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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18410/2024 del 10/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per nuovo giudizio esclusivamente sul punto della determinazione della pena. Ha dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità (la condanna resta confermata nei suoi capi di responsabilità e nelle statuizioni civili).

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduce un vizio di motivazione per travisamento delle risultanze: la Corte d'appello ha computato la pena in continuazione con una sentenza del Tribunale di Milano (27/05/2019) che tuttavia era stata successivamente revocata con ordinanza della Corte d'appello di Milano del 07/07/2021 (revoca per rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629 bis c.p.p.). Di conseguenza la pena ritenuta in continuazione risulterebbe "inutiliter data" e non poteva essere computata per determinare il trattamento sanzionatorio nel procedimento in esame.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in l. n.176 del 2020

    Richiamata per indicare la forma procedurale seguita in udienza (procedimento speciale previsto dalla norma per talune ipotesi procedurali).

  • art. 633 cod. pen.

    Norma del codice penale relativa al reato di violazione di domicilio/occupazione abusiva, citata come norma incriminatrice per l'occupazione dell'alloggio.

  • art. 639-bis cod. pen.

    Norma speciale che disciplina l'occupazione abusiva di alloggi destinati a uso pubblico, applicata nel capo di imputazione.

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Norma processuale che consente la rescissione del giudicato; la Corte ha ritenuto che, essendo stata revocata la sentenza utilizzata per la continuazione ai sensi di questa norma, la relativa pena non poteva essere computata.

Massime di principio

  • Se una pena precedente viene revocata con rescissione del giudicato (art. 629-bis c.p.p.), quella pena va esclusa dal computo per eventuali aumenti per continuazione: non può essere considerata come già "scontata" o computata.
  • La continuazione tra reati per la determinazione della pena richiede che le sentenze utilizzate come base siano valide e non revocate; se la sentenza-base è annullata o revocata, il giudice deve riesaminare il trattamento sanzionatorio in autonomia.
  • La Cassazione può annullare una sentenza solo parzialmente (ad es. limitatamente al trattamento sanzionatorio) e disporre il rinvio per un nuovo giudizio sul punto senza intaccare l'accertamento di responsabilità già dichiarato irrevocabile.
  • In impugnazioni che vertono sulla determinazione della pena per continuazione è essenziale verificare la preesistenza e la permanenza degli effetti delle sentenze pregresse: ogni mutamento (revoca, rescissione) può incidere sulla legittimità del computo.
  • Nel formulare ricorso è efficace contestare il travisamento delle risultanze quando il calcolo della pena si fonda su elementi documentali (es. ordinanze di revoca) che rendono "inutiliter data" la pena precedente.

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