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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14241/2022 del 13/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte di Appello di Bari che aveva confermato la condanna inflitta dal G.U.P. di Foggia per rapina impropria aggravata (numero di persone riunite), furto aggravato e porto e detenzione di materiale esplosivo. Il ricorrente deduceva: (1) vizio di qualificazione giuridica del fatto contestato con la richiesta di ritenere che la condotta fosse insolvenza fraudolenta o furto invece di rapina impropria, sostenendo che il benzinaio aveva collaborato volontariamente e che la minaccia intervenne solo quando si avvicinò a richiedere il pagamento; sollecitava anche la remissione alle sezioni unite; (2) mancata considerazione della confessione scritta dell'imputato nel bilanciamento delle circostanze e nella valutazione delle attenuanti equivalenti alle aggravanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, la Corte ha confermato l'orientamento tradizionale secondo cui l'atto di rifornirsi di carburante e allontanarsi senza pagare integra una condotta di sottrazione (furto ad opera di mezzo fraudolento) e, ove segua immediatamente una minaccia o violenza finalizzata a consolidare il possesso, la fattispecie si inquadra nella rapina impropria ai sensi dell'art. 628, comma 2, cod. pen. La Corte ha precisato la struttura dinamica del reato (fase della sottrazione non violenta seguita immediatamente da violenza o minaccia per assicurare il possesso) e ritenuto che nel caso concreto le minacce rivolte al benzinaio dopo la sottrazione soddisfano il requisito dell'immediatezza e della finalità di consolidamento del possesso. Sul secondo motivo la Corte l'ha dichiarato inammissibile: la confessione rientra nelle "condotte successive" valutate dal giudice di merito e il ricorso nel merito sulle valutazioni delle circostanze era improponibile in sede di legittimità quando la motivazione del giudice di merito è congrua. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p. (comma 2 e 3)

    secondo comma: rapina impropria quando si adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione per assicurare il possesso o l'impunità

    La Corte interpreta la norma come struttura dinamica a due momenti: una sottrazione a "forma libera" seguita immediatamente da violenza o minaccia diretta a consolidare il possesso; non è richiesto che la violenza sia lo strumento della sottrazione stessa

  • art. 641 c.p.

    Norma sul reato di insolvenza fraudolenta rispetto alla quale la Corte distingue la condotta rifornirsi e allontanarsi senza pagare: tale condotta può essere qualificata come furto/rapina impropria se sussiste la sottrazione e successiva violenza/minaccia

  • art. 612 c.p.

    Richiamata in combinazione per i profili di minaccia e coercizione verso la vittima; la gravità delle minacce contribuisce alla qualificazione della fattispecie come rapina impropria

  • art. 62-bis c.p. e art. 69 c.p.

    Riferite in relazione al bilanciamento di circostanze attenuanti/aggravanti: la Corte ha ritenuto che le aggravanti prevalgono sulle attenuanti generiche nonostante confessione e condotte successive

  • art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.

    Norme di rito sulla motivazione e sui vizi denunciabili in cassazione; la Corte ha ritenuto infondati i profili di violazione di legge e di motivazione manifestamente illogica o contraddittoria proposti dal ricorrente

Massime di principio

  • La condotta di rifornirsi di carburante e allontanarsi senza pagare può integrare il reato di furto o, se seguita da violenza/minaccia immediata finalizzata a consolidare il possesso, la rapina impropria secondo l'art. 628, comma 2.
  • Per la rapina impropria non è necessario che la violenza o la minaccia siano lo strumento della sottrazione: è sufficiente che intervengano immediatamente dopo la sottrazione per impedire che la vittima riacquisti la cosa o per assicurare l'impunità.
  • La distinzione tra insolvenza fraudolenta e furto/rapina dipende dal concreto atteggiarsi della condotta: se il possesso del bene è conseguito con consenso e senza intenzione di sottrarre, può configurarsi insolvenza fraudolenta; se invece la condotta mira a sottrarre il bene (anche attraverso una richiesta apparentemente lecita) e segue minaccia/violenza, si configura furto o rapina impropria.
  • La tempestività e la finalità della minaccia/violenza (consolidare il possesso) sono elementi decisivi per qualificare l'episodio come rapina impropria; l'assenza di perfetta contemporaneità non esclude il reato se l'unitarietà dell'azione è mantenuta.
  • La confessione o le condotte successive possono attenuare la responsabilità ma non sono automaticamente idonee a prevalere su aggravanti gravi e su una motivazione di merito congrua: in Cassazione non è consentito un nuovo giudizio di fatto quando la motivazione del giudice di merito è adeguata.
  • Le questioni di valutazione delle circostanze e delle prove sono in larga parte insindacabili in sede di legittimità se sorrette da motivazione esauriente; le censure devono mirare a vizi di diritto o di motivazione formale per essere ammesse.

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