Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22782/2021 del 12/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento emesso per maggiori ricavi riferiti a più annualità d'imposta, a seguito di verifica della Guardia di Finanza. La Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano aveva accolto solo in parte l'appello della società, disponendo il ricalcolo dei maggiori ricavi per l'anno 2004 anche sulla base della documentazione prodotta in appello in relazione ai pagamenti POS. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) omesso esame e motivazione inesistente su un punto decisivo, per inadeguata valutazione del quadro istruttorio nella rideterminazione del reddito ai sensi degli artt. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 e 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972; (2) violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, con riferimento alle modalità di rettifica dell'ammontare dei ricavi e ai dati contabili ritenuti non inattendibili; (3) violazione di legge per avere applicato gli studi di settore nel calcolo dei presunti ricavi senza contraddittorio. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, deducendo nullità della sentenza per violazione dell'art. 57 d.lgs. n. 546/1992, perché in appello sarebbero stati introdotti motivi nuovi, oltre a lamentare contraddittorietà della decisione sulla necessità di una rideterminazione analitica del maggior reddito. Successivamente, entrambe le parti hanno chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione agevolata della lite fiscale e pagamento delle somme dovute.

La decisione

La Corte non ha esaminato i motivi di ricorso principale e incidentale nel merito perché ha ritenuto accolta l'istanza congiunta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, alla luce della definizione agevolata della controversia tributaria e della documentazione versata in atti. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio e ha compensato le spese di lite, richiamando l'art. 6, comma 13, del D.L. n. 193/2018 e la giurisprudenza di legittimità citata in motivazione.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La parte ricorrente lo invoca per denunciare omesso esame e motivazione inesistente su un punto decisivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La parte ricorrente e la resistente lo invocano per denunciare, rispettivamente, violazione di legge nella rideterminazione dei ricavi e nullità della sentenza per violazione del divieto di motivi nuovi.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato per la disciplina della rettifica dell'ammontare dei ricavi sulla base delle risultanze contabili e istruttorie.

  • art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato insieme all'art. 39 d.P.R. n. 600/1973 quale base normativa della rideterminazione del reddito/ricavi in ambito IVA.

  • art. 57, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dall'Agenzia delle Entrate per sostenere la nullità della sentenza di appello per deduzione di motivi nuovi.

  • art. 6 del D.L. n. 193/2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 225/2016

    La definizione agevolata della controversia fiscale determina la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese secondo la previsione richiamata.

Massime di principio

  • Quando le parti dichiarano e documentano l'avvenuta definizione agevolata della controversia tributaria e il pagamento dovuto, il giudizio di cassazione va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere senza scrutinio dei motivi di ricorso.
  • In presenza di cessazione della materia del contendere, la Corte può disporre la compensazione delle spese di lite secondo la disciplina speciale applicabile alla definizione agevolata.
  • La declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere assorbe ogni questione relativa ai motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale, che restano non esaminati nel merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.