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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37304/2021 del 29/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il richiedente aveva impugnato il diniego di ogni forma di protezione internazionale e di tutela umanitaria, confermato dal Tribunale di Perugia e poi dalla Corte d'appello di Perugia. In Cassazione ha proposto un unico motivo, denunciando ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c. la violazione o falsa applicazione dell'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251/2007 e dell'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 251/2007 per difetto di istruttoria sul Paese di origine, nonché omessa e/o insufficiente motivazione. La censura si fondava sull'idea che il giudice di merito non avesse adeguatamente verificato l'attualità della situazione di violenza indiscriminata nella specifica area del Mali di provenienza del richiedente. La Corte d'appello, però, aveva ritenuto il racconto molto generico e privo di riferimenti certi, anche quanto alla provenienza geografica, con indicazioni contrastanti sul luogo di nascita e sul trasferimento interno nel Paese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la parte relativa al vizio motivazionale perché formulata secondo il previgente testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c., mentre dopo la riforma del 2012 il vizio è deducibile solo per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Quanto alla violazione di legge, la Corte ha affermato il principio secondo cui, nelle ipotesi di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), la cooperazione istruttoria deve riguardare l'area territoriale specificamente allegata dal richiedente; tuttavia, nel caso concreto, la censura non era decisiva perché la Corte d'appello aveva accertato in fatto la estrema genericità e lacunosità del racconto, con incertezza persino sul luogo di nascita e di spostamento interno. Poiché tale accertamento di fatto non era adeguatamente censurato, mancava una chiara individuazione della fattispecie concreta e non era configurata con precisione una situazione di conflitto armato interno. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese, per assenza di difese effettive del Ministero; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale, dopo la riforma del 2012, non può più essere dedotto come omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, ma solo come omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007

    La protezione sussidiaria richiede, nelle ipotesi di violenza indiscriminata, l'allegazione di una situazione oggettiva di conflitto armato o instabilità interna idonea a esporre chiunque a rischio per il solo ritorno nel territorio interessato.

  • art. 8, comma 3, d.lgs. n. 251/2007

    Il giudice deve adempiere al dovere di cooperazione istruttoria acquisendo informazioni aggiornate sul Paese di origine e, in particolare, sulla specifica area territoriale allegata dal richiedente.

  • art. 54, comma 1, lett. b), d.l. n. 83/2012

    La riforma ha modificato il testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c. per i giudizi assoggettati al nuovo regime.

  • L. n. 134/2012

    La legge di conversione ha reso applicabile la nuova formulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrendo i presupposti processuali, è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura motivazionale proposta contro sentenze pubblicate sotto il regime post-riforma deve essere formulata come omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione, non già come insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
  • In materia di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), il dovere di cooperazione istruttoria impone al giudice di verificare l'attualità della situazione di violenza indiscriminata con riferimento alla specifica area territoriale allegata dal richiedente.
  • L'onere di allegazione del richiedente, nelle ipotesi di protezione sussidiaria fondate su violenza indiscriminata, consiste nella deduzione di una situazione oggettiva di pericolo generalizzato; tuttavia, la censura in cassazione è inammissibile se non individua con precisione la vicenda concreta, la zona di provenienza e il fatto decisivo trascurato dal giudice di merito.
  • Quando il giudice di merito accerta in fatto la genericità e lacunosità del racconto, tale accertamento deve essere specificamente censurato; in difetto, la critica alla mancata cooperazione istruttoria non può essere decisiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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