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Sentenza

Sentenza n. 2420/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno n. K10/-OMISSIS- del 4 settembre 2024, notificato dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Alessandria in data 17 ottobre 2024, con cui è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 3 agosto 2019, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;

Giustizia amministrativa202412919

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che aveva respinto la domanda di cittadinanza italiana presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto la violazione dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 e dell'art. 3 della legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Il diniego era fondato su due notizie di reato: una relativa a minaccia e ai reati concernenti armi da guerra, definita con sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto, e una relativa al reato di truffa, che il ricorrente assumeva essere stata archiviata. Secondo il ricorrente, mere notizie di reato, prive di condanna e in parte superate dagli esiti penali, non avrebbero potuto giustificare il rigetto. Il Ministero ha chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e ha ritenuto legittimo il diniego. La valutazione ministeriale è stata giudicata non irragionevole in ragione dell'addebito per truffa, ritenuto indice sintomatico di inaffidabilità e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale, in quanto condotta coeva alla domanda e collocata nel periodo decennale di osservazione. Il giudice ha affermato che la valutazione amministrativa della condotta del richiedente è autonoma rispetto all'accertamento della responsabilità penale: il fatto storico può essere apprezzato negativamente anche indipendentemente dall'archiviazione, dall'assoluzione o dall'assenza di condanna, purché sorregga un giudizio prognostico sull'affidabilità e sull'adesione ai valori della comunità nazionale. Ha inoltre rilevato che la prescrizione del reato di truffa non era maturata e che il ricorrente non aveva contestato la sussistenza della condotta né dimostrato meriti speciali; stabile occupazione, integrazione sociale e assenza di pericolosità costituiscono condizioni ordinarie o prerequisiti, non elementi sufficienti a imporre il riconoscimento della cittadinanza. Il provvedimento è stato qualificato come plurimotivato: la legittimità di una autonoma ragione, quella riferita alla truffa, è sufficiente a sorreggere il diniego, anche a prescindere dalla rilevanza del primo addebito, definito con assoluzione. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre oneri e accessori.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992

    residenza legale da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica

    Il requisito della residenza decennale rileva sia quantitativamente, come durata minima del soggiorno, sia qualitativamente, quale periodo di osservazione durante il quale il richiedente deve dimostrare un comportamento senza mende e un adeguato grado di assimilazione dei valori fondanti della comunità nazionale.

  • art. 6 legge n. 91/1992

    Le ipotesi preclusive previste per l'acquisto della cittadinanza per matrimonio sono state ritenute applicabili a fortiori alla naturalizzazione; il giudice ha richiamato la gravità edittale della truffa quale elemento coerente con la valutazione ostativa.

  • art. 3 legge n. 241/1990

    Il giudice ha ritenuto adeguatamente esplicitate le circostanze poste a fondamento del giudizio di inaffidabilità e non ha ravvisato difetto di motivazione.

  • art. 10-bis legge n. 241/1990

    Il Ministero ha comunicato il preavviso di rigetto e ha esaminato le osservazioni dell'interessato, ritenute non dirimenti.

  • art. 157 c.p.

    Il termine di prescrizione indicato per il delitto di truffa è di sei anni e, secondo il giudice, non era ancora decorso.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998

    I requisiti ordinari per l'ingresso e il soggiorno regolare non equivalgono ai meriti speciali richiesti per la naturalizzazione.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998

    L'integrazione e l'assenza di pericolosità necessarie per il soggiorno costituiscono condizioni minime e ordinarie, non sufficienti di per sé per ottenere la cittadinanza.

Massime di principio

  • Nella concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, l'amministrazione esercita un'ampia discrezionalità, finalizzata alla tutela dell'interesse pubblico e alla verifica dell'affidabilità del richiedente, della sua integrazione e della piena adesione ai valori costituzionali della comunità nazionale.
  • Il requisito della residenza legale decennale previsto per la naturalizzazione non ha soltanto natura quantitativa, quale durata minima del soggiorno, ma anche natura qualitativa: costituisce un periodo di osservazione nel quale il richiedente deve dimostrare un comportamento senza mende e un adeguato grado di assimilazione dei valori fondamentali della comunità nazionale.
  • Le risultanze fattuali di una vicenda penale possono essere autonomamente valutate dall'amministrazione nel procedimento di cittadinanza, anche se il procedimento penale si è concluso con assoluzione o archiviazione, poiché la valutazione amministrativa della affidabilità del richiedente è distinta dall'accertamento della responsabilità penale.
  • Nel giudizio prognostico sull'affidabilità del richiedente la cittadinanza possono rilevare non solo condanne definitive, ma anche condotte penalmente rilevanti e situazioni di astratta pericolosità sociale, purché siano concretamente valutate e siano idonee a sorreggere il giudizio amministrativo di inaffidabilità.
  • Quando il diniego di cittadinanza è fondato su più ragioni autonome, la legittimità di una sola di esse è sufficiente a sorreggere l'intero provvedimento, sicché l'eventuale illegittimità o superamento delle altre motivazioni non determina l'annullamento dell'atto.
  • Stabile occupazione, integrazione sociale, assenza di pericolosità e regolare soggiorno costituiscono condizioni ordinarie o prerequisiti per la permanenza legale dello straniero e, di per sé, non integrano meriti speciali idonei a imporre la concessione della cittadinanza per naturalizzazione.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoDifetto di istruttoriaPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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