Sentenza del 02/12/2015 n. 24492 - Corte di Cassazione
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE - Sottoscrizione da parte del capo dell'ufficio o di un funzionario delegato - Mancanza - Nullità - Contestazione del contribuente - Onere della prova in capo all'Amministrazione finanziaria - Ambito applicativo della regola.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato due avvisi di accertamento relativi agli anni 2002 e 2003, riguardanti IVA, IRPEF e IRAP, contestando tra l'altro la mancata sottoscrizione degli atti da parte del capo dell'ufficio o di un funzionario validamente delegato. In particolare, ha sostenuto che l'Amministrazione non avesse dimostrato l'esistenza della delega conferita al soggetto che aveva firmato gli avvisi. Ha inoltre dedotto vizi di motivazione, illegittimità dell'accertamento parziale, irregolarità nell'acquisizione degli elementi probatori e nell'utilizzo di atti provenienti da procedimenti penali.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il sesto motivo di ricorso, ritenendo decisiva la contestazione relativa alla sottoscrizione degli avvisi. Ai sensi degli artt. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, l'avviso di accertamento è nullo se sottoscritto da un soggetto diverso dal capo dell'ufficio senza che sia provata la sua sostituzione, reggenza o valida delega. In caso di contestazione, l'onere di dimostrare il corretto esercizio del potere di firma grava sull'Amministrazione finanziaria. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata e la causa è stata rinviata alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. Gli altri motivi sono rimasti assorbiti.
Norme richiamate
Art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973
Gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
La mancata sottoscrizione da parte del capo dell'ufficio o di un funzionario validamente delegato comporta la nullità dell'avviso di accertamento. Se il contribuente contesta la legittimazione del firmatario, spetta all'Amministrazione provare l'esistenza della delega o del potere sostitutivo.
Art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972
Il richiamo ai modi stabiliti per le imposte dirette estende alla materia IVA le regole sulla sottoscrizione previste dall'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973.
Anche gli avvisi di accertamento IVA sono nulli se privi della sottoscrizione del capo dell'ufficio o di un funzionario validamente delegato.
Art. 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973
Disciplina l'accertamento parziale, la cui legittimità era stata contestata dal contribuente, ma il relativo motivo non è stato esaminato dalla Corte di cassazione perché assorbito dall'accoglimento della censura sulla sottoscrizione.
Art. 54, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972
Prevede la disciplina dell'accertamento parziale in materia IVA; la questione è rimasta assorbita.
Art. 33 del d.P.R. n. 600 del 1973
Riguarda i poteri degli uffici finanziari e l'utilizzo degli elementi acquisiti durante le verifiche; le contestazioni relative alle modalità di accesso e acquisizione sono rimaste assorbite.
Art. 52 del d.P.R. n. 633 del 1972
Disciplina gli accessi, le ispezioni e le verifiche ai fini IVA; il motivo relativo alla mancanza di autorizzazione è rimasto assorbito.
Art. 63 del d.P.R. n. 633 del 1972
Riguarda l'utilizzo, in ambito tributario, di elementi acquisiti nell'ambito di indagini penali; la relativa censura non è stata esaminata per effetto dell'accoglimento del motivo preliminare.
Art. 7 della legge n. 212 del 2000
Richiede la motivazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria; la relativa censura è rimasta assorbita.
Principio di tassatività delle nullità
La nullità dell'atto tributario si applica quando è prevista da una disposizione espressa. Per atti diversi dall'avviso di accertamento, come cartelle esattoriali, dinieghi di condono, avvisi di mora e attribuzioni di rendita, in assenza di una specifica previsione opera normalmente la presunzione di riferibilità dell'atto all'organo amministrativo competente.
Massime di principio
- Quando viene contestata la firma di un avviso di accertamento, il contribuente deve sollevare specificamente la contestazione; da quel momento spetta all'Amministrazione dimostrare che il firmatario era il capo dell'ufficio oppure disponeva di una valida delega, sostituzione o reggenza.
- Il semplice possesso di una qualifica funzionale non dimostra, da solo, il potere di sottoscrivere l'avviso: occorre provare il concreto conferimento del potere da parte del capo dell'ufficio, salvo i casi documentati di sostituzione o reggenza.
- La nullità per difetto di sottoscrizione riguarda gli avvisi di accertamento disciplinati dagli artt. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, ma non si estende automaticamente a ogni altro atto della riscossione o dell'Amministrazione tributaria.
- Il giudice tributario non può considerare pretestuosa o meramente formale la contestazione della firma: deve verificare concretamente la legittimazione del sottoscrittore e la documentazione relativa alla delega.
- Se la questione della sottoscrizione è decisiva e non è stata adeguatamente esaminata dai giudici di merito, la Cassazione può cassare la sentenza e rinviare la causa per un nuovo esame.
- L'accoglimento di un motivo preliminare e assorbente può impedire l'esame delle ulteriori contestazioni, senza che ciò significhi necessariamente che tali ulteriori motivi siano stati ritenuti infondati.
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