Cassazione Civile, Sentenza n. 4813/2023 del 15/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva rigettato l'appello avverso la pronuncia di primo grado relativa a cinque cartelle di pagamento per complessivi € 46.439,70 emesse in dipendenza di avviso di rettifica e liquidazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali sulle compravendite di suoli. I ricorrenti denunciavano: (1) omissione dell'indicazione dell'eventuale precedente atto di accertamento nell'iscrizione a ruolo (violazione artt. 10 e 12 DPR 602/1973); (2) carenza motivazionale del giudice d'appello nel non esaminare il motivo relativo all'omessa indicazione dell'avviso di rettifica nelle cartelle; (3) analoga censura per motivazione apparente; (4) decadenza/estinzione del diritto di riscossione dell'Amministrazione per mancata riassunzione del giudizio dopo cassazione con rinvio (richiamando art.76 DPR 131/1986 e art.2964 c.c.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Motivi principali: primo motivo inammissibile per carenza di autosufficienza (i ricorrenti non hanno trascritto testualmente la cartella di pagamento impugnata, obbligo necessario per consentire il sindacato in Cassazione); secondo e terzo motivo infondati e/o carenti di autosufficienza: la mancata esamina in sede di appello non giustifica l'accoglimento perché la questione era infondata e la Corte ha potuto decidere nel merito ex art. 384 c.p.c.; quarto motivo infondato: la Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo la quale la prescrizione decennale per la riscossione decorre dalla definitività dell'atto impositivo (che si verifica quando il giudizio si estingue per mancata riassunzione dopo cassazione con rinvio), e non dal momento dell'introduzione del giudizio; nel caso di specie le cartelle notificate il 31 luglio 2013 sono state ritenute tempestive rispetto al termine decennale decorrente dall'estinzione del giudizio (avvenuta dopo decorso di un anno dalla pubblicazione dell'ordinanza di cassazione e dei 46 giorni di sospensione feriale). Condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese giudiziali (liquidate in € 6.000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito) e obbligo di versamento dell'eventuale ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, art. 25 commi 2 e 2-bis
2. La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata. 2-bis. La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo
La Cassazione richiama il contenuto minimo richiesto nella cartella di pagamento e sottolinea l'importanza della corretta indicazione degli elementi essenziali; tuttavia l'eventuale censura sulla cartella deve essere supportata dalla trascrizione testuale dell'atto impugnato nel ricorso per cassazione.
D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, artt. 10 e 12
I ricorrenti invocavano l'obbligo di indicazione di precedenti atti di accertamento nell'iscrizione a ruolo (art.12), ma la Cassazione ha rilevato inammissibilità o infondatezza delle censure per mancata trascrizione dell'atto e perche' la questione è stata valutata alla luce delle regole di ammissibilità e del merito.
D.M. 3 settembre 1999 n. 321, art. 6
Richiamato come fonte del contenuto minimo del ruolo/cartella (indicazione ente creditore, importi, scadenze, responsabili, possibilità di pagamento rateale ecc.).
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 22 aprile 2008 (art.36, comma 4-ter D.L. 31 dicembre 2007 n.248)
Stabilisce che, per i ruoli consegnati dagli agenti della riscossione dal 1 giugno 2008, la cartella deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e notificazione della cartella.
D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 76, comma 1-bis
Richiamato nella censura sulla decadenza della riscossione; la Corte ha ritenuto irrilevante la richiamata norma rispetto alla questione della prescrizione della riscossione, che segue regole particolari nel processo tributario.
Codice Civile, art. 2964
Invocato dai ricorrenti in relazione alla decadenza della riscossione; la Corte ha valutato la materia alla luce della giurisprudenza che distingue tra termini di decadenza per l'imposizione e termini di prescrizione per l'azione di riscossione.
D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 63 commi 1 e 2
Applicato ratione temporis per determinare il termine decorso per la riassunzione: la Corte ha considerato che, dopo cassazione con rinvio, in assenza di riassunzione il giudizio si estingue al decorso di un anno (più eventuale sospensione feriale) dalla pubblicazione dell'ordinanza.
Legge 7 ottobre 1969 n. 742, art. 1 (sospensione feriale)
La Corte ha computato i 46 giorni di sospensione feriale previsti dal testo allora vigente per il calcolo del termine utile dopo cassazione con rinvio.
D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 78
Riferito al termine di prescrizione decennale applicabile all'azione di riscossione basata su accertamento divenuto definitivo; la Corte ha ritenuto che la cartella di pagamento deve essere emessa entro il termine decennale di prescrizione.
Codice Civile, art. 2953 (actio iudicati / prescrizione decennale)
La Corte equipara il diritto alla riscossione fondato su un accertamento divenuto definitivo all'actio iudicati, soggetta al termine decennale di prescrizione, non al termine breve di decadenza previsto per l'esercizio del potere d'imposizione.
Codice di Procedura Civile, art. 360 comma 1 nn. 3 e 4
Richiamato come presupposto delle censure in cassazione (violazione di norme processuali e carenza di motivazione). La Corte ha valutato l'ammissibilità e la fondatezza delle doglianze ex art.360.
Codice di Procedura Civile, art. 132 comma 2 n. 4
Norma sul contenuto della motivazione delle decisioni impugnate; i ricorrenti lamentavano motivazione apparente ma la Corte ha ritenuto la questione infondata o inammissibile per carenza di autosufficienza.
Codice di Procedura Civile, art. 384 comma 2
La Corte rileva il potere di decidere nel merito anche in presenza di errori di procedura del giudice di merito quando le questioni sono infondate e non richiedono ulteriori accertamenti, per ragioni di economia processuale.
Massime di principio
- Quando si impugna in Cassazione la motivazione relativa a una cartella di pagamento, il ricorrente deve trascrivere testualmente il contenuto della cartella impugnata nel ricorso: la mancata trascrizione rende la doglianza inammissibile.
- Se il giudice d'appello omette di esaminare un motivo di gravame, la Cassazione può annullare la decisione se la questione è decisiva; se invece la questione è di diritto e manifestamente infondata la Corte può decidere nel merito senza rinviare (art. 384 c.p.c.), per esigenze di economia processuale.
- Nel processo tributario il termine per l'esercizio dell'azione di riscossione è disciplinato in modo autonomo: il termine di prescrizione decennale per la riscossione decorre dalla definitività dell'atto impositivo (anche quando la definitività deriva dall'estinzione del giudizio per mancata riassunzione dopo cassazione con rinvio), e non dal momento di instaurazione del giudizio.
- La decadenza triennale prevista per l'esercizio del potere d'imposizione non si applica all'azione di riscossione fondata su un accertamento divenuto definitivo; in tal caso prevale il termine più lungo dell'actio iudicati (prescrizione decennale).
- Dopo una sentenza di cassazione con rinvio, se le parti non riassumono il giudizio, l'atto impositivo può divenire definitivo dopo il decorso del termine previsto per la riassunzione (in genere un anno, con eventuale computo della sospensione feriale): la riscossione notificata entro il termine di prescrizione decennale decorrente da tale evento è legittima.
- Le questioni di nullità o carenza motivazionale delle cartelle devono essere documentate e provate nel ricorso; mere affermazioni generiche senza documentazione dell'atto impugnato sono vulnerabili e spesso inammissibili.
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