Sentenza n. 12007/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento del provvedimento prot. n.379056/2024 del 7 ottobre 2024 (doc. I), e dei relativi allegati A e B (doc.ti II e III), con cui il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha disposto la rettifica della graduatoria finale di merito, approvata con atto n.5284 dell’11 gennaio 2024, all’esito della selezione pubblica indetta con bando prot. n. 146687/2010 (doc. 01) per l’assunzione a tempo indeterminato di n.175 dirigenti, come riportata nell’allegato A al suddetto provvedimento, procedendo, altresì, alla nomina di vincitori della medesima procedura concorsuale, come elencati nell’allegato B, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato alla posizione n.218 (All. A) in luogo di essere ricompreso nell’elenco dei soggetti dichiarati vincitori della procedura in commento (All. B), nonché, ed in ogni caso, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato in tale posizione (All. A) in luogo di quella poziore a lui spettante per le ragioni e le causali di cui in appresso; - del provvedimento prot. n.414780/2024 del 14 novembre 2024 (doc. IV), e dei relativi allegati A e B (doc.ti V e VI), con cui il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha disposto la rettifica della graduatoria finale di merito, approvata con atto n.5284 dell’11 gennaio 2024, all’esito della selezione pubblica indetta con bando prot. n. 146687/2010 (doc. 01) per l’assunzione a tempo indeterminato di n.175 dirigenti, come riportata nell’allegato A al suddetto provvedimento, procedendo, altresì, alla nomina di vincitori della medesima procedura concorsuale, come elencati nell’allegato B, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato alla posizione n.218 (All. A) in luogo di essere ricompreso nell’elenco dei soggetti dichiarati vincitori della procedura in commento (All. B), nonché, ed in ogni caso, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato in tale posizione (All. A) in luogo di quella poziore a lui spettante per le ragioni e le causali di cui in appresso; nonché - del provvedimento prot. n. 5284 dell’11 gennaio 2024 (doc. 19), e dei relativi allegati (doc.ti 19-bis e 19-ter), con cui il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha approvato la graduatoria finale di merito della selezione pubblica indetta con bando prot. n. 146687/2010 (doc. 01) per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 175 dirigenti, come riportata nell’allegato A al suddetto provvedimento, procedendo, altresì, alla nomina di vincitori della medesima procedura concorsuale, come elencati nell’allegato B, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato alla posizione n. 217 (All. A) in luogo di essere ricompreso nell’elenco dei soggetti dichiarati vincitori della procedura in commento (All. B), nonché, ed in ogni caso, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato in tale posizione (All. A) in luogo di quella poziore spettantegli per le ragioni e le causali di cui in appresso; - del verbale di riunione n. 2 del 4 ottobre 2023 (doc. 20) con cui la Commissione esaminatrice ha individuato i criteri per la fissazione dei valori di punteggio relativi ai titoli presentati dai concorrenti; - del verbale di riunione n. 6 del 27 novembre 2023 (doc. 21) con cui la Commissione esaminatrice ha dichiarato di non dover procedere all’esame delle istanze di revisione presentate dai concorrenti relative al punteggio assegnato nella valutazione dei loro titoli; - della scheda personale di valutazione dei titoli redatta dalla Commissione esaminatrice il 26 ottobre 2023 (doc. 33), ove i punteggi della precedente Commissione sono stati riparametrati in base al moltiplicatore unico; - del verbale del 2016 e allegata scheda punteggi, richiamata e fatta propria dalla scheda personale di cui sopra, con cui la Sottocommissione di riferimento non ha valutato i titoli presentati dal Ricorrente; - di tutti gli ulteriori atti e verbali redatti dalla Commissione esaminatrice e/o dalle Sottocommissioni in seno alla procedura (doc.ti dal 20-bis al 20-octies), conosciuti e non conosciuti; - dell’atto di caducazione dell’11 gennaio 2024 (doc. 29), con cui è stata disposta “[l]a cessazione, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto, del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella qualifica di dirigente di seconda fascia del dott. Silvestre Coco” e la contestuale ricostituzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 15 del CCNL Comparto Funzioni Centrali; - dei provvedimenti con cui sono stati immessi in servizio i candidati risultati vincitori della selezione; - di qualsiasi ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Rettifiche della graduatoria finale di una selezione per 175 dirigenti e atti connessi, nella parte in cui il ricorrente è stato collocato in posizione non utile e gli è stata revocata la qualifica dirigenziale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, già collocato al 167° posto e dichiarato vincitore nella precedente graduatoria, ha impugnato la nuova graduatoria e le successive rettifiche, che lo hanno collocato al 217° posto, nonché gli atti presupposti della rivalutazione dei titoli. La nuova Commissione era stata nominata in esecuzione di precedenti sentenze che avevano annullato la precedente graduatoria limitatamente all’attribuzione dei punteggi per titoli e il relativo verbale sui valori di punteggio. Il ricorrente ha contestato, da un lato, il criterio adottato dalla nuova Commissione, consistente nell’applicazione orizzontale di un unico moltiplicatore, pari a 8,50, ai punteggi già individuati dalla precedente Commissione, ritenendolo illegittimo; dall’altro, la mancata valutazione di alcuni titoli da lui presentati. Ha inoltre impugnato le rettifiche successive della graduatoria, riproponendo le medesime censure già dedotte nel precedente giudizio, definito con sentenza di rigetto del TAR ancora impugnata davanti al Consiglio di Stato. L’Agenzia delle Entrate ha eccepito l’inammissibilità per violazione del ne bis in idem e del divieto di frazionamento delle tutele, contestando comunque nel merito le censure e sostenendo la legittimità del riequilibrio tra valutazione dei titoli e prova orale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. In via preliminare ha precisato che la lesione della posizione del candidato deriva direttamente dalla graduatoria originaria e non dalle successive rettifiche, le quali costituiscono meri atti consequenziali, adottati per correggere errori materiali o dare esecuzione a pronunce giudiziali, senza un rinnovato esercizio del potere discrezionale. Pertanto, in presenza di una lesione originaria soltanto indirettamente reiterata, non sussiste un autonomo onere di impugnare le rettifiche. Il Collegio ha tuttavia rilevato che nessuna utilità concreta potrebbe derivare dall’accoglimento del ricorso contro tali atti. Se l’appello contro la precedente sentenza di rigetto fosse accolto, l’annullamento della graduatoria originaria e la riedizione della valutazione travolgerebbero automaticamente le rettifiche, quali atti consequenziali e dovuti. Se invece l’appello fosse respinto, si consoliderebbe la legittimità della graduatoria e le rettifiche non potrebbero essere nuovamente contestate per invalidità derivata. L’interesse a ricorrere è quindi risultato insussistente in entrambi gli scenari. Le spese sono state integralmente compensate, in considerazione del carattere processuale della pronuncia e della funzione cautelativa del ricorso.
Norme richiamate
art. 73 c.p.a.
sussistenza di una causa di inammissibilità
Il Collegio ha dato avviso alle parti della possibile causa di inammissibilità prima della decisione.
art. 15 CCNL Comparto Funzioni Centrali
ricostituzione del rapporto di lavoro
È richiamato quale base della ricostituzione del rapporto di lavoro del candidato, a seguito della cessazione del rapporto dirigenziale, ma non costituisce la ratio decidendi della pronuncia.
Massime di principio
- Quando la lesione deriva direttamente da un provvedimento originario, le successive rettifiche meramente consequenziali, adottate per correggere errori materiali o dare esecuzione a pronunce giudiziali, non costituiscono un rinnovato esercizio del potere discrezionale e non impongono, di regola, una nuova autonoma impugnazione della parte lesa.
- Sussiste carenza di interesse a impugnare autonomamente una rettifica meramente consequenziale quando l’utilità dell’annullamento dipende interamente dall’esito del giudizio già pendente sul provvedimento originario: l’eventuale accoglimento di tale giudizio travolge la rettifica per effetto caducante, mentre il rigetto consolida il provvedimento originario e preclude una nuova contestazione della medesima invalidità derivata.
- L’interesse a ricorrere deve essere concreto e attuale e manca quando, qualunque sia l’esito del giudizio relativo all’atto presupposto, l’accoglimento dell’impugnazione dell’atto consequenziale non può procurare al ricorrente un’utilità autonoma e ulteriore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 1443/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 326/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 327/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 328/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 109/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 1483/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →