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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03031/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte fallita)

La controversia

La controversia origina dall'impugnazione per revocazione ex art. 395, comma 1, n. 6, c.p.c. proposta contro la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato il fallimento di una società e della socia accomandataria, assumendosi che la dichiarazione di fallimento fosse stata emessa per dolo del giudice e, nel merito, che il credito posto a base dell'istanza fallimentare fosse insussistente. Il Tribunale rigettava la revocazione; la Corte d'Appello dichiarava poi inammissibile l'appello ritenendolo tardivo, perché proposto oltre il termine lungo di sei mesi, senza sospensione feriale. La ricorrente deduceva tre motivi: (1) violazione dell'art. 403 c.p.c., per avere la Corte territoriale applicato il termine lungo semestrale introdotto dalla l. n. 69/2009, invece del termine annuale vigente al tempo della sentenza di fallimento del 1996, poiché l'art. 403 c.p.c. impone di fare riferimento ai mezzi di impugnazione originariamente esperibili contro la sentenza revocata e ai relativi termini; (2) violazione degli artt. 348-bis e 350 c.p.c., sostenendo che, una volta mancata la declaratoria di inammissibilità all'udienza filtro, il giudice di appello non avrebbe potuto dichiarare l'inammissibilità successivamente; (3) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese, assumendo che la banca aveva prospettato una diversa ragione di inammissibilità (necessità del reclamo) rispetto a quella accolta dal giudice.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il secondo motivo, affermando che il potere-dovere di dichiarare l'inammissibilità dell'appello può essere esercitato anche dopo l'udienza filtro e che, se il giudice definisce comunque la causa con sentenza, resta impugnabile soltanto tale sentenza per vizi propri; ha invece accolto il primo motivo, rilevando che, ai sensi dell'art. 403 c.p.c., il mezzo di impugnazione contro la sentenza resa nel giudizio di revocazione va individuato con riferimento alla disciplina originaria applicabile alla sentenza revocata al momento della sua pronuncia, comprensiva anche del termine lungo allora vigente. Poiché la sentenza dichiarativa di fallimento risaliva al 1996, il termine lungo era quello annuale previsto dall'art. 327 c.p.c. nella formulazione anteriore alla l. n. 69/2009, e non quello semestrale. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 395, comma 1, n. 6, c.p.c.

    È la base normativa dell'azione di revocazione straordinaria proposta contro la sentenza dichiarativa di fallimento, deducendosi un dolo del giudice successivamente accertato.

  • art. 403 c.p.c.

    La sentenza resa nel giudizio di revocazione è soggetta ai medesimi mezzi di impugnazione e ai relativi termini originariamente applicabili alla sentenza revocata al momento della sua pronuncia; le modifiche legislative sopravvenute non rilevano.

  • art. 327 c.p.c.

    Per la sentenza di fallimento pronunciata nel 1996, il termine lungo per impugnare era quello annuale vigente prima della riforma del 2009, non quello semestrale introdotto successivamente.

  • art. 46, comma 17, l. n. 69/2009

    La riduzione del termine lungo a sei mesi non si applica retroattivamente alla sentenza originariamente impugnata per revocazione se questa è anteriore alla riforma.

  • art. 348-bis c.p.c.

    La questione della declaratoria di inammissibilità dell'appello all'udienza filtro non preclude al giudice di appello di definire la causa con sentenza e di decidere secondo i poteri conferiti dalla disciplina processuale.

  • art. 348-ter c.p.c.

    L'ordinanza di inammissibilità dell'appello deve essere adottata prima della trattazione, ma il suo mancato immediato esercizio non impedisce la successiva definizione del giudizio con sentenza.

  • art. 350 c.p.c.

    Richiamato per il rapporto tra fase di trattazione dell'appello e pronuncia sull'inammissibilità; non esclude il potere di decidere in seguito.

  • art. 91 c.p.c.

    Il motivo sulle spese è rimasto assorbito dall'accoglimento del primo motivo; la statuizione sulle spese dovrà essere rivalutata dal giudice del rinvio.

Massime di principio

  • Quando una sentenza è impugnata con revocazione, l'impugnazione contro la decisione resa nel giudizio revocatorio va individuata in base al regime processuale applicabile originariamente alla sentenza revocata, comprensivo dei termini allora vigenti, senza applicare retroattivamente le riforme sopravvenute.
  • L'avverbio "originariamente" dell'art. 403 c.p.c. va inteso in senso pieno: esso richiama sia il mezzo di impugnazione esperibile contro la sentenza revocata sia il termine per proporlo, secondo la disciplina vigente al momento della pronuncia di quella sentenza.
  • Nel giudizio di appello, la mancata declaratoria di inammissibilità all'udienza filtro non impedisce al giudice di dichiarare comunque l'inammissibilità o di definire il giudizio con sentenza; in tal caso il provvedimento impugnabile resta la sentenza che chiude il grado, per i suoi eventuali vizi propri.
  • Le questioni sulle spese processuali restano assorbite quando la decisione impugnata viene cassata per un vizio preliminare che comporta il rinvio al giudice di merito.
  • Si configura errore di diritto se il giudice applica il termine lungo semestrale introdotto dalla l. n. 69/2009 a una sentenza la cui disciplina impugnatoria originaria prevedeva il termine annuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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