Cassazione Civile, Ordinanza n. 17537/2024 del 25/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da avvisi di accertamento sintetico IRPEF per gli anni 2007 e 2008, emessi ai sensi dell’art. 38, commi 4-6, d.P.R. n. 600/1973, perché il contribuente presentava un tenore di vita e disponibilità patrimoniali ritenuti incompatibili con i redditi dichiarati: abitazioni, più autovetture, imbarcazione da diporto, mutuo di rilevante importo e polizze assicurative con premi elevati. La CTR, riformando la decisione di primo grado, aveva dato ragione all’Ufficio. In cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 38, comma 6, sostenendo di aver provato che il maggior reddito presunto derivava da redditi dell’impresa agricola tassati forfetariamente o comunque da redditi esenti/non imponibili; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente; 3) nullità per motivazione illogica e contraddittoria, poiché la CTR avrebbe riconosciuto l’esistenza di redditi effettivi superiori al dichiarato ma poi li avrebbe ritenuti irrilevanti. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: nei rapporti soggetti a redditometro il contribuente può superare la presunzione legale dimostrando, con idonea documentazione, la provenienza non imponibile o comunque non reddituale delle somme utilizzate per sostenere le spese e la durata del relativo possesso; nel caso concreto la CTR aveva erroneamente ignorato che il contribuente aveva documentato la provvista mediante utili d’impresa agricola, già tassati secondo il regime forfetario. I secondi due motivi sono stati respinti perché la motivazione della sentenza di merito, pur errata nel contenuto, non era inesistente né solo apparente.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, respinto il secondo e il terzo, cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso del contribuente contro gli avvisi di accertamento. Le spese dei gradi di merito sono state compensate per la peculiarità della questione; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza secondo quanto liquidato in dispositivo.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. n. 600/1973
Nel testo ratione temporis, il redditometro consente l’accertamento sintetico sulla base di indici di capacità contributiva e di spese per incrementi patrimoniali; la presunzione è legale relativa e può essere vinta dal contribuente con prova documentale di redditi esenti, soggetti a ritenuta a titolo d’imposta o comunque della non esistenza/inferiorità del reddito presunto.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
Il vizio di violazione di legge e quello di nullità per motivazione apparente/intrinsecamente contraddittoria sono i canali di censura utilizzati; la Corte ribadisce che solo l’anomalia motivazionale che attinge il minimo costituzionale è sindacabile come error in procedendo.
art. 111, comma 6 Cost.
È richiamato come parametro dell’obbligo di motivazione della sentenza.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
È richiamato quale norma sull’obbligo della sentenza di contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
È richiamato quale norma sul contenuto della motivazione.
art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. n. 546/1992
È richiamato quale norma che impone la motivazione nelle sentenze tributarie.
art. 384, comma 2, c.p.c.
La Corte, cassata la sentenza, decide nel merito perché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- L’accertamento sintetico del reddito fondato sul redditometro integra una presunzione legale relativa: una volta provata dall’Ufficio la disponibilità degli indici di capacità contributiva, il giudice non può disapplicarne il valore presuntivo, ma deve verificare solo l’efficacia della prova contraria fornita dal contribuente.
- La prova contraria del contribuente non si esaurisce nella mera allegazione di ulteriori redditi o nella dimostrazione del loro transito finanziario; occorre documentare circostanze oggettive idonee a collegare quei redditi al sostenimento delle spese contestate e alla loro disponibilità nel tempo.
- Ai fini del superamento del redditometro, è sufficiente che il contribuente dimostri, con idonea documentazione, che le spese sono state sostenute con redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o comunque non imponibili, ovvero che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.
- Per i soggetti che dichiarano redditi determinati forfetariamente o catastalmente, l’Amministrazione può comunque procedere ad accertamento sintetico ove vi siano indici di spesa incompatibili con i redditi dichiarati; resta però fermo l’onere del contribuente di provare la sufficienza di altre entrate o di redditi non tassabili a giustificazione del tenore di vita.
- La motivazione è viziata in senso cassatorio solo quando manchi del tutto, sia meramente apparente, presenti un contrasto irriducibile o risulti obiettivamente incomprensibile; non è invece sindacabile in cassazione il semplice difetto di sufficienza o l’erroneità del ragionamento se la struttura argomentativa è intellegibile.
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