Ordinanza n. 164/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza sindacale contingibile e urgente recante misure per la pubblica incolumità a seguito di dissesto statico presso un complesso abitativo
Esito
Favorevole al ricorrente (condominio ricorrente)
Prevale il privato
La controversia
Il condominio ha impugnato l'ordinanza sindacale n. 158 del 17 dicembre 2025, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. L'ordinanza poneva a carico del condominio oneri relativi alla messa in sicurezza e alla verifica di elementi costruttivi ritenuti pericolosi, estendendoli anche a beni pubblici, tra cui i muri di sostegno stradali di via Veneto/via Rovereto e la storica cinta muraria. Il Comune ha sollevato eccezioni preliminari, che il TAR ha ritenuto meritevoli di approfondimento nella fase di merito, anche alla luce della questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR Lombardia sull'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a., come interpretato dal diritto vivente dopo la sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 11/2025. I proprietari di un cortile privato, costituiti in giudizio, sono stati qualificati non come controinteressati tecnici, ma, eventualmente, come interventori ad adiuvandum; il loro interesse personale e distinto rispetto alle misure riguardanti il cortile avrebbe dovuto essere tutelato mediante ricorso autonomo. In sede cautelare il condominio ha contestato, in particolare, l'imposizione di obblighi relativi a strutture pubbliche non appartenenti alla sua sfera proprietaria.
La decisione
Il TAR ha accolto parzialmente la domanda cautelare. Ha ritenuto che gli oneri relativi ai beni pubblici non potessero essere imposti al condominio, poiché per tali strutture deve provvedere l'amministrazione proprietaria, salvo che quest'ultima dimostri che i cedimenti o i pericoli siano causati da proprietà di soggetti terzi. Ha quindi sospeso l'esecuzione dell'ordinanza nella parte in cui imponeva al condominio obblighi riguardanti beni di proprietà pubblica. Quanto alle strutture condominiali, la relazione dei Vigili del Fuoco ha evidenziato profili di pericolo concernenti lesioni di tamponamenti e partizioni interne, cornicioni, balconi e autorimessa, suscettibili di provocare crolli localizzati per distacco di elementi murari; tali elementi hanno giustificato l'immediata e approfondita verifica tecnica da parte di personale specializzato o abilitato e hanno impedito una sospensione cautelare anche di tale parte dell'ordinanza. Le eccezioni in rito sono state rinviate all'esame di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate ed è stata fissata l'udienza pubblica di merito per il 24 febbraio 2027.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare richiesta in via incidentale; la domanda è stata accolta parzialmente mediante sospensione degli effetti dell'atto impugnato limitatamente agli obblighi concernenti beni pubblici.
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
La disposizione è richiamata in relazione alle eccezioni in rito sollevate dal Comune e alla questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR Lombardia dopo la sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 11/2025; il TAR non ne definisce in questa fase il merito applicativo.
Massime di principio
- Gli obblighi di messa in sicurezza derivanti da un dissesto statico possono essere imposti al proprietario soltanto in relazione ai beni ricadenti nella sua sfera proprietaria o di disponibilità; per i beni pubblici deve provvedere l'amministrazione proprietaria, salvo la dimostrazione che il cedimento o il pericolo siano causati dalla proprietà di soggetti terzi.
- In sede cautelare, la presenza di una relazione tecnica dei Vigili del Fuoco che evidenzi rischi concreti di crolli localizzati e distacchi di elementi murari giustifica il mantenimento degli obblighi di immediata verifica tecnica sulle strutture private pericolanti.
- Il soggetto che vanta un interesse personale e distinto rispetto a specifiche misure amministrative riguardanti un proprio bene non può limitarsi a intervenire nel giudizio promosso da altro soggetto, ma deve contestare autonomamente tali misure mediante un proprio ricorso.
- Le eccezioni processuali che richiedono un approfondimento interpretativo, anche in presenza di questioni di legittimità costituzionale pendenti o recentemente sollevate, possono essere riservate alla fase di merito quando non impediscano la decisione sulla domanda cautelare.
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