Cassazione Penale, Sentenza n. 296/2022 del 10/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di condanna per reati connessi alla produzione e commercializzazione di prodotti contraffatti e per il delitto associativo (art. 416 c.p.). I fratelli Verde censuravano in particolare la sussistenza del reato associativo, la carenza probatoria circa la consapevolezza e la partecipazione al sodalizio, la valutazione delle intercettazioni e la qualificazione della contraffazione (sostenendo che si trattava di contraffazioni 'grossolane' non idonee ad ingannare il pubblico) nonche il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la scelta della qualificazione penale. Mancinelli deduceva, tra l'altro, la mancata assunzione di una prova decisiva (l'esame del teste Eliseo Cesetti), la erronea valutazione degli elementi indiziari che lo collegavano al sodalizio, e il diniego delle attenuanti generiche sulla base del suo ruolo di mero dipendente e della assenza di vantaggi economici.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati. Ha confermato la ricostruzione di merito che aveva ritenuto provata l'esistenza di una attivita organizzata per la produzione e commercializzazione di merce contraffatta, l'apporto continuativo e significativo fornito alla stessa (anche attraverso forniture di componenti e conversazioni intercettate) e la sussistenza del reato associativo verso tutti e tre gli imputati. Quanto al rilievo sulla mancata escussione del teste, la Corte ha ritenuto che il giudice di appello potesse valutare la superfluità della prova e sostituire o integrare la motivazione del primo giudice. Ha inoltre affermato che per il reato di contraffazione (art. 474 c.p.) la registrazione del marchio non è sempre necessaria quando si tratti di marchi di larghissimo uso e che la grossolanità della contraffazione non esclude il reato, trattandosi di reato di pericolo a tutela della fede pubblica. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali, al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di Euro 3.000 e al rimborso delle spese del presente grado in favore della parte civile Hermes International.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen. (associazione per delinquere)
La Corte ha ritenuto sufficiente la prova della partecipazione e della consapevolezza di contribuire a un programma criminoso organizzato anche senza conoscenza di tutti i singoli sodali; l'apporto continuativo e funzionale integra la partecipazione all'associazione.
art. 474 cod. pen. (contraffazione)
La Corte ha affermato che, per marchi di larghissimo uso, non è sempre richiesta la prova della registrazione e che la grossolanità della contraffazione non esclude il reato, trattandosi di reato di pericolo a tutela della fede pubblica.
art. 712 cod. pen.
Richiamato dalla difesa come possibile alternativa contravvenzionale; la Corte non ha ritenuto applicabile la qualificazione meno grave alla luce della ricostruzione e degli elementi probatori.
art. 23 c. 8 DL 137/2020
Norma procedurale richiamata in relazione alla trasmissione della requisitoria scritta del PG; non incide sul merito delle censure di cassazione.
art. 210 cod. proc. pen. (testi assistiti)
Il Tribunale aveva escluso l'escussione del teste per motivi formali; la Corte d'appello ha ritenuto la prova superflua dato il quadro probatorio complessivo, decisione che la Cassazione ha ritenuto legittima.
art. 597 cod. proc. pen. (poteri del giudice d'appello)
Richiamata la possibilità per il giudice d'appello di sostituire o integrare la motivazione del primo grado e di esercitare piena cognizione sui fatti devoluti.
art. 495 c.4 cod. proc. pen.
Consentito al giudice di appello valutare la superfluità della prova e decidere sull'ammissibilità o meno dell'escussione di testimoni.
art. 604 cod. proc. pen.
Richiamata nella trattazione della mancanza di motivazione: la Corte ha ricordato che l'appello può integrare o sostituire la motivazione mancante del primo giudice.
art. 606 cod. proc. pen.
Limiti del sindacato di legittimità: la cassazione può censurare la motivazione solo per i vizi tassativi indicati dalla norma (manifesta illogicità, contraddittorietà, omissione di atti probatori rilevanti, ecc.).
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese e per il pagamento alla Cassa delle Ammende in caso di ricorsi inammissibili.
art. 133 cod. pen. (circostanze)
Riferita nella valutazione delle attenuanti generiche: il diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato sulla base della gravità e della personalità degli imputati.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamata la disciplina della valutazione delle prove; la Cassazione ha sottolineato i limiti del sindacato di merito sulle valutazioni di attendibilità e comparazione probatoria.
Massime di principio
- In sede di Cassazione non è ammesso un riesame libero delle prove: sono inammissibili le doglianze che chiedono una diversa valutazione della persuasività delle prove salvo che non emergano vizi di motivazione manifesti, contraddittori o incompatibili con atti del processo
- Per il reato associativo (art. 416 c.p.) non è necessario che l'imputato conosca tutti i membri del gruppo; è sufficiente la consapevolezza di contribuire a un programma criminoso organizzato e un apporto continuativo o funzionale
- Nel delitto di contraffazione (art. 474 c.p.) la mancata registrazione del marchio non esclude automaticamente il reato se si tratta di marchi di larghissimo uso; la grossolanità della contraffazione non elimina la fattispecie, dato il carattere di reato di pericolo a tutela della fede pubblica
- Il giudice d'appello può valutare la superfluità di una prova che il primo giudice ha escluso per ragioni formali e può integrare o sostituire la motivazione del primo grado nell'ambito della piena cognizione d'appello
- La richiesta di escutere un teste non ammesso per vizi formali deve essere articolata e motivata; in mancanza, la Corte può ritenere la prova superflua se il quadro probatorio complessivo è univoco
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato richiamando la gravità dei fatti, il ruolo nell'organizzazione e la personalità dell'imputato; la Cassazione verifica solo la presenza di una motivazione non manifestamente illogica
- Se il giudizio di merito e quello di appello sono 'conformi', la loro argomentazione va letta congiuntamente: la Cassazione assume come base la ricostruzione complessiva dei due gradi e non può sostituirsi al giudice di merito se non per i vizi tassativamente previsti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 149/2022 del 10/01/2022
- Sentenza penale · 10 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 150/2022 del 10/01/2022
- Sentenza penale · 10 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 151/2022 del 10/01/2022
- Sentenza penale · 10 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 152/2022 del 10/01/2022
- Sentenza penale · 10 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 153/2022 del 10/01/2022
- Sentenza penale · 10 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 155/2022 del 10/01/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →