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Sentenza

Sentenza n. 8458/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'annullamento della sentenza n. 1818/2024 - RG n. 3460/2021, pubblicata in data 17/12/2024, emessa dal Tribunale di Velletri, in funzione del Giudice del lavoro, nella persona del Giudice Dott.ssa Veronica Vaccaro, notificata in data 03.01.2025 e passata in giudicato come da certificato rilasciato dalla cancelleria del Tribunale di Velletri il 24 ottobre 2025. ) ordinare l'ottemperanza al MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO della sentenza suddetta, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l'emanazione dello stesso in luogo dell'amministrazione disponendo il pagamento della somma lorda di euro 1.605,49 oltre interessi e rivalutazione come per legge, il tutto secondo le modalità previste dal titolo esecutivo, previo compimento di tutti gli atti necessari ad assicurare il pagamento in favore della parte ricorrente derivanti dalla disposizione di cui al D.L. 112/2008 art. 78 e succ. decreti di attuazione; b) nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva; c) fissare il termine di 30 gg all'ente per provvedere e fissare, ex art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a., la somma di denaro dovuta dalla resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; c) con vittoria di spese e compensi professionali, il tutto con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Giustizia amministrativa202600788

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Velletri, giudice del lavoro, recante condanna al pagamento di una somma in favore della ricorrente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Velletri, chiedendo la condanna del Ministero al pagamento della somma prevista dal titolo, oltre interessi e rivalutazione, la fissazione di un termine per l'adempimento, la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione di una penalità di mora. Ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione. Il Ministero, pur costituito in giudizio, non ha fornito chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta corretta esecuzione della sentenza civile.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha richiamato l'art. 112, comma 2, c.p.a., secondo cui l'ottemperanza è esperibile per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Ha precisato che, quando il titolo è una pronuncia del giudice civile in funzione di giudice del lavoro, il giudizio di ottemperanza ha carattere meramente esecutivo: il giudice amministrativo deve verificare l'esistenza di un comportamento omissivo o elusivo, senza integrare il contenuto della pronuncia né compiere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. Poiché la ricorrente aveva allegato l'inadempimento e l'Amministrazione non aveva fornito elementi contrari, il Ministero è stato condannato a dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stato nominato sin d'ora, per l'eventuale perdurante inadempimento, il Direttore generale del Ministero competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, da insediarsi per provvedere entro 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione. Non è stata applicata la penalità di mora, ritenendosi insussistenti allo stato i relativi presupposti e precisando che essa potrà essere richiesta in caso di ulteriore inottemperanza. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro, oltre accessori di legge, per spese processuali, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato

    La disposizione fonda l'esperibilità del giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e l'adempimento dell'obbligo dell'Amministrazione di conformarsi al relativo titolo.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    È richiamato dalla ricorrente come base della richiesta di penalità di mora; il TAR non ne ha applicato la misura, ritenendo non ancora sussistenti i presupposti e riservandola a un'eventuale successiva fase di perdurante inottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al titolo esecutivo.
  • Quando l'ottemperanza riguarda una pronuncia del giudice civile in funzione di giudice del lavoro, il giudizio amministrativo ha carattere meramente esecutivo: è limitato all'accertamento di un comportamento omissivo o elusivo dell'Amministrazione e non consente di integrare il contenuto della sentenza o svolgere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
  • In presenza dell'allegazione dell'inadempimento da parte del creditore e dell'assenza di chiarimenti o elementi contrari forniti dall'Amministrazione debitrice, il giudice dell'ottemperanza può accertare l'inadempimento e ordinare all'Amministrazione di provvedere in esecuzione del titolo.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare in via sostitutiva dopo la scadenza del termine assegnato all'Amministrazione per adempiere.
  • La penalità di mora non deve essere applicata quando, al momento della decisione, non risultino ancora integrati i presupposti per la sua imposizione; essa può essere richiesta in caso di perdurante inottemperanza successiva alla scadenza del termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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