Cassazione Penale, Sentenza n. 15645/2024 del 16/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Chiuri ha impugnato la sentenza di appello su tre profili: 1) travisamento della prova e vizio di motivazione rispetto al capo 6 (detenzione di circa 1 kg di marijuana), con riferimento a intercettazioni che avrebbero dimostrato diversa tempistica e diversa collocazione della sostanza; 2) errore nella qualificazione del capo 6 non avendo adeguatamente valutato il principio favor rei e la natura dei quantitativi ai fini della riqualificazione ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; 3) diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 c.p. con riguardo ai capi 7 e 8 (riqualificati ai sensi dell'art. 73, comma 5), laddove la difesa ha sostenuto che i profitti erano di speciale tenuità e le cessioni avevano finalità lucrativa marginale. Argese ha impugnato la sentenza su più profili: ne bis in idem rispetto a una condanna passata per fatto simile del 21/11/2018 (capo 9); vizio di motivazione rispetto al capo 9 e incoerenza tra attribuzione della responsabilità e quantità/qualità della sostanza; mancata riqualificazione del capo 10 ai sensi dell'art. 73, comma 5; configurabilità indebita dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett. g) (spaccio in 'comunità giovanile' / università).
La decisione
Per Chiuri: il ricorso è stato ritenuto fondato solo sul terzo motivo. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili (in parte anche per rinuncia del difensore). La Corte Suprema ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di Chiuri limitatamente alla valutazione e al diniego dell'attenuante ex art. 62, comma 1, n. 4 c.p., rinviando ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo esame specifico su quella questione (valutazione della progettualità, dei profitti effettivi e della speciale tenuità dell'evento). Per il resto il ricorso di Chiuri è dichiarato inammissibile. Per Argese: il ricorso è stato respinto in tutte le parti; la Corte ha ritenuto infondati i motivi relativi al ne bis in idem (distinzione ontologica e temporale delle condotte), alla riqualificazione ex art. 73 comma 5 (valutazione unitaria del contesto operativo e dei quantitativi) e all'aggravante ex art. 80 lett. g) (ritenuta applicabile anche in ambito universitario come 'comunità giovanile'); rigetto complessivo del ricorso di Argese con condanna alle spese processuali.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5
Norma sulla fattispecie attenuata per modica entita' o cessioni esigue; la Corte ha richiamato la necessita' di valutare in modo unitario la quantita', la qualita', i mezzi e la progettualita' dell'attivita' per decidere la riqualificazione e ha ritenuto corretta l'applicazione quando la condotta denota approvvigionamenti e cessioni rilevanti, mentre ha riconosciuto che la riqualificazione si fondava sull'esiguita' dei guadagni nei fatti di Chiuri.
Codice penale, art. 62, comma 1, n. 4
Attenuante per il lucro di speciale tenuità; la Corte ha confermato che puo' applicarsi anche ai reati regolati dall'art. 73 DPR 309/1990, ma richiede verifica della finalita' di lucro marginale, della concreta disponibilita' di stupefacente, della progettualità e del lucro realmente conseguito; nel caso di Chiuri la sentenza di merito dovra' riesaminare questi elementi.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80, comma 1, lett. g)
Aggravante per lo spaccio commesso nelle scuole o in comunita' giovanili; la Corte ha ritenuto che anche l'universita' possa rientrare nella nozione di 'comunita' giovanile' per finalita' di tutela delle collettivita' vulnerabili, e dunque l'aggravante e' stata ritenuta correttamente applicata quando lo spaccio e' avvenuto in ambito universitario.
Principio del divieto di doppio processo / ne bis in idem (giurisprudenziale)
La Corte ha richiamato la giurisprudenza che richiede identita' ontologica, temporale e psicologica delle condotte per configurare assorbimento/nei bis in idem: nel caso di Argese le condotte contestate nel processo separato e in quello impugnato risultano distinte per tempo e natura e quindi non assorbite.
Massime di principio
- L'attenuante per 'lucro di speciale tenuità' (art. 62 n.4 c.p.) può applicarsi anche a reati di droga riqualificati ex art. 73 comma 5 DPR 309/1990, ma richiede valutazione complessiva della progettualità, della disponibilità di stupefacente e del lucro effettivamente conseguito; non basta riferirsi solo alle somme percepite per singole cessioni.
- La riqualificazione ex art. 73 comma 5 DPR 309/1990 impone una valutazione sincronica di quantità, qualità, modalità, mezzi e contesto operativo: singole cessioni isolate possono essere inquadrate come modiche solo se emergono in un contesto non sistematico e senza approvvigionamenti rilevanti.
- Il divieto di ne bis in idem non opera quando le condotte si distinguono sul piano ontologico, cronologico o psicologico; possibili condotte analoghe nel medesimo arco temporale possono comunque costituire reati autonomi se non formano un continuum senza soluzione di continuità.
- L'aggravante per spaccio in 'comunità giovanile' può ricomprendere anche l'università se il luogo presenta una presenza strutturata di giovani e non solo occasionale; la nozione va intesa in funzione della vulnerabilità collettiva del luogo.
- La rinuncia ai motivi di impugnazione manifestata dal difensore è efficace se ricompresa nel mandato e comporta l'automatica inammissibilità o rinuncia di quei profili, salvo particolari ipotesi di rinuncia parziale che richiedano specifiche procure.
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