Ordinanza n. 246/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento dell’atto n. -OMISSIS-del 7 luglio 2025 dichiarativo di decadenza dell'autorizzazione n. 208 del 7 aprile 2025 relativa al taxi n. 54 per la parte riguardante il collaboratore familiare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto dichiarativo della decadenza dell'autorizzazione relativa a un taxi, limitatamente alla parte riguardante il collaboratore familiare
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare taxi e collaboratore)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'atto del 7 luglio 2025 con cui il Comune di Como ha dichiarato la decadenza dell'autorizzazione n. 208 del 7 aprile 2025, relativa al taxi n. 54, nella parte concernente il collaboratore familiare. È stata proposta domanda cautelare incidentale di sospensione dell'esecuzione. Il testo non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, limitandosi a rilevare la complessità di alcuni profili della controversia, non adeguatamente trattabili in sede cautelare.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare, disponendo la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato nei limiti necessari a consentire alla ricorrente di avvalersi del collaboratore familiare fino alla decisione di merito. Il Collegio ha ritenuto che la controversia presenti profili di complessità incompatibili con una definizione cautelare e ha bilanciato gli interessi contrapposti, considerando che il differimento dell'esecuzione non arreca un apprezzabile pregiudizio all'interesse pubblico. La trattazione di merito è stata fissata per l'8 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; sulla base di tale disposizione il TAR ha esaminato e accolto l'istanza cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando la controversia presenta profili di complessità tali da non consentire un'adeguata definizione sommaria, il giudice può limitarsi a una tutela interinale senza anticipare la decisione di merito.
- La sospensione cautelare dell'esecuzione di un provvedimento può essere concessa quando, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, la tutela del ricorrente risulta necessaria e il differimento dell'atto non determina un apprezzabile pregiudizio per l'interesse pubblico.
- La tutela cautelare può avere contenuto conformato alle esigenze concrete della parte, consentendole interinalmente di mantenere o esercitare una facoltà amministrativa controversa nelle more della decisione di merito.
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