Sentenza n. 950/2026 - Napoli, Sezione 5
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Napoli n. 2684/2025 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 07.04.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 8272/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 26.06.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 14.11.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 2684/2025, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta elettronica del docente per due annualità e al pagamento delle spese processuali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli, sezione lavoro e previdenza, che aveva accertato il suo diritto, in relazione a contratti di lavoro a tempo determinato, a usufruire per due annualità del beneficio economico annuale di 500 euro mediante la carta elettronica del docente prevista dall'art. 1 della legge n. 107/2015. La sentenza aveva conseguentemente imposto all'amministrazione l'attribuzione di un buono elettronico complessivo di 1.000 euro, oltre alle spese processuali. Il titolo era stato notificato al Ministero il 26 giugno 2025 ed era decorso senza esito il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione e chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per l'ulteriore ritardo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell'azione di ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, l'azione era tempestiva, il termine dilatorio di 120 giorni era inutilmente decorso e non risultava provato l'adempimento. Ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, imponendo il deposito telematico della documentazione comprovante l'adempimento. Ha nominato commissario ad acta, per l'eventuale ulteriore inerzia, il responsabile della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà porre in essere anche gli atti contabili necessari, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, non potendo l'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa giustificare l'inottemperanza. È stata inoltre accolta la domanda di astreinte: la penalità è commisurata agli interessi legali sull'importo risultante dal giudicato, decorre dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, cessa con l'adempimento spontaneo anche se successivo all'insediamento del commissario e non può superare il 10% dell'importo dovuto. La quantificazione della penale maturata sarà effettuata dal commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione ... delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Consente di azionare davanti al giudice amministrativo l'obbligo dell'amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la misura è stata parametrata agli interessi legali, con decorrenza e tetto massimo stabiliti in sentenza.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
I termini processuali risultano rispettati.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1 l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente, riconosciuto nel giudicato da eseguire.
art. 1 c.p.a.
Il principio di effettività della tutela giustifica l'impiego dell'astreinte quale misura compulsiva e di garanzia dell'esecuzione del giudicato.
art. 6 d.m. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua la struttura dirigenziale alla quale appartiene il commissario ad acta nominato dal TAR.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile nei confronti della pubblica amministrazione per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando l'amministrazione non si sia conformata all'obbligo derivante dal giudicato.
- In presenza di un giudicato non adempiuto e in assenza di prova dell'esecuzione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al titolo entro un termine assegnato e può nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, impedimenti legittimi all'esecuzione di un giudicato avente contenuto pecuniario; il commissario deve adottare le iniziative contabili necessarie a rendere possibile il pagamento.
- L'astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto, con decorrenza dal termine assegnato per l'adempimento e cessazione al momento dell'adempimento spontaneo, anche se il commissario ad acta si è già insediato.
- La penalità di mora deve essere fissata in modo non manifestamente iniquo e può richiedere un tetto massimo, necessario a mantenere la funzione compulsiva della misura ed evitare che essa si trasformi in una sproporzionata locupletazione del privato.
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