Sentenza n. 472/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Palermo n. 5314/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo n. 5314/2024, recante condanna all'erogazione di buoni elettronici per complessivi 2.500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti beneficiarie)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del giudice ordinario n. 5314/2024, passata in giudicato, che aveva accertato il loro diritto al beneficio economico annuo di 500 euro mediante Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e aveva condannato il Ministero all'emissione di buoni elettronici per 1.500 euro in favore di una ricorrente e di 500 euro in favore di ciascuna delle altre due. È stato dedotto l'inadempimento dell'amministrazione nonostante la notifica del titolo e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Le ricorrenti hanno inoltre chiesto la rivalutazione monetaria e la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l'ottemperanza, verificando il passaggio in giudicato della sentenza e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle condanne pecuniarie della pubblica amministrazione. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al titolo e di corrispondere le somme dovute mediante i buoni elettronici indicati nella sentenza del giudice ordinario, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. In caso di ulteriore inerzia, su istanza della parte, dovrà intervenire il commissario ad acta, individuato nel responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega, entro ulteriori sessanta giorni. È stata riconosciuta, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento oppure, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento. È stata invece respinta la domanda di rivalutazione monetaria, poiché non riconosciuta dal giudice ordinario e comunque non documentata come superiore agli interessi legali; per le somme dovute al pubblico dipendente dopo il 31 dicembre 1994 opera il divieto di cumulo tra rivalutazione e interessi, con possibile riconoscimento della rivalutazione soltanto per l'eventuale eccedenza rispetto agli interessi. Il TAR ha precisato che l'incarico di commissario ad acta costituisce munus obbligatorio, non rifiutabile né condizionabile da disposizioni interne dell'amministrazione, e che gli atti del commissario devono essere depositati tramite il processo amministrativo telematico secondo la procedura prevista per gli ausiliari del giudice. Ha inoltre avvertito che i ritardi nell'esecuzione del titolo possono comportare responsabilità amministrativa. Le spese di lite sono state poste a carico dell'amministrazione e liquidate in 552 euro, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Consente il giudizio di ottemperanza e l'adozione dell'ordine di esecuzione, della nomina del commissario ad acta e della penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Costituisce la base normativa per la penalità di mora, liquidata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute fino all'effettivo pagamento o alla scadenza del termine assegnato.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Prevede il termine dilatorio per l'esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il suo inutile decorso integra il presupposto processuale per l'ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull'assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per l'esecuzione dei decreti emessi ai sensi della legge Pinto, può essere applicata analogicamente alle altre condanne pecuniarie, quando il commissario appartiene alla stessa amministrazione resistente e l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
È richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina di cui all'art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001, applicata analogicamente al commissario ad acta.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Esclude, in materia retributiva e per il periodo successivo al 31 dicembre 1994, il cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi, consentendo la rivalutazione solo se superiore agli interessi dovuti e limitatamente all'eventuale differenza.
art. 26 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Fondamento della condanna alle spese del giudizio secondo il principio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato per la regolazione delle spese secondo soccombenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato che condanna una pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro, l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo, consente al giudice amministrativo di ordinare l'integrale adempimento entro un termine assegnato.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, destinato a provvedere su istanza della parte entro un ulteriore termine; quando il commissario è un dirigente della stessa amministrazione resistente, l'incarico è obbligatorio e non dà luogo a compenso autonomo se rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere liquidata, per l'inadempimento di una condanna pecuniaria, in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento spontaneo.
- Nel giudizio di ottemperanza non possono essere riconosciute somme ulteriori non comprese nel titolo esecutivo, quando il giudice della cognizione non si sia pronunciato su di esse; per le somme retributive dovute dopo il 31 dicembre 1994, rivalutazione monetaria e interessi legali non sono cumulabili e la rivalutazione è riconoscibile soltanto per l'eventuale eccedenza rispetto agli interessi, purché adeguatamente documentata.
- Il commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite il processo amministrativo telematico, utilizzando l'apposita modulistica e il relativo fascicolo telematico.
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