Cassazione Civile, Ordinanza n. 23494/2021 del 26/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un comune, agendo anche quale capofila di altri comuni, aveva ottenuto in primo grado la condanna della regione al rimborso dei compensi extra orario corrisposti a quattro dipendenti comunali per l'attività svolta come componenti di una commissione giudicatrice per l'affidamento di incarichi di consulenza esterna, nell'ambito di un progetto di valorizzazione territoriale finanziato con fondi comunitari erogati dalla regione. La corte d'appello ha però riformato la decisione, ritenendo che quelle prestazioni, pur ulteriori rispetto ai compiti ordinari, fossero state rese in attuazione delle finalità istituzionali dei comuni interessati e nell'ambito delle mansioni funzionalmente collegate al rapporto di servizio, con conseguente applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione e esclusione di un ulteriore emolumento. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 53 d.lgs. 165/2001, sostenendo che si trattasse di attività eccezionali, non rientranti nelle ordinarie mansioni dei dipendenti, svolte per una pluralità di enti e dunque remunerabili autonomamente; ha inoltre richiamato la disciplina per i dipendenti degli enti locali e l'art. 92, comma 2, d.lgs. 267/2000. La Cassazione ha ritenuto che il motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge, investisse in realtà la valutazione di merito circa l'inquadramento delle attività nel mansionario dei dipendenti, accertamento riservato al giudice di merito.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha osservato che la regola sull'ammissibilità e remunerabilità di incarichi ulteriori autorizzati opera solo se è già accertato, in fatto, che le attività non rientrino nelle mansioni affidate al dipendente; tale accertamento, però, compete al giudice di merito e non può essere sostituito in sede di legittimità. Conseguentemente sono state poste a carico del ricorrente le spese del giudizio di cassazione ed è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 53 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
Consente, nei limiti previsti, lo svolgimento e la remunerazione di incarichi o impieghi retribuiti presso altre amministrazioni, purché autorizzati e non vietati da statuto o contrattazione collettiva; il principio di omnicomprensività non copre attività estranee alle mansioni affidate e svolte per altra amministrazione con compenso aggiuntivo.
art. 92, comma 2, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Richiamato come disciplina applicabile ai dipendenti degli enti locali in tema di cumulo di impieghi/incarichi e relativa autorizzazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura per violazione o falsa applicazione di legge è sindacabile in cassazione solo se il presupposto fattuale dell'applicazione della norma sia già incontroverso; non può trasformarsi in una richiesta di nuovo accertamento di fatto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Il principio di omnicomprensività della retribuzione copre solo le attività che costituiscono diretto espletamento delle mansioni affidate al dipendente; non si estende alle prestazioni ulteriori, autonomamente autorizzate, rese in favore di altra amministrazione e per le quali sia previsto un compenso aggiuntivo.
- Se si denuncia in cassazione la violazione di una norma sulla remunerabilità di incarichi ulteriori, la Corte può controllare soltanto la corretta sussunzione del fatto già accertato nella norma; resta invece preclusa ogni rivalutazione circa l'effettivo inserimento dell'attività nel mansionario, poiché si tratta di accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
- Una censura apparentemente di diritto è inammissibile quando mira, in sostanza, a contestare la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice d'appello sotto la veste della violazione di legge.
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