e soggetta alla domanda di mercato, devono essere assegnate mediante procedure competitive improntate a trasparenza e non discriminazione.
  • Ai fini dell’applicazione della disciplina che proroga le concessioni coinvolte in procedimenti di rinnovo ancora pendenti, il procedimento deve risultare effettivamente non concluso alla data rilevante; l’annullamento degli atti di avvio del rinnovo impedisce di considerare pendente quel procedimento.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione di suolo pubblicoIndustria, artigianato e attività produttive
RamiDemanio e patrimonio pubblicoCommercio e attività produttive
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneConcorrenza ed evidenza pubblica

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