Sentenza n. 16542/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento - del tacito diniego formatosi in ordine all’istanza di accesso agli atti del 02.09.2025; e per l’accertamento - del diritto in capo all’odierno ricorrente di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell’istanza di accesso agli atti presentata in data 02.09.2025, con conseguente ordine all’amministrazione intimata di esibire la documentazione ivi richiesta; nonché per la condanna in capo all’amministrazione resistente a rilasciare copia della documentazione oggetto dell’istanza di accesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego tacito formatosi sull'istanza di accesso documentale del 2 settembre 2025, sollecitata il 5 novembre 2025, relativa ai lavori di stabilizzazione della frana in Via dei Gradini e di ripristino della fognatura
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, proprietario di un immobile in Via dei Gradini n. 26, dichiarava di avere appreso nel 2018 che l'abitazione era stata dichiarata inagibile con ordinanza sindacale del 2005, per lesioni connesse alla criticità della zona interessata da una frana. Dopo aver chiesto alla Regione Lazio, senza esito positivo, la documentazione sui lavori di somma urgenza di stabilizzazione della frana e ripristino della fognatura, aveva presentato al Comune di Forano un'istanza di accesso il 2 settembre 2025, sollecitata il 5 novembre 2025. Con un unico motivo deduceva la violazione degli artt. 22 e 24 della l. 241/1990, dei principi di trasparenza e buon andamento e l'eccesso di potere per difetto di motivazione, irragionevolezza e ingiustizia manifesta; sosteneva la propria legittimazione e il proprio interesse all'accesso per la cura e la difesa dei propri interessi giuridici. Il Comune non si è costituito. Il ricorso è stato notificato il 25 maggio 2026.
La decisione
Il TAR ha rilevato d'ufficio, previo avviso alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la tardività del ricorso e lo ha dichiarato irricevibile, senza esaminare nel merito il diritto di accesso né le censure sostanziali. Ai sensi dell'art. 25, comma 4, l. 241/1990, il silenzio sull'istanza di accesso documentale si forma dopo trenta giorni; l'art. 116, comma 1, c.p.a. assegna ulteriori trenta giorni per proporre ricorso dalla formazione del silenzio. Il ricorso notificato il 25 maggio 2026 era quindi tardivo anche considerando, in favore del ricorrente, il sollecito del 5 novembre 2025. La sentenza indica che, assumendo tale sollecito come riferimento, il diniego tacito si sarebbe perfezionato il 5 dicembre 2026: la data è riportata nel testo, benché non sia coerente con la notificazione del ricorso del 25 maggio 2026 e con il ragionamento sulla tardività. Spese compensate, nulla essendo dovuto, stante la mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 25, comma 4, l. 241/1990
invero, mentre ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta di accesso c.d. documentale, questa si intende respinta, l’art. 116, comma 1, c.p.a. dispone che contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi, “il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all’amministrazione e ad almeno un controinteressato”
Il silenzio sull'istanza di accesso documentale si intende formato una volta decorsi trenta giorni dalla richiesta; dalla formazione del silenzio decorre il termine di trenta giorni per proporre ricorso.
art. 116, comma 1, c.p.a.
contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi, “il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all’amministrazione e ad almeno un controinteressato”
Il ricorso contro il diniego espresso o tacito di accesso deve essere notificato entro trenta giorni, decorrenti rispettivamente dalla conoscenza della determinazione o dalla formazione del silenzio.
art. 35, comma 1, lettera a), c.p.a.
ne consegue l’irricevibilità del ricorso per tardività ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
La tardiva proposizione del ricorso comporta la sua declaratoria di irricevibilità.
art. 73, comma 3, c.p.a.
alla camera di consiglio del 6 ottobre 2026, previo avviso a verbale della sussistenza di profili di irricevibilità del gravame rilevati d’ufficio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la causa passava in decisione.
Il giudice ha rilevato d'ufficio il profilo di irricevibilità dopo averne dato avviso alle parti, prima di decidere la causa.
Massime di principio
- Il silenzio sull'istanza di accesso documentale si forma decorsi trenta giorni dalla presentazione della richiesta; il ricorso contro tale silenzio deve essere proposto entro i successivi trenta giorni, a pena di irricevibilità.
- Il giudice può rilevare d'ufficio la tardività del ricorso, ma, se la questione non è stata previamente sottoposta al contraddittorio, deve darne avviso alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
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