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Sentenza

Sentenza n. 989/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501670

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione spontanea della sentenza del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, 6 marzo 2025 n. 133

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, del 6 marzo 2025. Nel corso del giudizio, prima dell'udienza camerale, ha dichiarato di avere ricevuto il pagamento della somma riconosciutagli a credito nei confronti dell'Amministrazione. Ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna del Ministero alle spese, poiché il pagamento era intervenuto soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa creditoria del ricorrente era stata integralmente soddisfatta mediante il pagamento intervenuto nel corso del giudizio. In applicazione della soccombenza virtuale, il Ministero è stato condannato a rifondere al ricorrente la metà delle spese di lite, liquidata in euro 400,00 oltre accessori di legge, nonché il contributo unificato. La condanna è stata disposta con distrazione delle somme in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. La restante metà delle spese è stata dichiarata non ripetibile, anche in ragione della mancata costituzione del Ministero.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'Amministrazione adempie integralmente alla pretesa consacrata nel giudicato durante il processo, viene meno l'oggetto della controversia e il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
  • Quando l'adempimento dell'Amministrazione interviene soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la regolazione delle spese può essere effettuata secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendo le spese a carico dell'Amministrazione che ha reso necessario il giudizio.
  • In caso di definizione amministrativa della controversia nel corso del giudizio di ottemperanza, il giudice può limitare la condanna alle spese a una parte di esse e dichiarare non ripetibile la quota residua, tenendo conto delle modalità di definizione della lite e della mancata costituzione dell'Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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