Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 28/05/2019 n. 14548 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente chiedeva il rimborso dell'IRPEF versata nel 2001 sulle somme ricevute come incentivo all'esodo. La richiesta si fondava sul contrasto tra l'art. 19, comma 4-bis, del TUIR, che prevedeva un regime fiscale differenziato per uomini e donne, e la direttiva 76/207/CEE, contrasto accertato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza del 21 luglio 2005 e precisato con l'ordinanza del 16 gennaio 2008. Secondo il contribuente, il termine di decadenza di 48 mesi per chiedere il rimborso avrebbe dovuto decorrere dalla pronuncia europea, e non dalla data della ritenuta o del versamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso contro l'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato inammissibile quello contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Ha stabilito che il termine di decadenza di 48 mesi previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 decorre dalla data del versamento dell'imposta o dell'effettuazione della ritenuta, anche quando l'imposta sia stata successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione europea. La pronuncia della Corte di giustizia non riapre i rapporti già esauriti per intervenuta decadenza. Le spese sono state compensate, ma il ricorrente è stato condannato al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38

    Il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi decorre dalla "data del versamento" o da quella in cui "la ritenuta è stata operata".

    Il termine di 48 mesi si applica anche quando il tributo sia stato riscosso sulla base di una norma successivamente dichiarata contraria al diritto dell'Unione europea; la successiva pronuncia europea non sposta il dies a quo.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 19, comma 4-bis, già art. 17, comma 4-bis, TUIR

    Per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo, l'imposta si applicava con aliquota pari alla metà di quella applicata al trattamento di fine rapporto.

    La disposizione prevedeva soglie di età differenti per uomini e donne ed è stata ritenuta incompatibile con il principio europeo di parità di trattamento.

  • Direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, n. 76/207/CEE

    La direttiva tutela la parità di trattamento tra uomini e donne nell'accesso al lavoro e nelle condizioni di lavoro; la disciplina fiscale differenziata dell'incentivo all'esodo è stata ritenuta discriminatoria.

  • D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 23, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248

    La disciplina continua ad applicarsi alle somme corrisposte in relazione a rapporti cessati prima dell'entrata in vigore del decreto o in attuazione di atti o accordi anteriori aventi data certa.

    La norma ha abrogato il regime agevolativo, salvaguardandone l'applicazione in determinate situazioni pregresse.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente a tutela dell'affidamento e della buona fede, ma non è stata ritenuta idonea a neutralizzare la decadenza maturata.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.

  • Principio delle Sezioni Unite, Cass. n. 13676/2014

    Il termine di decadenza previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 opera anche quando l'imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione europea.

    L'efficacia retroattiva delle pronunce europee incontra il limite dei rapporti esauriti per prescrizione o decadenza, a tutela della certezza del diritto e della stabilità delle entrate pubbliche.

Massime di principio

  • Quando una pronuncia della Corte di giustizia dichiara illegittimo o incompatibile un tributo, il termine nazionale per chiedere il rimborso normalmente decorre dalla data originaria del versamento o della ritenuta, non dalla pronuncia europea.
  • La pronuncia europea non riapre automaticamente i rapporti già definiti per intervenuta decadenza; è quindi essenziale verificare e rispettare tempestivamente i termini previsti dalla normativa nazionale.
  • L'accertamento successivo dell'illegittimità della norma tributaria non consente, di regola, di superare i termini decadenziali previsti per il rimborso, salvo un'apposita disposizione legislativa di riapertura.
  • In materia tributaria, gli atti processuali devono essere diretti contro l'ente dotato di effettiva legittimazione: per i procedimenti successivi al 1° gennaio 2001, in genere l'Agenzia delle Entrate e non il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
  • La tutela dell'affidamento del contribuente non prevale automaticamente sulla certezza dei rapporti giuridici e sulla stabilità delle entrate pubbliche.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.