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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/804

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/804 della Commissione, del 17 maggio 2019, relativo al rinnovo dell'autorizzazione della forma organica di selenio prodotto da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 e della selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e recante abrogazione dei regolamenti (CE) n. 1750/2006 e (CE) n. 634/2007 (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0804

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l’autorizzazione di due additivi per mangimi a base di selenio, già autorizzati in precedenza, destinati a tutte le specie animali. La Commissione recepisce il parere favorevole dell’EFSA, pur imponendo misure di protezione per gli utilizzatori per i rischi di inalazione, irritazione e sensibilizzazione. Sono inoltre aggiornati i metodi di analisi e fissate condizioni d’uso, incluse la modalità di incorporazione tramite premiscela e una dose massima di selenio organico. Con il rinnovo, i precedenti regolamenti autorizzativi sono abrogati, con un regime transitorio per l’esaurimento delle scorte.

Rinnovo dell’autorizzazione, come additivi per mangimi per tutte le specie animali, del lievito al selenio Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 e della selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, con abrogazione dei precedenti regolamenti autorizzativi.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi nell’Unione europea, con riferimento alla produzione, etichettatura, immissione sul mercato e utilizzazione degli additivi nutrizionali a base di selenio indicati in allegato, nonché delle premiscele, materie prime per mangimi e mangimi composti che li contengono. Riguarda tutte le specie animali. Prevede disposizioni transitorie per prodotti fabbricati ed etichettati prima del 9 giugno 2019, con termini differenziati per premiscele (9 dicembre 2019), mangimi destinati ad animali da produzione alimentare (9 giugno 2020) e mangimi destinati ad animali non da produzione alimentare (9 giugno 2021).

Rinnovo dell’autorizzazione di additivi per mangimi a base di selenio

Il regolamento rinnova, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, l’autorizzazione di due additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali: il lievito al selenio Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 e il lievito al selenio Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, entrambi inattivati. Il rinnovo si fonda sul parere favorevole dell’EFSA, che ha confermato il rispetto delle condizioni di autorizzazione e l’assenza di effetti negativi su animali, consumatori e ambiente, pur evidenziando specifici rischi per gli utilizzatori professionali.

Contesto normativo e motivazione del rinnovo

La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina autorizzazione e rinnovo degli additivi per l’alimentazione animale, e rileva che i due prodotti erano già autorizzati per dieci anni dai regolamenti (CE) n. 1750/2006 e (CE) n. 634/2007. Le domande di rinnovo sono state presentate ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e corredate della documentazione richiesta. In base alla valutazione scientifica, risultano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 5 del medesimo regolamento.

Valutazione scientifica e profili di sicurezza

L’EFSA, nei pareri del 5 luglio 2018 e del 28 novembre 2018, ha concluso che gli additivi, alle condizioni d’uso proposte, soddisfano i requisiti per il rinnovo. È stato confermato che i prodotti non incidono negativamente su salute animale, sicurezza dei consumatori o ambiente. Per contro, sono stati segnalati rischi per gli utilizzatori: il primo additivo può essere sensibilizzante delle vie respiratorie e pericoloso in caso di inalazione; il secondo può essere irritante per occhi e mucose e sensibilizzante per pelle e vie respiratorie. La Commissione impone quindi misure di protezione adeguate.

Condizioni tecniche di utilizzo e specifiche dell’allegato

L’allegato classifica entrambi gli additivi nella categoria degli "additivi nutrizionali" e nel gruppo funzionale dei "composti di oligoelementi". Entrambi devono essere incorporati nei mangimi tramite premiscela. Per il primo additivo, gli operatori devono adottare misure per prevenire il rischio di inalazione; per il secondo, devono prevenire anche i rischi di contatto con cute, mucose e occhi. In caso di insufficienza delle misure organizzative, devono essere utilizzati DPI, inclusi dispositivi di protezione respiratoria; per il secondo additivo sono richiesti anche guanti e occhiali di sicurezza.

Composizione, metodi di analisi e tenore massimo di selenio

Per il primo additivo, la preparazione di selenio organico presenta un tenore di selenio da 2.000 a 2.400 mg Se/kg, con selenio organico tra il 97% e il 99% del totale e selenometionina superiore al 63% del totale. Per il secondo, il tenore di selenio è da 2.000 a 3.500 mg Se/kg, con selenio organico superiore al 98% del totale e selenometionina superiore al 63% del totale. L’allegato prevede metodi analitici specifici per la determinazione della selenometionina e del selenio totale nell’additivo, nelle premiscele, nelle materie prime e nei mangimi composti, includendo RP-HPLC-UV, HPLC-ICPMS, ICP-AES, ICPMS e HGAAS dopo digestione a microonde. È inoltre stabilito un limite massimo di supplementazione con selenio organico pari a 0,20 mg Se/kg di mangime completo con umidità al 12 %.

Periodo di autorizzazione, regime transitorio e abrogazione

La durata dell’autorizzazione è fissata fino al 9 giugno 2029. Per evitare effetti pregiudizievoli immediati sugli operatori, il regolamento prevede un regime transitorio: i prodotti e le premiscele fabbricati ed etichettati prima del 9 dicembre 2019, nonché le materie prime e i mangimi composti prodotti ed etichettati prima del 9 giugno 2020 per animali da produzione alimentare e prima del 9 giugno 2021 per animali non da produzione alimentare, possono essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento delle scorte. Con l’entrata in vigore del nuovo regime, sono abrogati i regolamenti (CE) n. 1750/2006 e (CE) n. 634/2007.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Rinnovo dell’autorizzazione

L’articolo 1 rinnova l’autorizzazione degli additivi elencati nell’allegato, classificati nella categoria "additivi nutrizionali" e nel gruppo funzionale "composti di oligoelementi", alle condizioni indicate nell’allegato stesso.

Additivi interessati e base scientifica

Il rinnovo riguarda il lievito al selenio Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 e il lievito al selenio Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, entrambi inattivati, con sostanza attiva selenometionina prodotta dai rispettivi ceppi. L’EFSA ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, gli additivi soddisfano le condizioni di autorizzazione e non incidono negativamente su salute animale, sicurezza dei consumatori o ambiente.

Condizioni di impiego e misure di protezione

L’allegato prevede che gli additivi siano incorporati nei mangimi sotto forma di premiscela. Gli operatori devono adottare procedure operative e misure organizzative adeguate per evitare i rischi di inalazione; per il secondo additivo devono essere prevenuti anche i rischi di contatto con cute, mucose e occhi. Se i rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione respiratoria, e, per il secondo additivo, anche guanti e occhiali di sicurezza.

Specifiche, metodi di analisi e limiti massimi

L’allegato riporta le caratteristiche compositive dei due additivi, i relativi metodi di analisi e un tenore massimo di selenio organico di 0,20 mg Se/kg di mangime completo con tenore di umidità del 12 %. Per il primo additivo sono previsti metodi RP-HPLC-UV o HPLC-ICPMS per la selenometionina e ICP-AES o ICPMS per il selenio totale; per premiscele, materie prime e mangimi composti è previsto HGAAS dopo digestione a microonde (EN 16159:2012). Per il secondo additivo si applicano i medesimi criteri analitici.

Etichettatura, conservazione e stabilità

Nelle istruzioni per l’uso degli additivi e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e di stabilità.

Periodo di autorizzazione

La fine del periodo di autorizzazione è fissata al 9 giugno 2029 per entrambi gli additivi.

Regime transitorio

I prodotti, le premiscele e i mangimi contenenti i due additivi, fabbricati ed etichettati prima del 9 giugno 2019 in conformità alla disciplina previgente, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte. Per le materie prime per mangimi e i mangimi composti, il regime transitorio vale fino al 9 giugno 2020 per quelli destinati ad animali da produzione alimentare e fino al 9 giugno 2021 per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare, sempre fino a esaurimento delle scorte.

Abrogazione dei precedenti regolamenti

L’articolo 3 abroga i regolamenti (CE) n. 1750/2006 e (CE) n. 634/2007, che avevano concesso le precedenti autorizzazioni.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemangimisicurezza alimentaresalute degli animalisicurezza dei consumatorisicurezza sul lavoro

Testo integrale

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