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Sentenza

Sentenza n. 589/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza al MIM della sentenza n. 1374/2024 emessa dal Tribunale di Torino il 22/05/2024 nel procedimento RG n. 6158/2023, disponendo di provvedere alla attivazione, in favore del ricorrente Paolo Pugliese, della carta elettronica a lui spettante accreditandovi la somma di €1.000,00, da maggiorarsi di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.; b) nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva; c) Con vittoria di spese e onorari da distrarre in favore dei procuratori costituiti.

Giustizia amministrativa202503536

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito della sentenza del Tribunale di Torino che imponeva l'attivazione della carta elettronica e l'accredito di 1.000 euro, oltre interessi o rivalutazione

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito, chiedendo l'attivazione della carta elettronica spettantegli e l'accredito della somma di 1.000 euro, maggiorata di interessi o rivalutazione dalla maturazione del diritto sino all'effettiva attribuzione. Ha inoltre chiesto, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato che l'amministrazione aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Torino oggetto dell'ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'amministrazione aveva adempiuto alla sentenza posta in esecuzione. Ha tuttavia posto le spese di lite a carico del Ministero, poiché l'adempimento era intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza. Le spese sono state liquidate in 800 euro, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Non è stata quindi disposta la nomina del commissario ad acta.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione del titolo giudiziale.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Il sopravvenuto adempimento dell'amministrazione al titolo oggetto dell'ottemperanza comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È richiamato nel titolo giudiziale da eseguire quale fondamento della maggiorazione per interessi o rivalutazione dalla maturazione del diritto all'effettiva attribuzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale adempimento dell'amministrazione al titolo giudiziale sopravvenuto alla proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Quando l'amministrazione adempie al titolo giudiziale soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la cessazione della materia del contendere non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese di lite, secondo il criterio della causalità.
  • In caso di adempimento sopravvenuto, non occorre procedere alla nomina del commissario ad acta richiesta per l'eventualità di ulteriore inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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