Sentenza del 16/12/2020 n. 28709 - Corte di Cassazione
Giurisdizione - Giudice competente - Riscossione società - Escussione preventiva del patrimonio sociale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento notificatagli per debiti d'imposta (IVA e IRAP) facenti capo alla società, deducendo: (i) l'illegittima notifica dell'avviso di accertamento prodromico alla società; (ii) la violazione del beneficium excussionis (preventiva escussione del patrimonio sociale), sostenendo che l'agente della riscossione non si fosse previamente soddisfatto sul patrimonio sociale prima di escutere il socio illimitatamente responsabile.
La decisione
La Corte a sezioni unite ha rigettato il ricorso nel merito (ricorso respinto) ma ha definito il principio di diritto: il socio/coobbligato sussidiario può impugnare la cartella di pagamento davanti al giudice tributario eccependo, tra l'altro, la violazione del beneficium excussionis. La Corte ha chiarito altresì che la giurisdizione su tali impugnazioni spetta al giudice tributario e ha disciplinato la ripartizione dell'onere della prova in base alla forma societaria: per le società semplici (o irregolari) grava sul socio l'onere di dimostrare che il creditore possa soddisfarsi sul patrimonio sociale; per le società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni grava sull'Amministrazione l'onere di provare l'insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale. Se l'Amministrazione prova l'incapienza totale, il ricorso va respinto; se il coobbligato prova la capienza, il ricorso va accolto; prove parziali producono statuizioni corrispondenti; in mancanza di prova si applica l'art.2697 c.c. La Corte ha compensato le spese processuali.
Norme richiamate
Codice Civile, art. 2304
Regola il beneficium excussionis per i soci illimitatamente responsabili; la Corte riconosce che tale beneficio è eccepibile dal socio ma la sua operatività e l'onere probatorio vanno valutati in sede di impugnazione della cartella davanti al giudice tributario.
Codice Civile, art. 2268
Norma riferita alla società semplice: applicata per stabilire che, nelle società semplici (e irregolari), incombe sul socio l'onere di provare che il creditore possa agevolmente soddisfarsi sul patrimonio sociale.
Codice Civile, art. 2697
Norma sulla ripartizione dell'onere della prova: la Corte prevede che, ove nessuna delle parti fornisca prova, si applichi la regola suppletiva di cui all'art.2697 c.c. per decidere l'esito del ricorso.
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19
Individua gli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie; la Corte afferma che la cartella è impugnabile davanti al giudice tributario e che tale giurisdizione si radica ratione materiae, indipendentemente dal contenuto della domanda.
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 47
Consente al giudice tributario di disporre la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato in presenza di danno grave e irreparabile; la Corte conferma che il giudice tributario può adottare tutele cautelari analoghe all'opposizione all'esecuzione.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, art. 25
"il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza"
La cartella è strumentale al ruolo e può essere notificata anche al coobbligato sussidiario; ciò radica la controversia nella giurisdizione tributaria.
Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, art. 14, comma 1
Stabilisce la responsabilità sussidiaria del cessionario d'azienda entro limiti specifici; la Corte lo cita per affermare che il cessionario gode del medesimo beneficio della preventiva escussione.
Legge Fallimentare, art. 147
Prevede che il fallimento della società comporti conseguenze per la responsabilità dei soci illimitatamente responsabili; la Corte lo usa per evidenziare che il fallimento dimostra l'incapienza senza necessità di escussione preventiva.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, art. 43
Norme sui termini/decadenze per l'attività impositiva; citata per motivare che il fisco ha interesse a poter perfezionare il titolo esecutivo senza inutili ostacoli procedurali.
Massime di principio
- La cartella di pagamento relativa a tributi può essere impugnata davanti al giudice tributario anche dal coobbligato sussidiario (socio illimitatamente responsabile, cessionario/conferitario) per denunciare la violazione del beneficium excussionis.
- La giurisdizione è del giudice tributario: la materia tributaria e la natura della cartella radicano la competenza, indipendentemente dal fatto che la contestazione attenga a profili tipicamente esecutivi.
- La violazione del beneficium excussionis non rende automaticamente nulla la cartella; è invece un'eccezione rilevabile in sede d'impugnazione che può condurre all'annullamento o alla sospensione dell'esecuzione se adeguatamente provata.
- L'onere della prova sulla capienza o incapienza del patrimonio sociale dipende dalla forma societaria: nelle società semplici/irregolari il socio deve provare che il creditore può soddisfarsi sul patrimonio sociale; nelle SNC, SAS o società per azioni è l'Amministrazione a dover provare l'insufficienza del patrimonio sociale.
- Se l'Amministrazione prova l'incapienza totale del patrimonio sociale, il ricorso del coobbligato va respinto; se il coobbligato prova la capienza, il ricorso viene accolto (anche parzialmente in caso di prova parziale).
- In assenza di prova da entrambe le parti si applica l'art.2697 c.c.: l'esito del giudizio seguirà la regola sulla ripartizione dell'onere della prova.
- Il coobbligato può chiedere la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella al giudice tributario ai sensi dell'art.47 del D.Lgs. 546/1992, dimostrando fumus e periculum (danno grave e irreparabile).
- Il cessionario o conferitario d'azienda assume la qualifica di coobbligato sussidiario e gode del beneficio della preventiva escussione, potendo dunque sollevare le stesse eccezioni del socio.
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