Cassazione Penale, Sentenza n. 25795/2023 del 14/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Catania impugnava la sentenza del Tribunale di Palermo con cui era stato riconosciuto colpevole di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione delle scritture contabili, contestando: l'erronea dichiarazione di inammissibilità del suo appello da parte della Corte d'Appello (violazione art. 581 c.p.p.), la mancanza di valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi del reato e l'errata qualificazione del fatto (dolo specifico vs. bancarotta semplice), vizi di motivazione sulla responsabilità del precedente amministratore e sulla dosimetria della pena, nonché la mancata o errata valutazione delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 219 L.F.; ha inoltre censurato l'automatismo nella determinazione della durata delle pene accessorie (dieci anni).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, censurando la decisione della Corte d'Appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello e aveva di fatto svolto un sindacato di merito sulla manifesta infondatezza dei motivi. La Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo, indicando che quella di merito dovrà riesaminare l'ammissibilità e, se necessario, il merito delle doglianze (compresa la valutazione delle attenuanti) e procedere alla riformulazione, se del caso, delle pene accessorie tenendo conto dell'illegittimità costituzionale della formula "dieci anni" e dell'orientamento delle Sezioni Unite circa il criterio di commisurazione delle pene accessorie.
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen.
che, nell'atto di gravame, l'appellante indichi, con enunciazione specifica, i capi ed i punti della decisione che intende impugnare ... le richieste avanzate al giudice dell'appello, ed i motivi in fatto e diritto che sostengono tali richieste
la norma richiede specificità dei motivi d'appello: l'atto di gravame deve esplicitare i capi contestati, le richieste e le ragioni di fatto e di diritto; l'omessa specificazione può comportare inammissibilità, ma il sindacato di ammissibilità non può estendersi a una valutazione di merito sulla manifesta infondatezza
art. 591 cod. proc. pen.
richiamato in tema di impugnazioni e rapporto con l'art. 581; utilizzato nel complesso del quadro procedurale sull'ammissibilità dell'appello
art. 216 l.f.
«la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa»
la formulazione originaria prevedeva la durata fissa di dieci anni per le pene accessorie; la Corte costituzionale ha censurato tale formulazione come incostituzionale rimodulandola in termini di massimo ("fino a dieci anni"); ne deriva l'illegittimità delle statuizioni basate sul criterio fisso e la necessità di una nuova commisurazione
Sentenza Corte Costituzionale n. 222/2018
sostituzione della cornice edittale: dalla formula "per la durata di dieci anni" a "fino a dieci anni"
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte di art. 216 che fissava automaticamente dieci anni, imponendo che la durata sia prevista come massimale e sia commisurata con criteri di proporzionalità e individualizzazione
Sez. U., n. 8825/17 (Galtelli)
principio secondo cui l'appello è inammissibile per difetto di specificità quando non vengono esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento della decisione; inoltre l'organo che decide sull'ammissibilità non può estendere il sindacato a una valutazione di merito sulla manifesta infondatezza
Sezioni Unite della Cassazione, 28/02/2019
ha indicato il criterio di commisurazione delle pene accessorie dopo la declaratoria di incostituzionalità: si è affermata la discrezionalità del giudice nella determinazione della durata, con applicazione dei principi di proporzionalità e individualizzazione (art. 133 c.p.)
art. 133 c.p.
norma guida per la commisurazione della pena principale (e, per analogia/interpretazione delle Sezioni Unite, per la valutazione delle pene accessorie) secondo i criteri di proporzionalità e individualizzazione
art. 37 cod. pen.
richiamato come possibile criterio tecnico per la commisurazione delle pene accessorie in passato; le Sezioni Unite hanno preferito una valutazione discrezionale e personalizzata (art. 133 c.p.)
art. 216 e 217 l.f.; art. 219 l.f.
richiamate in relazione alla fattispecie di bancarotta e alle attenuanti previste dalla legge fallimentare; questioni sollevate circa la corretta qualificazione del fatto (bancarotta a dolo specifico vs. semplice) e il riconoscimento delle attenuanti
Massime di principio
- Sull'ammissibilità dell'appello: l'atto di gravame deve essere specifico nel dettagliare i capi impugnati, le richieste e i motivi di fatto e di diritto; tuttavia il giudice che decide sull'ammissibilità non può sostituirsi al merito valutando la manifesta infondatezza dei motivi.
- Se la Corte territoriale dichiara inammissibile l'appello ma nell'atto di inammissibilità entra a valutare profili di merito, ciò può costituire vizio procedurale sufficiente per la cassazione e il rinvio.
- Nelle imputazioni di bancarotta documentale è fondamentale distinguere chiaramente tra le due fattispecie previste dall'art. 216 L.F. (con dolo specifico) e la bancarotta semplice per omissione/omessa tenuta delle scritture: l'impugnazione deve argomentare specificamente su quale tipologia si fonda la contestazione.
- Quanto alle pene accessorie comminate in conseguenza di reati fallimentari: dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 222/2018 tali pene non sono più automaticamente di durata fissa (dieci anni) ma vanno commisurate fino al massimo di dieci anni, secondo criteri di proporzionalità e individualizzazione indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
- Nelle impugnazioni è utile articolare i motivi principali e, se si propongono motivi nuovi, ancorarli chiaramente a quelli principali per evitare inammissibilità per genericità o disancoramento.
- Sulle attenuanti: l'imputato deve fornire elementi concreti che consentano al giudice, anche in appello, una valutazione motivata della riconoscibilità delle attenuanti generiche o specifiche; la totale assenza di motivazione sulla valutazione delle attenuanti può portare all'annullamento della sentenza
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