Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5170/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

Giustizia amministrativa202403181

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva annullato l’ingiunzione di demolizione e ripristino relativa a una scala a chiocciola collocata su una pedana munita di ruote

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietarie immobiliari)

Prevale il privato

La controversia

Il Comune ha appellato la sentenza del TAR, deducendo l’erronea qualificazione della scala come struttura mobile e mera pertinenza edilizia. Secondo l’appellante, le dimensioni, il peso di circa 300 kg, l’ancoraggio mediante piastre, bulloni e perni e l’asserita mancanza di spazio di manovra dimostravano la stabile consistenza strutturale e funzionale dell’opera, destinata a consentire in modo durevole l’accesso al solaio di copertura, con conseguente necessità del permesso di costruire ai sensi degli artt. 10 e 31 d.P.R. 380/2001 e del titolo paesaggistico, trattandosi di area vincolata. In via subordinata, il Comune ha sostenuto che l’eventuale riconduzione dell’intervento all’art. 33 d.P.R. 380/2001 non avrebbe comunque determinato l’illegittimità dell’ordine ripristinatorio. Le appellate hanno eccepito l’inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 104 c.p.a. e per produzione di documenti nuovi, nonché l’improcedibilità per difetto di specificità dei motivi; nel merito hanno sostenuto la natura mobile, autoportante, non infissa al suolo e destinata a esigenze contingenti della scala, riproponendo inoltre la carenza di legittimazione passiva di una delle intimate e i vizi di motivazione, istruttoria e partecipazione procedimentale dell’ordinanza.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, prescindendo dalle eccezioni processuali contrapposte in applicazione del criterio della ragione più liquida. La documentazione fotografica già valorizzata dal TAR dimostrava in modo oggettivo che la scala era tecnicamente amovibile, collocata su una pedana dotata di ruote, non stabilmente incorporata nell’edificio e non funzionalmente destinata a una fruizione durevole del solaio come terrazzo. Il peso della struttura e la difficoltà concreta di movimentazione non costituivano elementi sufficienti a dimostrare la stabile infissione al suolo o l’incorporazione materiale nel fabbricato, in assenza di univoci indici di trasformazione edilizia permanente. È stata inoltre ritenuta non dimostrata e non coerente con il nucleo motivazionale dell’ordinanza la dedotta trasformazione del solaio in terrazzo; desumerla dalla mera presenza della scala avrebbe rappresentato uno sviamento dai canoni di ragionevolezza e buona fede nell’esercizio del potere amministrativo. È stata quindi confermata la sentenza del TAR e l’annullamento dell’ingiunzione demolitoria. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese del grado d’appello, liquidate in euro 4.000 oltre accessori, in favore delle appellate costituite.

Norme richiamate

  • artt. 27 e 31 d.P.R. 380/2001

    L’ordine di demolizione presuppone la realizzazione di un intervento edilizio abusivo riconducibile alle fattispecie previste dalla disciplina repressiva; tale presupposto non ricorre, secondo il giudice, per una scala tecnicamente amovibile, non incorporata stabilmente nell’edificio e non idonea a determinare una trasformazione edilizia permanente.

  • art. 10 d.P.R. 380/2001

    Il permesso di costruire è necessario per interventi che presentino una stabile consistenza e una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio; non è stato ritenuto necessario per la struttura mobile oggetto di causa.

  • art. 33 d.P.R. 380/2001

    La prospettata applicazione alternativa dell’art. 33 non è stata esaminata favorevolmente, poiché l’appello è stato ritenuto manifestamente infondato quanto alla qualificazione dell’opera.

  • art. 104 c.p.a.

    Le eccezioni relative alla produzione di nuovi documenti in appello sono state superate in ragione della decisione nel merito secondo il criterio della ragione più liquida.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato nello svolgimento processuale in relazione alla trattazione della causa.

Massime di principio

  • Una struttura edilizia collocata su una pedana munita di ruote, tecnicamente amovibile, non stabilmente incorporata nell’edificio e non infissa al suolo non richiede il permesso di costruire quando non risulti idonea a determinare una trasformazione urbanistico-edilizia permanente del territorio.
  • Il peso dell’opera e la difficoltà concreta della sua movimentazione non sono, da soli, indici sufficienti della stabile infissione al suolo o dell’incorporazione materiale nell’edificio; occorrono elementi univoci di trasformazione edilizia permanente.
  • La qualificazione di un’opera ai fini edilizi deve tener conto sia delle sue caratteristiche strutturali sia della sua destinazione funzionale concreta; tuttavia, una funzione durevole non può essere desunta apoditticamente dalla sola presenza della struttura, senza una dimostrazione effettiva dell’asservimento stabile dell’opera o della trasformazione della destinazione del manufatto principale.
  • L’amministrazione non può fondare l’ordine demolitorio su una trasformazione edilizia diversa da quella posta al centro della motivazione dell’atto, né desumere tale trasformazione dal solo elemento materiale contestato; una simile ricostruzione può violare i canoni di ragionevolezza e buona fede nell’esercizio del potere amministrativo.
  • Quando una delle questioni consente di definire immediatamente l’appello per manifesta infondatezza nel merito, il giudice può prescindere dall’esame delle contrapposte eccezioni processuali applicando il criterio della ragione più liquida.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi ediliziAppello
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaBuona fede e correttezza della PAEccesso di potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.