Cassazione Penale, Sentenza n. 11786/2026 del 27/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato la richiesta di differimento facoltativo dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 147, comma 2, cod. pen., nonché l'applicazione della detenzione domiciliare in forma umanitaria ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen., per presunta incompatibilità delle condizioni di salute con il regime carcerario. Lamentava, in particolare, omissione di una perizia, mancata considerazione della gravità del quadro patologico e dell'inumanità del trattamento, e la presunzione che le patologie fossero trattabili in carcere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il Tribunale di sorveglianza aveva adeguatamente valutato le relazioni e le perizie sanitarie più recenti, dalle quali risultava che le patologie, sebbene gravi, erano compensate, monitorate e curate nel centro clinico dell'istituto, senza condizioni acute o prognosi infauste ravvicinate. Ha inoltre ritenuto decisiva la rilevata spiccata pericolosità sociale del condannato (ancora considerato vertice dell'organizzazione criminale) e il precedente episodio in cui un differimento ottenuto aveva agevolato la commissione di nuovi reati. Pertanto non sussisteva incompatibilità con il regime carcerario né ragione per disporre la detenzione domiciliare umanitaria. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 147 cod. pen.
L'art. 147 n.2 è applicabile quando sussiste almeno una delle seguenti condizioni: prognosi infausta quoad vitam ravvicinata; patologia che determina probabilità di rilevanti conseguenze dannose eliminabili o procrastinabili solo con cure non praticabili in regime carcerario; condizioni di salute tali da rendere l'espiazione in contrasto con il senso di umanità o da impedire la partecipazione al processo rieducativo. La Corte ha ritenuto che non è richiesta un'incompatibilità assoluta, ma una incompatibilità effettiva e rilevante alla luce delle cure disponibili in carcere e della pericolosità sociale.
art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen. (legge 26 luglio 1975, n. 354)
potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione
La detenzione domiciliare 'a tempo' risponde alle medesime finalità del rinvio e la scelta tra rinvio e detenzione domiciliare dipende dalla necessità di contenere la residua pericolosità mediante un contesto comunque detentivo e controllo costante. Non è quindi automatica quando sussistono esigenze di tutela della collettività.
art. 11 ord. pen.
Norma citata come riferimento per il ricovero in luoghi esterni di cura; la mancata praticabilità di cure esterne rileva ai fini del differimento, ma nel caso concreto le cure erano assicurate in sede penitenziaria.
art. 27 Cost., comma 3
Citato come principio guida: la pena deve tendere alla rieducazione del condannato; la valutazione delle condizioni di salute deve tenere conto anche della finalità rieducativa e del rispetto del senso di umanità.
art. 32 Cost.
Richiamato come principio che tutela il diritto alla salute, da bilanciare con le esigenze di sicurezza e difesa della collettività nel valutare la compatibilità della detenzione con lo stato di salute del condannato.
sentenza Corte costituzionale n. 99 del 2019
La Corte costituzionale ha chiarito che la detenzione domiciliare umanitaria ha la finalità di salvaguardare il diritto alla salute del detenuto quando incompatibile con la detenzione, bilanciandolo con la necessità di proteggere la collettività dalla residua pericolosità.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata con condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
art. 146 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente nell'impugnazione insieme all'art. 147, ma dalla motivazione della sentenza non emerge una specifica interpretazione applicativa di tale norma; non è stata decisiva nella decisione.
Massime di principio
- Per ottenere il differimento facoltativo della pena per motivi di salute occorre provare, con documentazione clinica aggiornata e rigorosa, una incompatibilità effettiva del regime carcerario: prognosi infausta ravvicinata, impossibilità di cure adeguate in carcere o condizioni che rendono la detenzione inumana.
- Non è necessaria un'incompatibilità assoluta tra malattia e carcere, ma la patologia deve comunque avere rilievo concreto rispetto alla possibilità di cura e al rispetto del senso di umanità e della finalità rieducativa.
- La detenzione domiciliare umanitaria è alternativa al rinvio e può essere disposta solo se le esigenze di tutela della collettività e la necessità di contenere la residua pericolosità lo consentono; la presenza di elevata pericolosità sociale può escluderne l'applicazione.
- Perizie e relazioni mediche recenti e coerenti sono decisive: l'assenza di perizia è rilevante solo se sussistono elementi clinici contrastanti o insufficienti; documentazione che attesti la stabilità e la possibilità di cure in carcere gioca a sfavore del differimento.
- Pregressi abusi del beneficio (es. commissione di reati durante un precedente differimento) pesano negativamente nella valutazione della pericolosità e possono precludere misure alternative alla detenzione.
- Il giudice valuta nel complesso: condizioni mediche, idoneità delle cure in ambito penitenziario, durata della pena, età del condannato e sua pericolosità sociale; l'istanza deve confrontarsi esplicitamente con tutti questi profili per avere chance di accoglimento.
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