Cassazione Penale, Sentenza n. 39417/2025 del 05/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello per più censure: (i) illegittimità e carenza della motivazione della corte territoriale nell'aver riformato pronunce assolutorie (mancato confronto puntuale con le ragioni del primo giudice e carenza di 'motivazione rafforzata'); (ii) violazione dell'art. 110 c.p. e manifesta illogicità nella ricostruzione del concorso e della qualità di amministratrice di fatto per la Zhou (reati indicati ai capi f), g), i)); (iii) travisamento della prova e valutazioni errate sugli accertamenti tecnici e sulle s.i.t. (in particolare per il capo o) relativo alla contraffazione dei marchi); (iv) vizio logico e inosservanza nel giudizio sugli indizi e sul valore delle quote societarie impiegate quale profitto del reato; (v) errori nel trattamento sanzionatorio e omissione della menzione delle assoluzioni nel dispositivo, con specifica deduzione di violazione del divieto di reformatio in peius per la determinazione della pena in presenza di assoluzioni intervenute in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto la maggior parte dei motivi, ritenendoli generici, aspecifici o ricostruzioni critiche del merito non ammissibili in sede di legittimità, e ha confermato nel merito la riforma operata dalla Corte di appello (ritenuta correttamente motivata, anche con la necessaria motivazione rafforzata rispetto alle assoluzioni di primo grado). Tuttavia la Cassazione ha accolto il motivo relativo al trattamento sanzionatorio sul capo a): ha annullato la sentenza impugnata in parte qua per violazione del divieto di reformatio in peius (i ricorrenti erano solo gli imputati) e ha disposto il rinvio alla Corte di appello di Firenze per la rideterminazione della pena, con osservanza del divieto di peggioramento e con verifica della decorrenza dei termini di prescrizione per i reati coinvolti (specificando che i reati indicati ai capi g) e i) non risultano prescritti alla data odierna, mentre andrà verificata la prescrizione per altri capi e per i reati satelliti). Sono state inoltre ribadite limiti e regole di ammissibilità in cassazione (divieto di dedurre travisamento non precedentemente dedotto in appello, inammissibilità di motivi cumulativi/indifferenziati).
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Riferito in ordine alla contestata partecipazione nei reati distinti: la Corte di appello ha applicato correttamente i principi sulla responsabilità concorrente e sulla qualificazione soggettiva, mentre i ricorrenti non hanno dimostrato specifiche violazioni di legge emergenti in cassazione.
d.lgs. 74/2000 (art. 4, art. 5, art. 17, art. 12)
Applicati ai reati tributari contestati (omessa dichiarazione e correlati): la Corte richiama che il termine di consumazione del reato tiene conto del termine dilatorio previsto dall'art. 5(2) (90 giorni) e che l'aumento dei termini di prescrizione previsto dall'art. 17 incide sul decorso; l'art. 12 è stato richiamato in relazione alle misure interdittive e agli effetti accessori.
art. 648‑quater cod. pen.
Norma sulla confisca per valore dei beni oggetto di reato (qui disposta sui beni sequestrati recanti marchi contraffatti), confermata nel dispositivo di merito e richiamata come misura accessoria.
art. 28 cod. pen.
Richiamato in relazione all'interdizione dai pubblici uffici irrogata in primo grado (revocata in parte dalla Corte d'appello per Hu), la Corte di Cassazione non ha ritenuto la misura censurabile nel complesso, salvo le specifiche questioni sanzionatorie rinviate.
principio del divieto di reformatio in peius (giurisprudenza consolidata)
Principio affermato: nel giudizio di appello promosso dal solo imputato non possono risultare peggiorati singoli elementi autonomi della pena (inclusi aumenti per continuazione); la Corte ha annullato la determinazione della pena perché la Corte d'appello, pur assolvendo da alcuni fatti, non ha rideterminato la pena rispettando il divieto.
Massime di principio
- Il giudice d'appello che riforma una sentenza assolutoria deve fornire una motivazione specifica e rafforzata, confutando puntualmente le ragioni principali poste dal primo giudice; se l'assoluzione ha motivazione generica, l'onere di confutazione è più lieve.
- In presenza di 'doppia conforme' (medesima valutazione nei due gradi), la sentenza di appello può integrare per relationem la motivazione del primo grado; in cassazione non è possibile trasformare questioni di merito in vizi di motivazione generici.
- I motivi di cassazione che risultano cumulativi, generici o che chiedono una nuova lettura del fatto e delle prove sono, di regola, inammissibili; bisogna individuare e specificare il profilo di legge concreto lamentato.
- Il travisamento della prova è sindacabile in cassazione solo se dedotto in sede di appello o se il giudice di appello ha valorizzato per la prima volta elementi non considerati dal primo grado; non può essere proposto ex novo in cassazione come escamotage per riesaminare il merito.
- Il divieto di reformatio in peius vale anche per singoli elementi autonomi che concorrono alla determinazione della pena (es. aumenti per continuazione): se il giudice di appello assolve da taluni fatti ma non ridetermina la pena del tutto, la decisione è annullabile e va rinviata per nuovo calcolo della pena.
- Nei reati tributari, per individuare il momento consumativo e il termine prescrizionale occorre tener conto del termine dilatorio previsto dall'art. 5(2) d.lgs. 74/2000 (90 giorni) e degli aumenti di termini previsti dalla normativa; la verifica della prescrizione talvolta richiede esame in sede di rinvio.
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