Cassazione Penale, Sentenza n. 21931/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Gorla ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato la richiesta di rideterminazione della pena (3 anni, 8 mesi di reclusione e 14.000 euro di multa) per il reato di produzione/traffico/detenzione di stupefacenti, sostenendo che, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9/10/1990, n. 309 (n. 40/2019), la valutazione dell'illegittimità della pena doveva essere rapportata alla pena base (pena edittale) e non alla pena in concreto irrogata dopo la diminuzione per circostanze attenuanti generiche; il ricorrente deduceva quindi errore di diritto e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata.
La decisione
La Corte ha ritenuto che, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 40/2019 (che ha dichiarato illegittimo l'art. 73, comma 1, nella parte in cui fissava il minimo edittale in anni 8 anziché 6), la pena determinata in base alla precedente cornice sanzionatoria è divenuta illegale e il giudice di merito deve esercitare nuovamente il potere discrezionale di determinazione della pena alla luce dei nuovi limiti edittali. La Corte ha dunque annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Bergamo, quale giudice dell'esecuzione, per la rideterminazione della pena.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73, comma 1
nella parte in cui fissava il minimo edittale in anni otto di reclusione
Il comma 1 era stato dichiarato illegittimo nella parte relativa al minimo edittale; la dichiarazione di illegittimità incide sulla legittimità della pena determinata dal giudice in base alla previgente cornice sanzionatoria.
Corte Costituzionale, sentenza n. 40 del 23/01/2019
dichiarata l'illegittimità dell'art. 73, comma 1, nella parte in cui fissa in anni otto, anziché in anni sei, il limite minimo edittale
Ha ritenuto sproporzionato il divario tra minimo del comma 1 e massimo del comma 5, violando i principi di uguaglianza, proporzionalità e rieducazione; la decisione produce effetti sui giudizi di determinazione della pena.
Corte Costituzionale, sentenza n. 32 del 25/02/2014
dichiarò l'illegittimità dell'art. 4-bis del d.l. n. 272/2005 determinando la reviviscenza della precedente disciplina
La vicenda normativa è caratterizzata da ripetute modifiche e ritorni alle discipline precedenti; le decisioni costituzionali hanno influito sulla cornice edittale applicabile.
Sezioni Unite, sentenza n. 33040 del 26/02/2015 (Jazouli)
principio giurisprudenziale richiamato
Ha affermato che la pena determinata dal giudice di merito è illegale se è stata commisurata sulla base di limiti edittali poi dichiarati incostituzionali, e ciò anche se la pena in concreto è ricompresa nei limiti della disciplina rivissuta; pertanto occorre nuova determinazione della pena.
Codice penale - art. 132
Attribuisce al giudice il potere di determinare la pena base: è necessario che tale operazione sia rieseguita dopo la modifica della cornice edittale.
Codice penale - art. 133
Elenca i criteri (soggettivi e oggettivi) che il giudice deve motivare quando determina la pena; la nuova decisione deve motivare specificamente in relazione a tali criteri.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 (fatto di lieve entità)
La disciplina del fatto di lieve entità e i limiti massimi conseguentemente fissati (modificati nel tempo) sono stati presi in considerazione dalla Corte costituzionale per valutare la sproporzione sanzionatoria rispetto al comma 1.
Massime di principio
- La pronuncia di illegittimità costituzionale dei limiti edittali determina l'illegittimità delle pene singolarmente commisurate dal giudice sulla base della precedente cornice normativa e impone la rideterminazione della pena.
- La validità della pena non va valutata solo in base all'entità della pena in concreto già diminuita per attenuanti: se la pena base è stata fissata facendo riferimento a limiti edittali poi dichiarati incostituzionali, occorre riesercitare il potere di determinazione della pena.
- Se la pena è in corso di esecuzione, il giudice dell'esecuzione deve annullare l'ordinanza che non provvede alla rideterminazione e rimandare al giudice competente per nuova determinazione, conformemente ai nuovi limiti edittali.
- Nella nuova determinazione il giudice deve applicare i criteri degli artt. 132 e 133 cod. pen., motivando esplicitamente la scelta della pena base in relazione ai criteri soggettivi e oggettivi e alle finalità della pena (rieducativa, retributiva e preventiva).
- La giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite) costituisce indirizzo vincolante: la semplice circostanza che la pena concreta ricada nei limiti attuali non esclude l'illegittimità se la commisurazione originaria si è basata su parametri dichiarati incostituzionali.
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