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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10570/2024 del 18/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'azione proposta dall'azienda sanitaria per ottenere il rilascio di alcuni immobili di sua proprietà, adibiti a bar e rivendita di tabacchi e giornali presso l'ospedale, ritenuti occupati senza titolo, oltre al risarcimento dei danni da occupazione illegittima e dei costi per utenze e servizi. Il tribunale accolse la domanda di rilascio e condannò l'occupante anche al pagamento di una somma mensile per l'ulteriore indebita occupazione; la corte d'appello confermò integralmente. In cassazione la parte occupante dedusse un unico motivo articolato in quattro censure: a) violazione degli artt. 426 e 427 c.p.c., sostenendo che la causa avrebbe dovuto essere trattata con il rito speciale locatizio ex art. 447-bis c.p.c. perché in realtà riguardava l'esistenza di un contratto di locazione; b) violazione dell'art. 17 r.d. n. 2440/1923, contestando l'esclusione della prova di un rapporto locatizio con la p.a. e lamentando che la documentazione prodotta, anche relativa a canoni di affitto, fosse stata ignorata; c) violazione degli artt. 1337 e 1226 c.c., assumendo che il primo giudice avrebbe riconosciuto una responsabilità precontrattuale della ASL per ingiustificata rottura delle trattative, con conseguente diritto al risarcimento; d) vizio motivazionale e omessa considerazione delle prove orali e documentali, lamentando il mancato esame del materiale istruttorio. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura sul rito inammissibile perché generica e non dimostrativa di un concreto pregiudizio difensivo, ha respinto nel merito la censura sulla prova del contratto perché i documenti evocati richiamavano solo canoni di affitto e non uno scambio di proposta e accettazione idoneo a dimostrare la conclusione del contratto, e ha dichiarato inammissibili le ulteriori censure per difetto di specificità e per mancato rispetto dell'onere di localizzazione e riproduzione delle prove e delle critiche svolte in appello. L'esito finale è stato il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la doglianza relativa al rito perché priva di specificità e non accompagnata dall'indicazione di un concreto pregiudizio processuale; ha reputato infondata la censura sulla presunta esistenza del contratto di locazione, poiché la documentazione prodotta non dimostrava la conclusione del rapporto ma solo riferimenti ai canoni; ha dichiarato inammissibili le censure sulla responsabilità precontrattuale e sul vizio di motivazione per mancata confutazione della ratio decidendi e per violazione degli oneri di specificazione ex art. 366, n. 6, c.p.c., anche in relazione alla motivazione per relationem. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato solo per la trattazione camerale del ricorso in cassazione

  • art. 426 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente sul cambio di rito; la Corte osserva che la censura è generica e non indica un concreto pregiudizio derivante dall'asserita inosservanza del rito

  • art. 427 c.p.c.

    richiamato unitamente all'art. 426 c.p.c. nella doglianza sul rito

  • art. 447-bis c.p.c.

    menzionato come rito speciale ritenuto applicabile dalla ricorrente alle controversie locatizie

  • art. 17 r.d. n. 2440 del 1923

    la Corte afferma che la norma è invocata a torto perché la documentazione prodotta non integra scambio di corrispondenza finalizzato alla conclusione del contratto, ma solo riferimenti a canoni di affitto

  • art. 1337 c.c.

    richiamato nella censura sulla responsabilità precontrattuale, ma la doglianza è dichiarata inammissibile perché non confrontata con la motivazione della sentenza impugnata

  • art. 1226 c.c.

    richiamato nella censura sul risarcimento del danno, ma la relativa doglianza non supera il vaglio di ammissibilità

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    la Corte lo richiama per affermare che il ricorso non indica specificamente le prove asseritamente non ammesse né come fossero state censurate in appello

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    la censura sul rito viene trattata come vizio processuale, ma la Corte richiede che sia decisiva e concretamente pregiudizievole

  • art. 360-bis, n. 2, c.p.c.

    richiamato per affermare che la censura deve superare il vaglio di ammissibilità secondo l'esegesi giurisprudenziale indicata

  • art. 40, terzo comma, c.p.c.

    richiamato dalla Corte per osservare che, in caso di cumulo di domande, il rito ordinario sarebbe comunque prevalente rispetto al rito locatizio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • La deduzione di un vizio di rito in cassazione è inammissibile se non è accompagnata dall'indicazione del concreto pregiudizio difensivo subito dalla parte e della decisività dell'errore processuale.
  • Quando si contesta l'inesistenza di un contratto con la pubblica amministrazione, non è sufficiente richiamare documenti che attestino rapporti di fatto o il pagamento di canoni: occorre dimostrare lo scambio di proposta e accettazione o comunque gli elementi idonei a provare la valida conclusione del vincolo negoziale.
  • Le censure di legittimità devono confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mancata considerazione della motivazione effettiva del giudice di merito comporta inammissibilità.
  • In presenza di sentenza d'appello motivata per relationem, il ricorso per cassazione deve individuare sia la motivazione di primo grado condivisa sia le critiche formulate in appello, altrimenti è violato l'onere di specificità di cui all'art. 366, n. 6, c.p.c.
  • La denuncia di omesso esame di prove documentali o orali richiede la puntuale indicazione del contenuto delle prove, della loro collocazione processuale e del modo in cui la censura era stata proposta nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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