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Sentenza

Sentenza n. 5439/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento - del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi (MEF/DAG) prot. n. 125597 del 13 novembre 2024 di assegnazione dei posti di funzione dirigenziale di livello non generale; - della nota di convocazione MEF/DAG prot. n. 126151 del 14 novembre 2024, e di ogni ulteriore atto e provvedimento antecedente, susseguente e/o in ogni modo comunque connesso, se ed in quanto illegittimo e lesivo degli interessi della ricorrente ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202500681

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: assegnazione a specifiche sedi e incarico dirigenziale nell'ambito dello scorrimento della graduatoria e dell'interpello per la copertura di posizioni dirigenziali non generali, nonché gli atti connessi

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, idonea non vincitrice di un concorso per dirigenti di seconda fascia e successivamente ricompresa nello scorrimento della graduatoria, ha impugnato il decreto ministeriale di assegnazione dei posti e la nota di convocazione. L'Amministrazione aveva previsto un interpello per individuare le sedi, sulla base della coerenza tra i profili curriculari, le competenze delle posizioni, i requisiti, le preferenze espresse e il posizionamento in graduatoria. La ricorrente, pur avendo indicato preferenze per strutture del settore economico-finanziario, è stata assegnata a sedi presso Corti di giustizia tributaria dell'Emilia-Romagna, indicate come preferenza n. 32. Ha dedotto violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e degli atti ministeriali relativi allo scorrimento e alla manifestazione di interesse, difetto di motivazione e di istruttoria, carenza di trasparenza sui criteri di valutazione, nonché violazione dell'art. 19 del d.lgs. n. 165/2001, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, ingiustizia, illogicità e disparità di trattamento. Il Ministero ha eccepito il difetto di interesse, sostenendo che la ricorrente fosse decaduta dal diritto all'assunzione per non avere sottoscritto il contratto entro il termine assegnato. Il TAR ha rilevato d'ufficio, previo avviso ex art. 73 c.p.a., il possibile difetto di giurisdizione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, individuando la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Il Collegio ha distinto la procedura concorsuale per l'assunzione, già conclusa con l'approvazione della graduatoria e non contestata, dalla successiva fase di scorrimento, stipula del contratto e assegnazione delle sedi e degli incarichi dirigenziali. La controversia non riguardava il diritto all'assunzione, poiché l'Amministrazione aveva già disposto lo scorrimento in favore della ricorrente, ma la scelta dello specifico incarico e della sede, nonché le condizioni temporali per la presa di servizio e la mancata sottoscrizione del contratto. Tali questioni attengono alla gestione del rapporto di lavoro o alla sua mancata instaurazione e rientrano, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, nella giurisdizione ordinaria, anche quando siano contestati atti amministrativi presupposti. Il processo può essere riproposto davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 1, d.lgs. 165/2001

    La procedura utilizzata per l'assegnazione delle sedi e il conferimento dello specifico incarico dirigenziale riguarda profili organizzativi del rapporto di lavoro e non la procedura concorsuale per l'assunzione.

  • art. 63, comma 1, d.lgs. 165/2001

    Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni [...], incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti.

    La giurisdizione ordinaria comprende le controversie sul rapporto di lavoro pubblico, sul conferimento degli incarichi dirigenziali e sull'assunzione, salvo le controversie relative alle procedure concorsuali in senso proprio.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    La causa può essere riproposta davanti al giudice ordinario con gli effetti e secondo le modalità previste dalla disciplina sulla translatio iudicii.

  • art. 73 c.p.a.

    Il giudice può sottoporre alle parti una questione rilevata d'ufficio, come il possibile difetto di giurisdizione, prima della decisione.

Massime di principio

  • Quando una procedura concorsuale per l'assunzione si è conclusa con l'approvazione della graduatoria e tale fase non è contestata, le controversie successive relative allo scorrimento, alla stipula del contratto, all'assegnazione della sede o al conferimento dello specifico incarico dirigenziale non rientrano nella giurisdizione amministrativa, ma in quella del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
  • La contestuale adozione di un atto di scorrimento della graduatoria e di una procedura di interpello per l'assegnazione delle sedi non rende quest'ultima parte della procedura concorsuale: l'interpello destinato a individuare lo specifico incarico o la sede ha natura organizzativa e attiene alla gestione del rapporto di lavoro.
  • Ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, la giurisdizione ordinaria permane anche quando la controversia sul rapporto di lavoro pubblico coinvolga atti amministrativi presupposti, purché non sia messa in discussione una procedura concorsuale in senso proprio.
  • Le controversie sulle modalità di attuazione dello scorrimento di una graduatoria, quando non riguardino la scelta dell'Amministrazione di indire nuovi concorsi o di modificare la programmazione assunzionale, concernono una posizione di diritto soggettivo all'assunzione e spettano al giudice ordinario.
  • In caso di declinatoria della giurisdizione amministrativa, la controversia può essere riproposta davanti al giudice ordinario secondo le modalità e nei termini previsti dall'art. 11, comma 2, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieDirigenza e incarichiGiurisdizione e riparto
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

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