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Sentenza

Sentenza n. 1735/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Cicciano sulle plurime istanze formulate dalla società ricorrente aventi ad oggetto richiesta di sottoscrizione, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 52/2023, della convenzione urbanistica conseguente al P.U.A. approvato dai Commissari ad acta con delibera n. 2 del 8 febbraio 2013 nonché, ai sensi dell’art. 117 co. 2 c.p.a., per la condanna dell’Amministrazione a provvedere entro 30 giorni, ovvero entro il diverso termine che il Tribunale riterrà opportuno.

Giustizia amministrativa202503097

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio asseritamente inadempiente del Comune sulla richiesta di stipula della convenzione urbanistica attuativa di un P.U.A.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro la presunta inerzia del Comune di Cicciano rispetto alla diffida con cui aveva chiesto l’esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 52/2023 e la stipula della convenzione urbanistica relativa a un P.U.A. approvato definitivamente nel 2013 dai Commissari ad acta e ritenuto vigente, essendo stato prorogato fino al 2 aprile 2028. La ricorrente ha sostenuto che la deliberazione comunale del 2023, con cui era stato approvato l’aggiornamento dello schema di convenzione e conferito mandato al responsabile del servizio per gli atti consequenziali, imponesse al Comune di procedere alla stipula. Il Comune ha dedotto che la documentazione richiesta non era stata integralmente prodotta e che mancava una fideiussione definitiva, dell’importo di euro 8.333.290,00, prevista dallo schema di convenzione a garanzia degli obblighi del soggetto attuatore. Ha inoltre evidenziato il mancato pagamento di imposta di registro, imposta di bollo e diritti di rogito e segreteria. Il Comune ha infine richiamato una comunicazione con cui aveva sospeso il procedimento, subordinandone la prosecuzione alla trasmissione della documentazione richiesta, e aveva previsto l’archiviazione in caso di mancato adempimento entro sessanta giorni. È stata altresì prospettata l’esistenza di un procedimento penale riguardante precedenti amministratori comunali e il legale rappresentante della società, ma la decisione fonda il rigetto principalmente sull’assenza della fideiussione definitiva e sull’intervenuta archiviazione procedimentale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. In primo luogo, ha ritenuto legittima la richiesta comunale di una fideiussione definitivamente stipulata, e non di una mera bozza, in quanto l’art. 15 dello schema di convenzione poneva a carico del soggetto attuatore l’obbligo di presentare una garanzia fideiussoria integrale degli obblighi convenzionali. La fideiussione, quale contratto a effetti obbligatori, costituisce parte della fattispecie necessaria per poter procedere alla stipula della convenzione; in mancanza del contratto definitivo, l’obbligo di garanzia non era sorto e il Comune non era tenuto a concludere l’iter. Il giudice ha inoltre rilevato il mancato pagamento degli oneri fiscali e dei diritti richiesti. In secondo luogo, il TAR ha escluso la configurabilità del silenzio-inadempimento perché la comunicazione comunale dell’agosto 2024 aveva disposto la sospensione del procedimento e l’archiviazione qualora la documentazione non fosse stata prodotta entro sessanta giorni. Poiché la documentazione non era stata trasmessa, si era verificato un arresto procedimentale conclusivo, non una mera inerzia. Tale atto, conosciuto dalla società, avrebbe dovuto essere autonomamente impugnato nei termini, trattandosi di un atto interlocutorio idoneo a determinare l’arresto del procedimento. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società al pagamento di euro 3.000, oltre accessori, a titolo di spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    condanna dell’Amministrazione a provvedere entro 30 giorni, ovvero entro il diverso termine che il Tribunale riterrà opportuno

    L’azione avverso il silenzio è esperibile solo in presenza di una persistente inerzia dell’amministrazione rispetto a un obbligo di provvedere; non ricorre quando il procedimento sia stato arrestato mediante un atto espresso.

  • art. 15 dello schema di convenzione approvato con deliberazione n. 2/2013 dei Commissari ad acta

    il Soggetto Attuatore è tenuto a presentare all’Ente comunale la fideiussione posta a garanzia integrale degli obblighi contemplati dal titolo convenzionale

    La stipula della fideiussione definitiva costituisce un adempimento necessario per la conclusione dell’iter finalizzato alla stipula della convenzione urbanistica; una bozza non è sufficiente.

  • artt. 73 e 87, comma 3, c.p.a.

    termini perentori prescritti

    Il Comune ha chiesto lo stralcio della memoria e dei documenti depositati tardivamente dalla ricorrente; il testo non chiarisce se il TAR abbia adottato una specifica statuizione su tale richiesta.

Massime di principio

  • L’azione avverso il silenzio-inadempimento non è esperibile quando l’amministrazione abbia adottato un atto espresso che sospende il procedimento e ne prevede l’archiviazione in caso di mancata integrazione documentale: in tal caso non sussiste più una mera inerzia, ma un arresto procedimentale eventualmente impugnabile con l’azione di annullamento.
  • Quando lo schema di convenzione urbanistica impone al soggetto attuatore la prestazione di una fideiussione a garanzia integrale degli obblighi convenzionali, la presentazione di una semplice bozza non integra l’adempimento richiesto; l’amministrazione non è tenuta a stipulare la convenzione in assenza del contratto fideiussorio definitivo.
  • Gli atti endoprocedimentali non sono normalmente autonomamente impugnabili, ma l’impugnazione anticipata è ammessa quando l’atto, pur interlocutorio, determini un arresto del procedimento o sia idoneo a conformare in modo vincolante l’esito finale.
  • La mancata produzione della documentazione richiesta dall’amministrazione entro il termine espressamente assegnato può giustificare l’archiviazione del procedimento e impedire la configurazione del silenzio-inadempimento.

Come è indicizzato

MateriePiani attuativi e lottizzazioniTermini del procedimento e silenzioInvalidità del provvedimento
RamiUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietàDecadenza e tardività

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