Ordinanza n. 259/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera del consiglio di classe e verbale di scrutinio finale recanti la non ammissione della studentessa alla classe successiva nell’anno scolastico 2025/2026, nonché le valutazioni e i giudizi finali presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la decisione del consiglio di classe con cui la figlia minore non è stata ammessa alla classe successiva, contestando anche il verbale di scrutinio, le proposte di voto e le valutazioni finali relative, in particolare, alle discipline Italiano, Inglese, Disegno e Storia dell’Arte, Comportamento e Geostoria, nonché gli eventuali atti connessi e le disposizioni del PTOF ritenute lesive. È stata proposta domanda cautelare di sospensione. Il giudice ha inoltre rilevato che le censure ulteriori formulate nella memoria del 23 luglio 2026 non potevano essere esaminate, poiché avrebbero dovuto essere introdotte formalmente mediante motivi aggiunti.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo, allo stato e impregiudicata ogni diversa valutazione nel merito, che le censure introduttive non fossero idonee a evidenziare la manifesta irragionevolezza o erroneità delle insufficienze attribuite alla studentessa, tra le quali una grave. Non sono state ravvisate gravi violazioni procedurali tali da inficiare le valutazioni degli insegnanti e del consiglio di classe. Le censure nuove contenute nella memoria non sono state valorizzate perché non veicolate tramite ricorso per motivi aggiunti. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti e i limiti propri della tutela cautelare nel processo amministrativo.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
È stato disposto l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato quale ulteriore fondamento dell’oscuramento dei dati personali identificativi degli interessati.
Massime di principio
- Nella fase cautelare il giudice amministrativo valuta, nei limiti del sindacato tipico e senza pregiudicare la decisione di merito, se le censure evidenzino profili sufficienti di illegittimità e un pregiudizio tale da giustificare la sospensione dell’atto.
- Le valutazioni espresse dal consiglio di classe non giustificano la sospensione cautelare della non ammissione alla classe successiva quando, allo stato degli atti, non risultino manifestamente irragionevoli o erronee e non emergano gravi violazioni procedurali.
- Le censure ulteriori rispetto a quelle contenute nel ricorso introduttivo non possono essere introdotte e valutate mediante una semplice memoria, ma devono essere formalmente veicolate attraverso motivi aggiunti.
- La tutela cautelare contro una decisione scolastica di non ammissione richiede, almeno in questa fase, la prospettazione di vizi valutativi manifesti o di violazioni procedurali gravi, non essendo sufficiente il mero dissenso rispetto alle valutazioni degli insegnanti e del consiglio di classe.
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