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Sentenza

Sentenza n. 105/2026 - Trento, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600092

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Trento, Sez. UnicaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per cure mediche, con contestata mancata conversione in permesso per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per cure mediche ormai scaduto, aveva presentato istanza di rinnovo. Dopo il preavviso di rigetto, aveva formulato osservazioni chiedendo in via principale la conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato e, in subordine, il rinnovo del permesso per cure mediche. Il ricorso deduceva, anzitutto, violazione degli artt. 7 e 10-bis l. 241/1990 e dell’art. 7, comma 2, d.l. n. 20/2023, sostenendo che dovesse applicarsi la disciplina previgente, che consentiva la conversione del permesso per cure mediche, poiché il primo titolo era stato rilasciato anteriormente alla novella. In subordine, veniva dedotta la violazione degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, contestando che le vicende penali potessero fondare il diniego e sostenendo la positività del percorso terapeutico e lavorativo. Con un ulteriore motivo, riferito al rinnovo per cure mediche, il ricorrente affermava che dovesse applicarsi la disciplina anteriore al d.l. n. 20/2023, secondo la quale era sufficiente la sussistenza di patologie di particolare gravità, senza la necessità di dimostrare che esse non fossero adeguatamente curabili nel Paese d’origine. L’Amministrazione eccepiva inoltre il difetto di giurisdizione sulla domanda subordinata, ritenendola riconducibile a un diritto soggettivo.

La decisione

Il Tribunale ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, rilevando che il ricorrente contestava vizi propri dell’esercizio del potere amministrativo e chiedeva l’annullamento del provvedimento, senza pretendere l’accertamento di un diritto soggettivo; l’eventuale riedizione del potere sarebbe comunque spettata alla Questura. Nel merito, il giudice ha qualificato il provvedimento come plurimotivato, applicando il principio di resistenza: la validità di una sola motivazione autonomamente idonea è sufficiente a sorreggere il diniego. Quanto alla conversione in permesso per lavoro, il Collegio ha ritenuto che l’istanza originaria riguardasse esclusivamente il rinnovo del permesso per cure mediche e che la richiesta di conversione formulata nelle osservazioni al preavviso fosse irrituale e inammissibile, perché inserita in un procedimento diverso da quello volto al rilascio del titolo per lavoro. In ogni caso, la conversione sarebbe stata comunque preclusa dall’art. 7, comma 2, d.l. n. 20/2023, poiché l’istanza di conversione era stata presentata dopo il 10 marzo 2023, data di entrata in vigore del decreto. Il regime transitorio salva soltanto le istanze di conversione presentate anteriormente a tale data; il comma 3 dello stesso articolo, relativo ai permessi di protezione speciale già rilasciati, non è analogicamente applicabile ai permessi per cure mediche. Quanto al rinnovo del permesso per cure mediche, il giudice ha ritenuto applicabile la disciplina vigente al momento della domanda di rinnovo, anch’essa successiva all’entrata in vigore del d.l. n. 20/2023. Ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. d-bis), d.lgs. n. 286/1998, occorreva quindi dimostrare una patologia di particolare gravità, non adeguatamente curabile nel Paese d’origine, tale da determinare un rilevante pregiudizio alla salute in caso di rientro. La documentazione sanitaria era risalente e non attestava un rilevante pregiudizio alla salute; inoltre, l’Ambasciata italiana aveva confermato la possibilità di curare la patologia in vari istituti ospedalieri del Paese d’origine. Anche sotto tale profilo, il diniego è stato ritenuto legittimo. Il giudice ha poi esaminato la valutazione di pericolosità sociale, ritenendola espressione di ampia discrezionalità amministrativa e sindacabile solo per manifesta irragionevolezza, incongruenza o arbitrarietà. La Questura aveva svolto una valutazione concreta e non automatica, fondata sul complessivo comportamento dell’interessato e su vicende riguardanti reati in materia di stupefacenti; tali elementi sono stati ritenuti congrui e sufficienti. È stata inoltre esclusa la necessità di una condanna definitiva, potendo l’Amministrazione valorizzare la condotta materiale anche quando il fatto non abbia prodotto conseguenze penali definitive. Il ricorso è stato integralmente respinto; è stata confermata la non ammissione al patrocinio a spese dello Stato e le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto consente all’interessato di presentare osservazioni, ma non permette di introdurre irritualmente, nello stesso procedimento, una domanda nuova e distinta quale la conversione del titolo di soggiorno.

  • art. 7 d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023

    “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l’invito alla presentazione dell’istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”

    La disciplina previgente sulla convertibilità dei permessi per cure mediche si applica soltanto alle istanze di conversione presentate prima del 10 marzo 2023. Il comma 3, relativo ai permessi di protezione speciale già rilasciati, è norma eccezionale e non è applicabile per analogia ai permessi per cure mediche.

  • art. 19, comma 2, lett. d-bis), d.lgs. n. 286/1998

    “degli stranieri che versano in condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza”

    Il rinnovo del permesso per cure mediche richiede la prova cumulativa della particolare gravità della patologia, della sua non adeguata curabilità nel Paese d’origine e del rilevante pregiudizio alla salute derivante dal rientro.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998

    Consente il rifiuto del rilascio o del rinnovo del permesso quando vengono meno i requisiti per l’ingresso e il soggiorno, sulla base di una valutazione complessiva della situazione dello straniero.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998

    Rileva nella valutazione dei requisiti di ingresso e permanenza, anche con riguardo alla minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato e alle condanne per reati in materia di stupefacenti.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione della controversia in camera di consiglio, previo avviso alle parti e in assenza di opposizioni.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento amministrativo è fondato su una pluralità di motivazioni autonome, la fondatezza e sufficienza di una sola di esse è idonea a sorreggere il provvedimento secondo il principio di resistenza.
  • La richiesta di conversione di un permesso di soggiorno formulata per la prima volta nelle osservazioni al preavviso di rigetto, nell’ambito di un procedimento instaurato per il rinnovo di un diverso titolo, non può essere trattata come valida istanza di conversione, perché introduce una domanda distinta soggetta a presupposti e procedimento propri.
  • Ai sensi dell’art. 7, comma 2, d.l. n. 20/2023, la disciplina previgente sulla convertibilità del permesso di soggiorno per cure mediche si applica soltanto alle istanze di conversione presentate prima del 10 marzo 2023; la data di rilascio o di rinnovo del precedente permesso non è sufficiente a conservare la previgente disciplina.
  • Il permesso di soggiorno per cure mediche, richiesto dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 20/2023, presuppone la prova di una patologia di particolare gravità non adeguatamente curabile nel Paese d’origine e tale da determinare un rilevante pregiudizio alla salute in caso di rientro; la mera possibilità di aggravamento, espressa in termini probabilistici, non integra necessariamente tale requisito.
  • La valutazione della pericolosità sociale dello straniero ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno è ampiamente discrezionale e può fondarsi sul complessivo comportamento dell’interessato, anche su condotte penalmente rilevanti non sfociate in una condanna definitiva; il sindacato del giudice amministrativo resta esterno e riguarda manifesta irragionevolezza, incongruenza o arbitrarietà.
  • La contestazione delle modalità di esercizio del potere amministrativo e la richiesta di annullamento del diniego di soggiorno appartengono alla giurisdizione amministrativa, anche quando la controversia riguarda un titolo connesso a condizioni di salute, se il ricorrente non chiede l’accertamento diretto di un diritto soggettivo.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimentoGiurisdizione e riparto
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penali
IstitutiRiparto di giurisdizionePartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potere

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